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Ordinanza — n. 13761/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding tax notice opposition and prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13761/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court ruling that dismissed an opposition to a tax payment notice. The taxpayer argued the opposition was valid due to prescription, while the lower court deemed it an opposition to execution subject to strict time limits. The court found the appeal inadmissible because the lower court correctly identified the action as procedural rather than substantive regarding prescription.

Regesto Legislator

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Art. 2712, 2719 c.c.; The opposition to a tax payment notice is a procedural act subject to strict time limits, distinct from an opposition to execution based on prescription, and must be properly qualified by the court to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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tax payment notice opposition prescription period validity procedural vs substantive action time limit compliance tax enforcement procedure computo dei contributi dichiarazione fiscale tardiva ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 2712 c.c.
Art. 2719 c.c.
Art. 111 Cost.
Art. 112 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 26 DPR 602/1973
Art. 3 L. 241/1990
Art. 7 L. 212/2000
Art. 13 DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co
Art. 6 CEDU

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021
Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019
Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021
Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018
Sez. U, Sentenza n. 7514 del 08/03/2022
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Ordinanza — n. 29879/2021 — snciv
Italian tax court allows appeal when taxpayer's generic denial of document copies lacks specific formal disavowal of conformity.
Ordinanza — n. 37914/2022 — snciv
Cassation court allows taxpayer appeal against tax notice due to invalid 2003 collection notice and missing prescription defense.
Ordinanza — n. 24207/2021 — snciv
Cassation court dismisses taxpayer appeal, ruling regional commission failed to order production of originals for document comparison.
Sentenza — n. 18949/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding tax collection notice validity and procedural deadlines. The court rejects arguments about notification defects and statute of limitations. The decision upholds the lower court's ruling on tax collection procedures. The court clarifies that specific procedural rules do not apply to registration tax collection. The judgment confirms the validity of the collection notice despite formal irregularities. The court emphasizes the distinction between liquidation and collection deadlines. The ruling maintains the principle of legal certainty in tax enforcement. The decision affirms the lower court's interpretation of relevant tax laws. The court rejects the claim based on established legal precedents. The judgment concludes that the tax authority acted within its powers.
Ordinanza — n. 3703/2025 — snciv
Cassation court allows tax agency appeal, ruling second PEC notice not required for invalid addresses.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5179/2018R.G. proposto da: PIETRO TOMASSI, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocatoMARIA LUISA SILVEST RI che lo rappresenta e difende - ricorrente - Contro EQUITALIA SUD SPA -ORA ADE RISCOSSIONE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMAn.3134/2017depositata il 17/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 9 marzo 2023 - Presidente Esposito, relatore Buffa- causa numero 15 – r.g. 5179/18 CONSIDERATO CHE:

Con sentenza del 17/7/17 la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza dell’8/7/14 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l'opposizione ad intimazione di pagamento formulata dal contribuente in epigrafe. In particolare, il tribunale aveva qualificato l'azione spiegata come opposizione agli atti esecutivi ed aveva dichiarato tardiva l’opposizione, per decorso del termini di 20 giorni e comunque anche del termine di 40 giorni. La corte territoriale ha qualificato, invece , l'azione quale opposizione all'esecuzione, perché volta a far valere la prescrizione maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, proponibile come tale senza termine alcuno; la corte ha quindi rilevato la notifica delle cartelle presupposte e il mancato decorso successivo del termine quinquennale, escludendo così la prescrizione.

Avverso la detta sentenza ricorre la contribuente per quattro motivi; ADER è rimasta intimata. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. RITENUTO CHE: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 2712 e 2719 c.c., 111 Costituzione, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe fondato la decisione senza motivazione su fotocopia di ricevuta postale. Il motivo è inammissibile in quanto non specifica in che tempi circostanze e modalità è stato fatto il disconoscimento di conformità della copia dall’originale, non consentendo a questa Corte di verificare se il disconoscimento sia stato o meno specifico, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 3 - , Sentenza n. 40750 del 20/12/2021, Rv. 663440 – 01;

Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 –01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021; Rv. 661573 –01; Sez. 2, Sentenza n. 27633del 30/10/2018, Rv. 651376 - 01). Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 26 DPR 602 del 1973, 2712, 2719 e 2948 c.c., nonché delle norme su richiamate del c.p.c., in relazione al mancato rilievo della prescrizione. Premesso che l’azione è mal proposta verso ADER (v. Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, Rv. 664407 - 01), riguardando il merito della pretesa dell’ente creditore (e la sua eventuale prescrizione) e non il procedimento esattivo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha escluso la prescrizione ritenendo notificate le cartelle e che il motivo non attacca utilmente tale ultimo punto, e perciò è anche per tale profilo inammissibile.

Il terzo motivo deduce violazione dell'articolo 3 Legge 241 del 1990, 7 legge 212 del 2000, 26 DPR 602 del 1973, nonché 2712 e 2719 c.c., per mancata indicazione dei titoli esecutivi e dell'autorità giudiziaria a cui ricorrere, nonché dei criteri di calcolo degli interessi applicati. Si tratta di indicazioni non prescritte per l'intimazione di pagamento, che si rapporta utilmente agli atti prodromici inopposti, semplicemente richiamando il credito come dagli stessi portato: il motivo è quindi infondato. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 13 DPR 115 del 2002, 113 c.p.c., 111 Costituzione e 6 CEDU, per avere previsto il raddoppio del contributo nonostante l'accoglimento parziale dell'appello.

In realtà l’appello non è stato accolto ma è stato rigettato, essendo il contribuente essenzialmente soccombente nel giudizio. Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per spese, essendo parte convenuta rimasta intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co