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Ordinanza — n. 12805/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public servant's appeal regarding delayed internal competition and qualification promotion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12805/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the curator of a regional official's bankruptcy against a lower court ruling. The official argued that the public administration's delay in organizing an internal competition violated his rights to promotion and damages. The court held that the specific regional law required candidates to possess certain qualifications at the time the law entered into force, rendering the applicant ineligible regardless of administrative delays.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 2, Legge Regionale Siciliana n. 41/1985; The court established that eligibility for internal competitions under the cited law is strictly conditional on possessing required qualifications at the moment of the law's enactment, excluding subsequent administrative delays from granting retroactive rights.

Parole chiave

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public servant promotion internal competition eligibility regional law interpretation administrative delay damages qualification requirements timing inadempienza amministrativa responsabilità amministrativa carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 59, comma 2, Legge Regionale Siciliana n. 41 del 1985
3, c.p.c.) dell’art. 59 Legge regionale Sicilia 29.10.1985, n.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia , testualmente, « v iolazione e falsa applicazione (art. 360 , comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I l terzo motiv o è rubricato «violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , dell’art.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia , testualmente, « v iolazione e falsa applicazione (art. 360 , comma 1, n.
art. 111 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27465/2017 R.G. proposto da : Fallimento dell’Ente Superiore Formazione Orientamento – Comitato Territoriale della Regione Sicilia e del suo legale rappresentante Roberto SANNASARDO, in persona del la curatrice fallimentare , rappresentato e difes o da ll ’ a vv. Dario Greco per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana e Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, -intimati - avverso la s entenza della C orte d ’A ppello di Palermo n. 228/2017depositata l’8/5/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/3/2023dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA La curatrice del fallimento di Roberto Sannasardo – dichiarato in estensione del fallimento dell’Ente Superiore Formazione Orientamento - Comitato Territoriale della Regione Sicilia, di cui il Sannasardo era stato legale rappresentante – propose appello contro la sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva respinto la domanda dello stesso Sannasardo volta ad ottenere la condanna degli Assessorati regionali indicati in epigrafe al risarcimento dei danni a lui asseritamente cagionati , quando era dipendente della Regione con la qualifica di assistente, con la tardiva indizione di un concorso interno per il passaggio alla qualifica superiore di dirigente.

I fatti allegati a sostegno della domanda di primo grado e poi dell’appello possono essere così, brevemente, riassunti: Roberto Sannasardo, all’epoca dipendente in servizio presso l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, aveva partecipato ad un concorso interno, indetto nel 2001 , sulla base dell’art. 59 della Legge regionale n. 41 del 1985 (come modificato dall’art. 1 della Legge regionale n. 21 del 1986), ed era risultato vincitore; la procedura di concorso venne però impugnata da un soggetto estraneo all’amministrazione con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia e da questo annullato, con decreto a sua volta impugnato dai vincitori di concorso davanti al T.A.R., prima, e al Consiglio di Giustizia Amministrativa, poi; in entrambi i gradi il giudizio amministrativo fu però sfavorevole ai ricorrenti, essendosi statuito che la norma della legge regionale in base alla quale era stato indetto il concorso interno ave va avuto un’efficacia provvisoria e non era più utilizzare all’epoca in cui venne indetto il bando;

Roberto Sannasardo si ritenne, quindi , danneggiato dal ritardo con cui la pubblica amministrazione aveva indetto il concorso interno, impedendogli di acquisire legittimamente la qualifica di dirigentee così, inoltre, anche di partecipare a un successivo concorso per l’ulteriore avanzamento alla qualifica di dirigente superiore. La Corte d’Appello di Palermo respinse, nel merito, l’impugnazione della curatrice del fallimento, salvo ridurre l’importo della condanna alla rifusione delle spese di lite pronunciata dal tribunale. Contro la sentenza della corte territoriale la curatrice del fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione a rticol ato in quattro motiv i .

Gli assessorati regionali sono rimasti intimati. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , testualmente, « v iolazione e falsa applicazione (art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 59 Legge regionale Sicilia 29.10.1985, n. 41, come modificato dall’art. 1 della L.R. n. 21 del 9.5.1986, per non avere distinto le ipotesi sub a) e sub b) del medesimo articolo, anche in relazione al Decreto dell’Assessore dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione siciliana del 21.1.2001, in G.U.R.S. del 26.1.2001». 1.1.

I n sostanza, la corte d’appello , confermando la decisione del tribunale, ha escluso che il ritardo della pubblica amministrazionenel bandire il concorso possa avere provocato un danno a Roberto Sann asardo, perché questo, al momento dell’entrata in vigore della legge non aveva ancora maturato i requisiti per partecipare a quel concorso, «avendo conseguito, per sua stessa ammissione, il diploma di laurea il 5.11.1992 e non avendo maturato 5 anni di anzianità di servizio effettivo di ruolo, essendo stato assunto… il 1°.8.1985». Parte ricorrente sostiene che, così ragionando, la corte d’appello avrebbe male interpretatole disposizioni della legge regionale, non cogliendo la duplice e differenziata indicazione de i requisit i richiest i per partecipare alla selezione, che , nel primo caso ( requisito qualificante: il possesso del diploma di laurea) , dovev a no sussistere al mom ento dell’entrata in vigore della legge, mentre, nell’altro caso ( requisito qualificante: l’ anzianità quinquennale nella qualifica ricoperta ) , bastava che fosse ro acquisitial momento dell’indizione del bando. 1.2.Il motivo è infondato. 1.2.1.

Il testo dell’art. 59 della legge della Regione siciliana n. 41 del 1985, per quanto qui interessa, è il seguente: «I dipendenti in attività di servizio risultati idonei o vincitori rinunciatari negli appositi concorsi interni espletati dall’Amministrazione regionale vengono inquadrati, ai sensi della presente legge, anche in sovrannumero, nelle qualifiche per le quali hanno conseguito l’idoneità. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei ruoli amministrativo e tecnico dell’Amministrazione regionale, con qualifica non superiore ad assistente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà conseguire, anche in soprannumero, in conformità al comma precedente, il passaggio alla qualifica immediatamente superiore secondo le seguenti modalità:a) il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli abilitativi richiesti per l’accesso alla qualifica superiore, e abbia una anzianità effettiva nella qualifica di provenienza di almeno due anni, conseguirà il passaggio alla qualifica immediatamente superiore previo superamento di un esame-colloquio, da effettuarsi entro sei mesi innanzi a commissioni composte in conformità degli articoli 59, 63 e 65 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sulle materie afferenti l'attività di servizio svolta.

…;

b) il personale in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica ricoperta e di una anzianità effettiva di servizio nella stessa di almeno cinque anni, può conseguire il passaggio alla qualifica immediatamente superiore previo superamento di un esame a norma degli articoli 60, terzo comma, e 62, terzo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche». La tesi della parte ricorrente è che i giudici di merito avrebbero errato a non cogliere la differenza tra la descrizione dei requisiti di cui alla lettera a), in cuiè testualmente previsto che essi devono essere posseduti « alla data di entrata in vigore della presente legge», e la descrizione dei requisiti della lettera b), ove quel riferimento cronologico non è ripetuto.

Pertanto, sostiene il ricorrente , il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) doveva essere verificato con riguardo al la data di indizione del bando(17.1.2001), quando egli (oltre ad avere acquisito la laurea in ingegneria)aveva ampiamente maturato i cinque anni di anzianità di servizio nella qualifica ricoperta. 1.2.3. Sennonché l’evidenziato dato testuale non è affatto decisivo per escludere che anche la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) dovesse intendersi richiest a dalla legge già al momento della sua entrata in vigore.

Depongono, infatti, in tal senso prevalenti argomenti di ordine logico e di coerenza interna al testo normativo. Innanzitutto, non è in discussione – ed è stato accertato anche nei giudizi amministrativi nei quali Roberto Sannasardo è risultato soccombente –che quel la norma tiva era destinata a una vigenza ben limitata nel tempo. Nell’incipit comune che precede la descrizione dei due tipi di requisiti di stinti ne lle lettere a) e b), è precisato che quelle procedur e semplificat e dovevano trovare applicazione solo « In sede di prima applicazione della presente legge».

E non si vede alcuna ragione per pensare che il legislatore regionale intendesse fissare tale breve orizzonte temporale solo per gli aspiranti laureati (dotati, cioè, del titolo di studio richiesto per la qualifica superiore di dirigenti) e non anche per gli aspiranti non laureati (dotati del diverso requisito di una più lunga anzianità di servizio). Del resto, a ben vedere, la stessa domanda di risarcimento del danno svolta dal ricorrente nel presente processo, in quanto basata sull’assunto che l’amministrazione regionale abbia colpevolmente ritardato l’indizione del concorso, presuppone che la legge imponesse alla Regione di attivare in tempi ristretti le procedure indicate per la sua «prima applicazione».

Presupposto fatto proprio dal ricorrente che è senz’altro condivisibile, nonostante la locuzione «da effettuarsi entro sei mesi» sia contenuta anch’essa solo nella lettera a)dell’art. 59, comma 2 ; il che non esclude che quella locuzione debba intendersi riferita anche all’«esame» di cui alla lettera b). Ed è evidente che ai tempi stretti per l’indizione del bando molto megliosi associa l’interpretazione secondo cui il possesso dei requisiti al momento dell’entrata in vigore della legge, esplicitato soltanto nella lettera a), dove va tuttavia intendersi implicitamente richiesto anche dalla successiva lettera b). 1.2.4.

Con quanto sopra esposto viene in evidenza, e non si può fare a meno di sottolineare, l’intima contraddittorietà n ella pretesa del ricorrente e in questo motivo di ricorso in particolare. Infatti, il comportamento illegittimo attribuito alla pubblica amministrazione e dal quale dovrebbe scaturire l’obbligazione risarcitoria consiste nell’avere attivato con ritardo la procedura selettiva prevista dalla legge regionale. Ma , siccome è pacifico che il ricorrente era privo di entrambi i requisiti al momento dell’entrata in vigore della legge (e tale rimase almeno fino all’agosto 1990 , essendo stato assunto con la qualifica di assistente il 1°.8.1985 ed essendosi laureato il 5.11.1992, dati de sumibili dalla sentenza impugnata), egli è costretto a invocare proprio quello stesso ritardo sia quale fonte del preteso diritto di partecipare al concorso sia quale comportamento illecito che avrebbe ingiustamente leso quel diritto.

2. Il secondo motivo denuncia testualmente: « nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360, n. 4, c.p.c., per avere ritenuto non provato che l’iter amministrativo per la ridefinizione della pianta organica si fosse completato tra il 1991 ed il 1992 e per avere adottato una motivazione apodittica ed eccentrica». 2.1. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui gli a ttribuisce l’affermazione che «l’amministrazione avrebbe dovuto indire il concorso entro il 1988»; sostiene di avere invece indicato il 1991 quale anno di inizio dell’inerzia colpevoledel datore di lavoro.3.

I l terzo motiv o è rubricato «violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , dell’art. 111 Cost. degli artt. 112, 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., per avere commesso un errore di sussunzione della fattispecie concreta e di individuazionedell’esatto diritto applicabile». 3.1. Con questo motivo il ricorrente ritorna sulla fissazione della data di riferimento dell’inadempimento imputato alla pubblica amministrazione, sotto i diversi profil i del travisamento della domanda e delle risultanze istruttorie, nonché del difetto di motivazione.

4. Con il quarto motivo si censura « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento all’anzianità pregressa riconosciuta con la nota dell’Assessorato alla Presidenza della Regione siciliana – Direzione generale del Personale e dei Servizi generali con nota n. 30731 del 15.6.1998 per la partecipazione al concordo del 1996». 4.1. Quest’ultimo motiv o riguarda l’asserito danno consistente nel non avere potuto partecipare, nel 1996, ad un ulterioreconcorso interno riservato ai dirigenti per il passaggio alla qualifica di dirigente superiore.

5. Tutti i motivi successivi al primo – a prescindere da alcuni evidenti profili di inammissibilità, che riguardano, in particolare, il terzo motivo – sono da considerare assorbiti per effetto del rigetto del primo motivo. Infatti, una volta appurato che, secondo la corretta interpretazione dell’art. 59, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 41 del 1985, i requisiti per partecipare al concorso interno– sia quelli indicati nella lettera a), che quelli indicati nella lettera b) – dovevano essere posseduti dagli aspiranti già al momento dell’entrata in vigore della legge ; ed essendo pacifico che il ricorrente, a quell’epoca, non li possedeva; risulta irrilevante sapere quando la Regione avrebbe potuto e dovuto bandire il concorso e resta anche escluso che l’impossibilità di partecipare alla ulteriore selezione per dirigente superiore sia imputabile all’asserito inadempimento del datore di lavoro.

6. Respinto il ricorso, non occorre provvedere sulle spese di lite relative al presente grado di legittimità , non avendo svolto difese gli intimati uffici della Regione siciliana.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pr esupposti per il ver