Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; judgment becomes final without opposing party acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following a formal withdrawal by the lawyers representing the pensioners. Although the withdrawal was ritualistically executed by a special mandate holder, the opposing party, ENEL, did not formally accept it. The court ruled that such acceptance is not required for the withdrawal to take effect, as it automatically renders the lower court's decision final and binding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 2° comma; Art. 391 cod. proc. civ.: A formal withdrawal by counsel with special mandate extinguishes the litigation without requiring the opposing party's acceptance, rendering the contested judgment final and binding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20748/2020 R.G. proposto da: AMATI GIUSEPPE, BERNABEI IVANO, BERNARDINI BENEDETTO, DI CARLO ENZO, PIZZICA EUGENIO, PLACIDI VINCENZO, PALLANTE VITO, PECCHI AMERICO, MAGGI VALDIMIRO, SANTOLAMAZZA PIETROPAOLO, STRAGAPEDE BERNARDINO, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA VELLETRI50, presso lo studio de ll’avvocato ALESSANDRO FERRINI che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO M ARESCA che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONICA GRASSI -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4708/2019 pubblicatail 18/12/2019 , R.G. n. 2473/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati indicati in epigrafe (o dai loro superstiti), già dipendenti del Gruppo ENEL, volto ad ottenere nei confronti di ENEL Spa l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro.
2. La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che la disdetta ENEL del 12 ottobre 2015 ed il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015, risultavano legittimi, “posto che nulla osta all’eliminazione di benefici previsti da contratti/accordi collettivi anche per i pensionati”, in presenza di originari obblighi assunti a tempo indeterminato.
3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con cinque motivi; ha resistito con controricorso la società intimata, che ha altresì depositato memoria.
4. Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti (sottoscritta dal procuratore speciale), notificato a controparte. CONSIDERATO CHE 1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, cod. proc. civ., dal difensore munito di mandato speciale ed è stata notificata ai difensori dell’Enel;
2. nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
3. l’accettazione rileva solo, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, che nella specie, devono essere poste a carico dei ricorrenti come da dispositivo;
4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.