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Ordinanza — n. 13671/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal on pension cap applicability to 'quota B' for show workers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13671/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first ground of the INPS appeal while declaring the second ground inadmissible due to lack of specificity. The INPS argued that the daily pensionable income cap from the 1971 decree should apply to the 'quota B' of the pension, contrary to the lower court's decision which limited it to 'quota A'. The court ruled that the cap remains valid for 'quota B' because the pension system for show workers is broadly favorable compared to the general workforce, rejecting the claim of tacit abrogation. Consequently, the appealed judgment was quashed regarding the accepted ground and remanded to the Court of Appeal for a new liquidation.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7 del DPR 1420/1971; Art. 4 del D.Lgs. 182/1997: The daily pensionable income cap established for show workers remains applicable to the 'quota B' of the pension, as the system is broadly favorable to insured members and does not violate constitutional principles of commensurability.

Parole chiave

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pension quota B show workers daily income cap tacit abrogation specificity requirement INPS pension remand for liquidation aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1420
civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R.
Art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182
182 del 1997, art. 4, comma 8, adottata da questa Corte, risulterebbe in contrasto con la legge delega (L.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
con il primo m otivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
con il primo m otivo di ricorso (art. 360, primo comma, n.
Art. 366 cod. proc. civ.
art. 38 Cost
art. 366 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. nr. 173 del 1986
Corte Cost. nr. 202 del 2008
Si deve aggiungere che, come ricordato ancora daCorte Cost. nr. 202 del 2008, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle R.G.N.
Cass. nr. 3612 del 2022
CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28864/2020 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (quale successore ex lege dell'E.N.P.A.L.S. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIANNICO GIUSEPPINA,LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente- contro COSTANTINI CATERINA , elettivamente domiciliatain ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA MURINEDDU che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n.della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il 30/04/2020 R.G.N.1637/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal ConsigliereDott.

GABRIELLA MARCHESE . RILEVATO CHE: R.G.N. 28864/2020 1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riliquidato all’odierna parte controricorrente la «quota B» del trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. Ha ritenuto la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della «quota A» del trattamento di quiescenza mentre non fosse più vigente per la «quota B», regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, nr. 182;

2. avverso la sentenza, l’Inps ricorre con due motiv i , cui resiste la pensionata, con controricorso;

3. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. CONSIDERATO CHE:

4. con il primo m otivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. nr. 1420 del 1971 e dell'art.4 del d.lgs. nr. 182 del 1997. La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del «massimale pensionabile», a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la «quota B» della pensione;

5. il motivo è fondato;

6. la questione giuridica devoluta alla Corte riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l'Inps (subentrato all'Enpals), e in particolare la determinazione della «quota B» del trattamento pensionistico, relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993; R.G.N. 28864/2020 7. n ello specifico, vi è controversia sul permanere o meno del limite relativo alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui alD.P.R. nr. 1420 del 1971, art. 12, comma 7;

8. la questione è stata recentemente affrontata dalla Corte , con l’affermazione del principio che segue: «In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso,rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» ( così Cass. nr. 36056 del 2022; tra le altre:

Cass. nr. 38018 del 2022; Cass. nr. 870 del 2023; Cass. nr. 1775 del 2023) 9. a detto principio il Collegio ritiene di dare continuità condividendo le argomentazioni motivazionali che sorreggono la decisione e che sono da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art.118 disp. att. cod.proc.civ.; 10.va, altresì, disattesa la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, avanzata dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa. Anche atale riguardo, il Collegio intende avallare quanto già espresso nelle sentenze richiamate; R.G.N. 28864/2020 11.si sostiene da parte della controricorrente che l'interpretazione del D.Lgs. nr. 182 del 1997, art. 4, comma 8, adottata da questa Corte, risulterebbe in contrasto con la legge delega (L. nr. 335 del 1995, art. 2,comma 22, lett. a), nella parte in cui prevede, come criterio direttivo, la «commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti».

L'interpretazione adottata verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire a fronte dell'onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 di lire; 12.al riguardo, nelle citate sentenze, si è richiamata la Corte Cost. nr. 202 del 2008che, proprio in relazione al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost.» (punto 2 del Considerato in diritto); si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (Corte Cost. nr. 173 del 1986, punto 10 del Considerato in diritto).

Dunque, la «commisurazione» delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui allalegge nr. 335 del 1995, art. 2,comma 22 lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di «necessaria corrispondenza» cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora daCorte Cost. nr. 202 del 2008, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle R.G.N. 28864/2020 prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (v. punto 3 del Considerato in diritto); 13.è, invece, inammissibile il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), con cui l’Inps denuncia l’ omesso esame della censura articolata in relazione alla statuizione d el Tribunale di condanna, altresì, allariliquidazione della quota A) della pensione sulla base di un numero di contributi giornalieri maggiori rispetto a quelli considerati dall’Istituto; 14.i rilievi difettano di specificità; 15.al riguardo, questa Corte ha più volte chiarito, con fermo indirizzo, che anche in ipotesi di denuncia di un error in procedendo l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone, comunque, l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366 cod.proc.civ., sia pure modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati con la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia(tra le tante, Cass. nr. 3612 del 2022) ; 16.il descritto onere non è , tuttavia, soddisfatto nel caso di specie, perché le deduzioni formulate con il motivo(v. pag. 27 del ricorso) riportano meri estratti dell’atto di appello e non i passaggi essenziali, utili a reggere le critiche, e omettonoaltresì la trascrizione della sentenza di primo grado;

R.G.N. 28864/2020 17.conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il se condo. La sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà al principio espresso dalla Corte e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo motivo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa