Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding tax notice opposition and prescription issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court ruling that dismissed an opposition to a tax payment notice. The taxpayer argued the opposition was valid due to prescription, while the lower court deemed it an opposition to execution subject to strict time limits. The court found the appeal inadmissible because the lower court correctly identified the action as procedural rather than substantive regarding prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2712, 2719 c.c.; The opposition to a tax payment notice is a procedural act subject to strict time limits, distinct from an opposition to execution based on prescription, and must be properly qualified by the court to avoid inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5179/2018R.G. proposto da: PIETRO TOMASSI, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocatoMARIA LUISA SILVEST RI che lo rappresenta e difende - ricorrente - Contro EQUITALIA SUD SPA -ORA ADE RISCOSSIONE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMAn.3134/2017depositata il 17/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 9 marzo 2023 - Presidente Esposito, relatore Buffa- causa numero 15 – r.g. 5179/18 CONSIDERATO CHE:
Con sentenza del 17/7/17 la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza dell’8/7/14 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l'opposizione ad intimazione di pagamento formulata dal contribuente in epigrafe. In particolare, il tribunale aveva qualificato l'azione spiegata come opposizione agli atti esecutivi ed aveva dichiarato tardiva l’opposizione, per decorso del termini di 20 giorni e comunque anche del termine di 40 giorni. La corte territoriale ha qualificato, invece , l'azione quale opposizione all'esecuzione, perché volta a far valere la prescrizione maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, proponibile come tale senza termine alcuno; la corte ha quindi rilevato la notifica delle cartelle presupposte e il mancato decorso successivo del termine quinquennale, escludendo così la prescrizione.
Avverso la detta sentenza ricorre la contribuente per quattro motivi; ADER è rimasta intimata. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. RITENUTO CHE: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 2712 e 2719 c.c., 111 Costituzione, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe fondato la decisione senza motivazione su fotocopia di ricevuta postale. Il motivo è inammissibile in quanto non specifica in che tempi circostanze e modalità è stato fatto il disconoscimento di conformità della copia dall’originale, non consentendo a questa Corte di verificare se il disconoscimento sia stato o meno specifico, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 3 - , Sentenza n. 40750 del 20/12/2021, Rv. 663440 – 01;
Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 –01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021; Rv. 661573 –01; Sez. 2, Sentenza n. 27633del 30/10/2018, Rv. 651376 - 01). Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 26 DPR 602 del 1973, 2712, 2719 e 2948 c.c., nonché delle norme su richiamate del c.p.c., in relazione al mancato rilievo della prescrizione. Premesso che l’azione è mal proposta verso ADER (v. Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, Rv. 664407 - 01), riguardando il merito della pretesa dell’ente creditore (e la sua eventuale prescrizione) e non il procedimento esattivo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha escluso la prescrizione ritenendo notificate le cartelle e che il motivo non attacca utilmente tale ultimo punto, e perciò è anche per tale profilo inammissibile.
Il terzo motivo deduce violazione dell'articolo 3 Legge 241 del 1990, 7 legge 212 del 2000, 26 DPR 602 del 1973, nonché 2712 e 2719 c.c., per mancata indicazione dei titoli esecutivi e dell'autorità giudiziaria a cui ricorrere, nonché dei criteri di calcolo degli interessi applicati. Si tratta di indicazioni non prescritte per l'intimazione di pagamento, che si rapporta utilmente agli atti prodromici inopposti, semplicemente richiamando il credito come dagli stessi portato: il motivo è quindi infondato. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 13 DPR 115 del 2002, 113 c.p.c., 111 Costituzione e 6 CEDU, per avere previsto il raddoppio del contributo nonostante l'accoglimento parziale dell'appello.
In realtà l’appello non è stato accolto ma è stato rigettato, essendo il contribuente essenzialmente soccombente nel giudizio. Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per spese, essendo parte convenuta rimasta intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co