Cassation appeal dismissed due to loss of legal interest after a subsequent disciplinary dismissal took effect. The court ruled the earlier age-based termination was moot. The applicant's claim was inadmissible because the relationship had already ended. The court applied the principle of res judicata to the disciplinary decision. The appeal was rejected for lack of standing. The applicant bears the litigation costs. The decision confirms the finality of the disciplinary action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Manzolillo's appeal inadmissible due to a subsequent loss of legal interest. Manzolillo argued that his age-based dismissal should have been delayed until October 2009, but the lower court found the termination effective immediately upon reaching the age limit. The court ruled that a prior disciplinary dismissal, effective September 2000, had already irrevocably ended the employment relationship, rendering the appeal moot. Consequently, the court dismissed the request and ordered the applicant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 2 bis del d.l. n. 248/2007; Art. 1 n. 2 lett. b) legge n. 247/2007: A cassation appeal is inadmissible if the legal interest in the decision has ceased due to a subsequent final judgment that definitively resolved the employment relationship, rendering the earlier termination moot.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9572/2017proposto da: MANZOLILLO LUIGI, elettivamente domiciliatoin ROMA, VIA PAOLO EMILIO 32, presso lo studio dell’avvocato FRATACCIA DANIELA, rappresentato e difeso dall'avvocato CIRILLO ANTONIO; -ricorrente- contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO GIANLUCA MARIA,rappresentato e difeso dagli avvocati RIGGIO ATTILIOe PECORARO MIRELLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 813 /201 6 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, pubblicata il 07/10/2016 R.G. Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.9572/2017 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 CC n. 1603/2014; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 20/04/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:
1. la Corte d'appello di Salerno ha respinto il gravame di Luigi Manzolillo avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso del lavoratore volto a ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di cessazione dal servizio alla data del30.6.2009, adottato dall’Università degli Studi di Salerno, per raggiungimento del limite massimo d’età, e il conseguente accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis del d.l. n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, e dell’art. 1 n. 2 lett.
b) legge n. 247/2007, alla proroga del rapporto di lavoro fino al 30.9.2009 (i.e., data del raggiungimento del requisito minimo di contribuzione);
2. la Corte territoriale, premesso che non era in contestazione la circostanza che la cessazione dal servizio fosse stata disposta con decorrenza dal 1.7.2009 per raggiunti limiti di età, e ciò ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett.
a) del c.c.n.l. Comparto Università del 16.10.2008, ha osservato che, nel pubblico impiego privatizzato, «il carattere di specialità che deriva dall’applicazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. impone, per effetto del compimento dell’età massima, l’estinzione automatica del rapporto di lavoro» e non già l’esercizio del potere discrezionale, in capo all’amministrazione, di recedere dallo stesso, donde la piena correttezza del modus procedendi dell’Università;
3. per la cassazione della sentenza Luigi Manzolillo ha proposto ricorso sulla base di due motivi, cui l’Università ha resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione degli artt. 6 comma 2 bis del d.l. n. 248/2007, convertito in legge n . 31/2008, e art. 1 n. 2 lett.
b) legge n. 247/2007, per non avere la Corte di merito riconosciuto il diritto alla permanenza in servizio del dipendente pubblico per l’ipotesi in cui egli non abbia raggiunto, con l’età utile al pensionamento di vecchiaia, il requisito minimo di contribuzione, almeno fino al momento della prima “finestra di accesso” qui attingibile in data 1.10.2009;
2. con il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2907 cod. c iv . , in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , e/o nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; a parere del ricorrente, la sentenza impugnata aveva del tutto ignorato la disposizione di legge dell’art. 6 comma 2 bis d.l. 248/2007 omettendo di prendere posizione su quanto richiesto e « sul fondamento normativo»della domanda del ricorrente;
3. il ricorso dev’essere preliminar mente dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, risultando, in esito ad altra pronuncia intervenuta tra le parti (Cass., Sez. L, n. 20914/2019), ormai definitivo l’effetto risolutorio scaturente, sempre per il Manzolillo, dal provvedimento di licenziamento, senza preavviso, irrogatogli con d ecreto d irettoriale n. 2150 del 10 luglio 2010 ‒ con retrodatazione al 1° settembre 2000 ‒ al termine cioè del procedimento disciplinare di cui alla contestazione di addebiti del 24 dicembre 1996;trattasi di sentenza di questa Corte che ha rigettato il ricorso per cassazione del Manzolillo e, per l’effetto, reso incontestabile la decorrenza degli effetti dell’intervenuta destituzione fin dal 1 ° settembre 2000 (v. in particolare a pag. 4 della sentenza n. 20914/2019, cit.); vano sarebbe perciò discutere, in questa sede , sul diritto a veder procrastinata (al 1° ottobre 2009) la risoluzione del rapporto rispetto alla data del 1.7.2009, costituente il dì del raggiungimento dell’età massima di 65 anni, essendo si la cessazione del rapporto già prodottasi irrimediabilmente con l’esercizio legittimo del potere disciplinare a far tempo dal 1° settembre 2000;
4. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenendo conto che parte ricorrente ha insistito, anche con le sue memorie illustrative del 29.3.2023, per l’accoglimento del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate in applicazione della regola della soccombenza;
5. in quanto giustificata dalla cessazione dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione d'inammissibilità non comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell'impugnazione ovvero con la dichiarazione dell'inammissibilità originaria della stessa (Cass. Sez. U. 14/12/2020, n. 28383).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese