Cassation court dismisses appeal against INPS contribution notice, ruling non-objection to facts precludes reversal on evidence grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giovanna Bonfiglioli's appeal against an INPS contribution notice, upholding the lower court's confirmation of the debt. Although the taxpayer had previously obtained a tax settlement for the disputed amount, the court found the contribution claim independent and valid because the taxpayer never contested the specific calculation. The decision rests on the principle that failure to explicitly contest factual circumstances shifts the burden of proof to the taxpayer, making the lack of objection a valid defense against the contribution claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, co.3 D.Lgs. n. 46/1999; Art. 115 cod. proc. civ.: The court holds that where a party fails to specifically contest factual circumstances alleged by the opposing party, this omission constitutes a 'relevatio ab onere probandi,' thereby validating the opposing party's claim if supported by evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29143/2017 R.G. proposto da: GIOVANNA BONFIGLIOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE MARCO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SANSOLINI GIUSEPPE -ricorrente- contro INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVEDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicil iato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MATANO, ADA SCIPLINO ESTER, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 989/2017 depositata i l 22/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.R.G.29143/2017 RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Roma, a conferma della pronuncia resa dal Tribunale di Velletri, ha rigettato l’opposizione proposta da Giovanna Bonfiglioli avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS a titolo di superiore contribuzione dovuta alla gestione commercianti per il maggior reddito d’impresa prodotto dalla società di cui la stessa era socia per l’anno 2005; sebbene in sede di giudizio in opposizione dinanzi alla competente Commissione Tributaria provinciale la contribuente, aderendo al condono, avesse ottenuto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, la Corte territoriale ha confermato la validità dell’atto ingiuntivo, sul presupposto della piena autonomia della pretesa contributiva dell’INPS rispetto a quella oggetto del giudizio di opposizione in sede tributaria e accertando che la parte mai aveva contestato il calcolo contributivo così come formulato dall’INPSnell’avviso di addebito; la cassazione della sentenza è domandata da Giovanna Bonfiglioli sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l’INPS ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, co.3, D.Lgs. n. 46/1999, dell’art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997, dell’art.1 D.Lgs. n. 462/1997 e dell’art. 39, co.12, del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. n. 111/2011)”; sostiene che abbia errato la Corte di merito a considerare valido l’avviso di addebito, prospettando che l’Inps non avrebbe dovuto procedere all’iscrizione a ruolo del credito asseritamente preteso prima che l’autorità tributaria adìta dall’odierna ricorrente avesse pronunciato sul giudizio di dissenso ad avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate, e che, comunque, avrebbe dovuto tener conto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione fiscale della lite con cui, di fatto, era venuto meno l’avviso di accertamento “unificato” emesso dall’Agenzia della riscossione;col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 39, co.12, D.L. 98/2011, non avendo ritenuto la Corte d’Appello di Roma gravante sull’INPS l’onere della prova della sussistenza del proprio credito”; afferma parte ricorrente che l’affermazione del giudice del merito, secondo cui ella non avrebbe mai contestato il calcolo contributivo formulato dall’INPS sarebbe erronea, atteso che sarebbe stato onere dell’ente previdenziale fornire la prova della propria pretesa creditoria, mentre la difesa dell’Istituto si era limitata a richiamare l’esistenza dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Roma ritenuto non contestati dalla Bonfiglioli i presupposti dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, recepito nell’avviso di addebito dell’INPS opposto”; la censura denuncia un incorretto utilizzo del criterio di non contestazione; richiama testualmente le deduzioni di merito formulate in giudizio avverso le pretese contributive dell’INPS, affermando che una corretta applicazione del criterio di non contestazione avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a chiedere all’INPS, parte attrice in senso sostanziale, di contestare i rilievi operati dall’odierna ricorrente; il primo motivo è infondato; la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel ritenere che l’opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo a un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso, come tale, all’esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto; in particolare, si è affermato, che l’azione proposta contro l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di un’intimazione di pagamento è un’opposizione all’esecuzione, quindi un’ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta illegittimità dell’iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell’an e nel quantum , seppure l’ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell’opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell’obbligazione e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell’opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (tra le altre, cfr.
Cass. n. 1558 del 2020; Cass. n. 12025 del 2019); quindi, secondo quanto affermato da questa Corte è corretto che il giudice del merito abbia valutato la pretesasostanziale dell’INPS, atteso che la stessa adesione alla procedura di condono in sede tributaria attraversoil pagamento in misura ridotta vale come riconoscimento del debito; il secondo motivo è infondato; nel caso in esame non si è verificata nessuna violazione dell’art. 2697 cod. civ., né nessuna illegittima inversione dell’onere probatorio, giacché, nel giudizio ordinario di cognizione(qual è quello in esame), proprio ai sensi della no rma richiamata, è sulla parte chevuol far valere un diritto che grava l’onere di provar n e la sussistenza dei relativipresupposti; il terzo motivo è inammissibile; secondo il consolidato principio di diritto affermato da questa Corte, nel vigore del novellato art. 115 cod. proc. civ., in base al quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ab onere probandi ", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte(Così, Cass. n. 3680 del 2019; cfr. anche Cass. n. 27490 del 2019); peraltro, la censuraavrebbe dovuto essere formulata col n. 5, perché in tema di valutazione delle prove, vige il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il quale opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n.83 de 2012, conv. conmodif. dalla l. n.134 del 2012(cfr., ex plurimis, Cass. n. 23940 del 2017); nel caso in esame, risulta evidente dalla stessa prospettazione della censura, che parte ricorrente non intende contestare una violazione di norme sostan ziali o processuali, ma lamenta la mancata valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle contestazioni resein giudiziosul merito della pretesa dell’INPS (il cui contenuto trascrive alle pagg. 24 -26 del ricorso), secondo la deduzione tipica del vizio di motivazione; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que