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Ordinanza — n. 13333/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax notice notification validity and prescription interruption by rateization request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13333/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected Antonio Caso's appeal against the Milan Court of Appeal's confirmation of the first-instance dismissal of his tax collection notice. The court held that the defendant's generic denial of the notice copies was procedurally ineffective without specific objections, and that requesting rateization without reservation legally interrupts the statute of limitations. Consequently, the court found the lower courts' findings on notification and prescription valid and unassailable.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 2944 c.c.: A generic denial of the conformity of notice copies without specific indications of discrepancies is ineffective, and a request for rateization without reservation constitutes an interruption of the prescription period.

Parole chiave

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statute of limitations interruption tax notice notification generic denial validity rateization request effect prescription period termination finzione di notifica postale notificazione viziata notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
689/81, in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 2944 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art.
Art. 13, para. 1, quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
art. 2702 c.c
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2702 c.c.
articolo 221 c.p
art. 2944 c.c
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art.
art. 348 ter c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16557/19
Cass. n. 16098/18
Cass. S.U. n. 7514/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29296/2020 R.G. proposto da: CASO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO TEDESCO -ricorrente- contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; -controricorrente- nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SGROI ANTONINO, D'ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 53/2020 depositata il07/04/2020, R.G.N. 559/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere LUCA SOLAINI.

R.G. 29296/20 Rilevato che: Con sentenza del 7.4.2020 n. 53, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello di Antonio Caso avverso la sentenza del tribunale di Busto Arsizio che aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avente ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo richiesto in data 12.12.2017 in relazione agli avvisi di addebito e alle cartelle meglio indicati nella sentenza impugnata. Il primo giudice ha ritenuto provata la notifica, a mezzo del servizio postale, degli atti sottostanti al predetto estratto di ruolo, ritenendo che l’esibizione della cartolina postale sottoscritta dal portalettere comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso.

Nel caso di specie, mancando l’opposizione nel termine di 40 gg., il titolo doveva considerarsi definitivo. La Corte d’appello, da parte sua, per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, ha precisato che pur essendo divenute definitive le cartelle sottostanti all’estratto di ruolo per mancata impugnazione delle stesse, tuttavia, Antonio Caso aveva l’interesse ad agire per far valere l’accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle laddove fosse stata contestata (come nella specie) l’effettiva prescrizione o estinzione dell’obbligo contributivo da parte dell’ente creditore.

Nel merito, riteneva che il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle (prodotte dall’AdeR) all’originale, fosse stato generico, in quanto formulato in via preventiva, senza indicazione specifica degli aspetti del documento che si intendevano contestare o degli specifici profili di difformità dall’originale: pertanto, in assenza di un valido disconoscimento delle copie degli atti prodotti, attestanti l’avvenuta notifica, le stesse dovevano ritenersi conformi agli originali e come tali idonee a dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio dei titoli impugnati.

Né l’agente della riscossione era tenuto a produrre copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, mentre l’istanza di rateizzazione del contribuente valeva come conoscenza delle cartelle, in particolare, per quelle la cui ritualità della notifica era stata contestata, oltre che come atto interruttivo della prescrizione, con conseguente infondatezza della relativa eccezione. Avverso la sentenza della Corte d’appello, Antonio Caso ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps e l’Agenzia delle Entrate riscossione resist ono con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., in relazione al tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni dei referti di notifica effettuato alla prima udienza, perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto utilizzabile quale prova del perfezionamento delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito, le copie delle relate prodotte con le sottoscrizioni apposte sulle stesse, tutte tempestivamente disconosciute dal ricorrente, in assenza di un’istanza di verificazione e senza azionare, avanti al giudice ordinario, la formale querela di falso, prevista dall’articolo 221 c.p.c. e ss.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 78 della legge n. 890/82 e dell’art. 14 della legge n. 689/81, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte territoriale, nel ritenere valida la notifica degli avvisi e cartelle, non aveva tenuto conto, per le notifiche perfezionate con la compiuta giacenza, della mancata acquisizione agli atti della seconda raccomandata informativa (CAD) (cfr. pp. 13 e 14 del ricorso). Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., alla luce del fatto che la domanda di rateizzazione non risultava essere atto idoneo a interrompere la prescrizione.

Il primo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la statuizione che il disconoscimento era stato formulato in via preventiva con una clausola di stile avente contenuto assolutamente generico, mentre la dichiarazione per essere efficace doveva essere proposta in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intendeva contestare sia degli aspetti per i quali si assumeva la difformità della copia dall’originale (Cass. n. 16557/19). Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente contesta i fatti posti a fondamento della pronuncia di primo e secondo grado, in presenza di una doppia decisione conforme sugli stessi, ex art. 348 ter c.p.c., sollevando censure sugli accertamenti e decisioni istruttorie, che sono di competenza esclusiva del giudice del merito, ed incensurabili in cassazione se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 novellato, nella specie, precluso dalla predetta doppia decisione conforme.

Il terzo motivo è infondato. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (Cass. n. 16098/18).

Si provvede, come da dispositivo , sulle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente INPS, dovendoritenersi che nei riguardi della concessionaria la notificazione del l’impugnazione sia stata effettuata solo permera litis denuntiatio (arg. ex Cass. S.U. n. 7514 del 2022). Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condannail ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di € 11.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific