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Ordinanza — n. 13520/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional appeal when both parties mutually withdraw the appeal in a single act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13520/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdictional appeal procedure extinguished after both parties mutually withdrew the appeal in a single act. Oliva Francesco had challenged a peace judge's decision regarding labor jurisdiction against Metro Services S.R.L., but the Prosecutor General initially argued for inadmissibility. The court ruled that the mutual withdrawal, expressed by their lawyers in one document, satisfied the requirements of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without further notification.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The mutual withdrawal of a jurisdictional appeal by both parties in a single act extinguishes the proceedings without the need for formal notification.

Parole chiave

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jurisdictional appeal mutual withdrawal extinction of proceedings single act withdrawal Civil Procedure Code labor jurisdiction peace judge opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 390, commi secondo e terzo, c.p.c.
La rinuncia al ricorso per regolamento e la contestuale accettazione risultano rispondenti ai requisiti di cui all’art. 390, commi secondo e terzo, e 391, ult.
Art. 391, ult. comma, c.p.c.
Risultando perciò regolari la rinuncia al ricorso e la rel ativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del pro ce dimento di regolamento di competenzaex art. 391 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, non è suscettibile di interp retazione estensiva o analogica;
art. 391 c.p
Risultando perciò regolari la rinuncia al ricorso e la rel ativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del pro ce dimento di regolamento di competenzaex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., sez. un., 8.11.2002, n. 15758
Cass. civ., sez. un., 8.11.2002, n. 15758), non trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.4.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 17623-2022 proposto da: OLIVA FRANCESCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO MORACHIELLO; - ricorrente - contro METRO SERVICES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LARIANA 7, presso lo studio Oggetto R.G.N. 17623/2022 Cron. Rep. Ud. 20/04/2023 CC dell'avvocato CHRISTIAN CARUSO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso l'ordinanza n. 239/2022 del GIUDICE DI PACE di PADOVA, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 4214/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. RITA SANLORENZO ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 26.10.2021, Oliva Francesco si è opposto al decreto n. 1616/2021, con il quale il Giudice di Pace di Padova gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della Metro Services s.r.l., della somma di € 1.118,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo ed alle spese del procedimento monitorio, come liquidate. Per quanto interessa, l’opponente aveva anzitutto eccepito l’incompetenza per materia del Giudice di Pace di Padova, ritenendo competente invece il Tribunale di Padova, in veste di giudice del lavoro.

2. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice di Pace adito rigettava tale eccezione preliminare di rito dell’opponente e fissava altra udienza per la prosecuzione della causa.

3. Avverso tale provvedimento Oliva Francesco ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, affidato a due motivi.4. La Metro Services ha resistito con memoria, corredata da documenti.

5. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, in nota scritta depositata il 22.12.2022, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

6. Con successivo atto in data 19.4.2023, depositato in via telematica,quindi prima della data dell’odierna adunanza camerale, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore e procuratore, ha dichiarato di rinunciare agli atti e all’azione promossa con il ricorso per regolamento necessario di competenza in questione e contestualmente, la resistente, a sua volta, per il tramite del suo difensore/procuratore, ha dichiarato di accettare tale rinuncia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Entrambe le parti private, nel medesimo atto riferito in narrativa, hanno chiesto di dichiarare estinto questo procedimento (a spese integralmente compensate);

2. La rinuncia al ricorso per regolamento e la contestuale accettazione risultano rispondenti ai requisiti di cui all’art. 390, commi secondo e terzo, e 391, ult. comma, c.p.c., non essendo necessarie notificazioni o comunicazioni, in quanto rinuncia e accettazione sono state espresse dai difensori muniti di mandato specialenell’ambito di unico atto;

3. Risultando perciò regolari la rinuncia al ricorso e la rel ativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del pro ce dimento di regolamento di competenzaex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. un., 8.11.2002, n. 15758), non trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.4. Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, non è suscettibile di interp retazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento di re