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Ordinanza — n. 13842/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against social security agency regarding disguised employment in participation contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13842/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Poltrone Sofà SPA against the INPS, overturning the lower court's dismissal. The lower court had found a labor relationship based solely on the contractual exclusion of the associate from sharing losses, deeming this a disguised employment contract. The Court ruled that such exclusions do not automatically negate the risk-sharing nature of participation contracts and that the lower court failed to properly interpret the relationship's true parasubordinate nature before applying the exclusion clause.

Regesto Legislator

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Art. 2549 c.c.; Art. 2552 c.c.; Art. 2253 c.c.; Art. 2554 c.c.: Derogatory agreements excluding an associate from loss distribution do not, by themselves, sever the link between enterprise risk and labor contribution, and thus cannot alone invalidate the genuine form of a participation contract.

Parole chiave

Generato dall'IA
disguised employment association in participation risk sharing labor relationship parasubordinate status contractual exclusion social security contributions associazione di datori di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2549 c.c.
Art. 2552 c.c.
Art. 2253 c.c.
Art. 2554 c.c.
artt. 2549 c.c
civ., deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2549 c.c.
art. 2553 cod. civ
2552, co.1, cod.civ.); ha ancora sottolineato come la divisione delle perdite non sia considerata dalla legge quale elemento imprescindibile per la configurazione della fattispecie, dal momento che l’art. 2553 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26273 del 2020
per tutte Cass. n. 26273 del 2020e Cass.
Cass. n. 7398 del 2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25403/2017 R.G. proposto da: POLTRONESOFA' SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO LUCIANI, FEDERICA PATERNO' -ricorrente- contro INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MATANO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, ADA SCIPLINO ESTER, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n.342/2017 depositata i l 26/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE. R.G.25403/2017 RILEVATO CHE: laCorte d’appello di Bologna, confermando la pronuncia del Tribunale di Forlì, ha rigettato l’opposizione ad avviso di addebito proposta dalla società Poltrone Sofà s.p.a., notificato alla stessa a titolo di recupero della contribuzione previdenziale relativa alla posizione di alcuni lavoratori formalmente impiegati presso le sedi di Bologna e di Pesaro con contratto di associazione in partecipazione; la Corte territoriale ha accertato che, dallo specifico contesto regolamentare pattizio, risultava che le perdite sarebbero state sempre e solo a carico dell’associante, e che tale clausola contrattuale si poneva in palese contraddizione con la natura aleatoria del contratto di associazione in compartecipazione, in cui l’associato è tenuto a partecipareal rischio d’impresa; ha quindi concluso per la genuinità della qualificazione dei rapporti di lavoro controversi quali rapporti di lavoro alle dipendenze della società Poltrone Sofà s.p.a. la cassazione della sentenza è domandata dalla società Poltrone Sofà s.p.a. sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’INPS ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.

