Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of defense and settlement of costs between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant withdrew their defense and the opposing party's counsel accepted the settlement of costs. The core facts involve a labor dispute over contract nullity regarding seniority accrual, but the substantive issues were never adjudicated. The court ruled that the procedural requirements for extinction under the Code of Civil Procedure were met, resulting in the termination of the case without a decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When one party withdraws their defense and the opposing party accepts the settlement of costs, the proceedings are extinguished without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19336/2021 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE CARSO N . 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE’ MORPURGO; -ricorrente- contro SALIB HANNA STEFANO, PANIZZA MILOS, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO FRANCESCHINIS, FRANCESCO ALDO CARLO FRANCESCHINIS ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 70/2021,depositata il 03/02/2021 , R.G.N. 5/2020 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere Dott.
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. PREMESSOCHE 1. con sentenza 3 febbraio 2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame di Trenord s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato la nullità delle disposizioni contrattuali degli artt. 18, settimo comma del CCNL 16 aprile 2003 e 7 dell’accordo sindacale AFENS/OOSS 1 marzo 2006, nella parte in cui prevedevano che l’anzianità di servizio, maturata dai lavoratori indicati in epigrafe (assunti alle dipendenze di Trenitalia s.p.a. con contratti di apprendistato della durata di quarantasei mesi e successiva trasformazione del loro rapporto, una volta trasferiti ai sensi dell’art. 2112 c.c. presso Trenord s.r.l., in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato) nei primi diciotto mesi di apprendistato, non fosse valida ai fini dellamaturazione degli scatti di anzianità e condannato la società datrice al riconoscimento del diritto alla loro maturazione anche durante tale arco temporale (con determinazione della corretta data di decorrenza del primo aumento retributivo di anzianità distintamente per ognuno dei lavoratori ricorrenti) e al pagamento delle relative differenze retributive;
2. la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui i lavoratori hanno resistito con unico controricorso. CONSIDERATO CHE 1. prima dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia del difensore, munito di idonea procura allegata, accettata dal difensore, parimenti dotato di procura speciale, dei lavoratori controricorrenti: in essa dato atto dell’avvenuta separata regolazione delle spese del giudizio tra le parti;
2. ricorrono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 e 391, ultimo comma c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, con esclusione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, in assenza dei presupposti (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il process