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Ordinanza — n. 13819/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed and process extinguished due to client's late withdrawal without opponent consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13819/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant withdrew her request late in the proceedings without the opposing parties' acceptance. Concetta Oddo, representing herself, filed a withdrawal request near the chamber hearing, while INPS and Riscossione Sicilia did not consent to this procedural move. Consequently, the court terminated the proceedings and assigned the costs to the appellant, noting that the unified contribution fee rule for unsuccessful appeals does not apply to voluntary withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant without the consent of the opposing parties results in the extinction of the proceedings, and the specific unified contribution fee provision for unsuccessful appeals is inapplicable to such voluntary withdrawals.

Parole chiave

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cassation appeal extinction withdrawal without consent unified contribution fee procedural withdrawal costs allocation rimborso dei contributi contributi di previdenza impagati rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19071 del 2018
Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 23175 del 2015);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11791/2017 R.G. proposto da: ODDO CONCETTA, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio dell’avvocato MARIO FIACCAVENTO che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO; - controricorrente - nonché contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPINA RIZZA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1112/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA depositata il 02/11/2016 R.G.N. 754/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE.R.G.11791/2017 RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Catania, in riforma della pronuncia de Tribunale di Siracusa, ha accolto il gravame dell’INPS avverso l’accoglimento, in primo grado, dell’opposizione proposta da Concetta Oddo alla cartella di pagamento emessa da Riscossione Sicilia nei suoi confronti a titolo di contributi previdenziali dovuti all’Inps per l’importo di Euro 24.758,36, comprensivi di sanzioni, interessi ed accessori di legge riferiti al periodo 1981-1984; la Corte territoriale ha asserito l’attualità della pretesa sostanziale dell’ente creditore, escludendo il decorso della prescrizione, per la sussistenza di atto idoneo a produrre l’effetto interruttivo del termine;

Concetta Oddo ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi; l’INPS e Riscossione Sicilia s.p.a. hanno depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: in prossimità dell’Adunanza camerale parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorsochiedendo che il Collegio dichiari l’estinzione del processo; tale istanza non risulta accettata dalle controparti; il Collegio dichiara estinto il processo; compensa le spese in considerazione del comportamento processuale della ricorrente; quanto al contributo unificato, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipi ci - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 19071 del 2018;

Cass. n. 23175 del 2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Spes