CONSIDERATO CHE: l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2549 c.c. (Nozione dell’associazione in partecipazione), 2552 c.c. (Diritti dell’associante e dell’associato), 2253 c.c. (Divisione degli utili e delle perdite), 2554 c.c. co.II c.c. (Partecipazione agli utili e alle perdite); contesta la valutazione di illegittimità dei contratti di associazione in partecipazione operata dalla Corte territoriale sul presupposto dell’espressa esclusione della diretta partecipazione dell’associato alle perdite dell’impresa cui questi conferisce il proprio apporto lavorativo; afferma che il rischio d’impresa, e quindi, la causa contrattuale, permane inalterata anche quando le parti escludono la diretta partecipazione dell’associato alle perdite economiche della società, in quanto, anche in tale ultima ipotesi, il lavoratore non avrebbe nessuna garanzia di conseguire un reddito proporzionato al proprio apporto, reddito da individuarsi in misura corrispondente alla differenza fra il valore dell’apporto lavorativo conferito e l’inferiore controvalore economico che egli potrebbe percepire a causa della carenza di utili della società; il ricorso va accolto; sui tratti differenziali del rapporto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili (figura giuridica a cui la sentenza gravata riconduce la fattispecie controversa) e il contratto di associazione in partecipazione questa Corte si è pronunciata assumendo che ai sensi del codice civile, il contratto ha quale sinallagma la parte cipazione agli utili e al rischio d’impresa (esteso anche alla partecipazione alle perdite) a fronte di un determinato apporto dell’associato, che può consistere anche nella prestazione lavorativa del medesimo; in tal caso l’associato che offre la propria prestazione lavorativa si inserisce nell’assetto organizzativo aziendale, la cui gestione dell’impresa spetta all’associante (art. 2552, co.1, cod.civ.); ha ancora sottolineato come la divisione delle perdite non sia considerata dalla legge quale elemento imprescindibile per la configurazione della fattispecie, dal momento che l’art. 2553 cod. civ., pur ascrivendo, in via generale, a tale peculiare fattispecie contrattuale, l’elemento della condivisione tra associato e associante tanto degli utili quanto delle perdite, ne ammette la possibilità di deroga ad opera dei contraenti; infatti, anche in tale ultima ipotesi, il carattere aleatorio del contrattonon ne verrebbe snaturato, atteso che, anche qualora utili non dovessero esservi , l’apporto lavorativo dell’associato sarebbe, comunque, destinato a rimanere senza compenso; ne deriva che l’associato in partecipazione che presta la propria attività in un’impresa che consegue risultati negativi è comunque soggetto in senso lato ad un rischio economico, pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l’assenza di utili comporta l’assenza di compensi, essendo gli ultimi inevitabilmentecorrelati all’andamento economico dell’impresa; nel caso che ci occupa, la Corte d’appello, richiamata “in astratto” la giurisprudenza di questa Corte in materia di indici indentificativi del contratto di associazione in partecipazione (segnatamente, compenso fisso, rischio d’impresa, prevalenza del dato fattuale su quello formale nella valutazione della genuinità del contratto), si è limitata a rilevare la carenza dell’elemento del rischio –ritenuto di per sé identificativo della fattispecie – sì come ricavato in via esclusiva dall’esplicita esclusione contrattuale dell’associato dalle perdite; occorre premettere che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice del merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelano la presenza effettiva del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, qualora immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità; nel caso che ci occupa, l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale circa la sussistenza degli indici identificativi del rapporto di subordinazione appare generico e il giudizio conclusivo poggia, in realtà, sull’esclusiva equazione per cui, in assenza di divisione delle perdite ci si trovi di fronte a un contratto di lavoro subordinato “camuffato”, se pure formalmente qualificato come associazione in partecipazione; secondo la giurisprudenza di questa Corte - oltre che in base a quanto si afferma in dottrina -gli accordi derogatori finalizzati ad escludere la distribuzione delle perdite non sono –di per sé soli - idonei a spezzare il nesso sinallagmatico tra partecipazione al rischio d’impresa ed apporto lavorativo e, dunque, a disattendere la genuinità della forma contrattuale dell’associazione in partecipazione prescelta dai contraenti (da ultimo, cfr. per tutte Cass. n. 26273 del 2020e Cass. n. 7398 del 2022); pertanto,nel caso in esame, la decisione gravata, la quale ha ritenuto di fondare il riconoscimento del vincolo di subordinazione sull’esclusivo parametro dell’esenzione dell’associato dalle perdite, cui i contraenti avevano inteso derogare attraverso espressa pattuizione, non si palesa conforme all’orientamento prevalente ; il giudice del merito ha, infatti, ome sso di espletare il necessario passaggio interpretativo intermedio, concernente l’accertamento, in base ai corretti parametri, della effettiva natura del rapporto di lavoro come parasubordinato, la cui genuinità, una volta accertata in fatto, renderebbe del tutto compatibile la pattuizione di esclusione dell’associato dalle perdite con la natura aleatoria del contratto di associazione in partecipazione, così come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità; pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, la quale dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità;in considerazione dell’accoglimento del ricorso, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, la quale sarà tenu