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Ordinanza — n. 12782/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to missed six-month appeal deadline for labor dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12782/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file within the six-month statutory deadline applicable to labor disputes. Although the appellant argued the appeal period had not started until the court's communication of the lower court's judgment, the court ruled that the period began upon the electronic publication of the judgment. Consequently, the appeal filed in March 2022 was untimely, as the judgment was published in September 2021.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 1 e 3 legge n. 742/1969: The appeal period for labor disputes runs from the date of electronic publication of the judgment, not the date of communication to the parties, and is strictly six months.

Parole chiave

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labor dispute appeal statutory limitation period electronic publication date inadmissible appeal CPC Article 327 disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato prestazioni d'invalidità professionale prestazione all'indipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
69 del 2009 la quale ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall’art. 327 cpc.
Art. 1 e 3 legge n. 742/1969
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018
Cass. n. 22871/2015
Cass. n. 31214/2019
22871/2015; Cass. n. 31214/2019).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7398/2022 R.G. proposto da : AMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, VIA CRESCENZIO , N. 42, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro CAPISCIOTTI ALESSIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA di DECIMA, N. 256, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA SETTE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARCANGELO D'AVINO; -controricorrente- avverso l a SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3040/2021R.G. 1551/2018 depositata i l 1 5 /09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE.RILEVATO CHE 1. Con la sentenza oggi gravata la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato costituito tra Alessio Capisciotti e AMA spa un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall’1.1.2010, con diritto del lavoratore all’inquadramento nel livello 3B del CCNL Federambiente nella posizione lavorativa di autista mezzi pesanti, con contratto part-time e dell’1.11.2012, con contratto full-time; ha condannato la società al pagamento della somma complessiva di euro 15.215,58 a titolo di risarcimento dei danni per le retribuzioni scadute nel periodo novembre 2015 – maggio 2016, detratto l’aliunde perceptum , oltre accessori e ha dichiarato il diritto del dipendente a vedere accantonate per tfr le quote delle retribuzioni spettanti dal 28.10. 2015.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AMA spa cui ha resistito con controricorso Alessio Capisciotti.

3. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. I motivi sono così titola ti: Primo motivo: omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 115, 116 e 416 cpc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Nel caso in esame, il ricorso introduttivo di primo grado è stato depositato il 5.7.2016 di talché il regime applicabile per la individuazione del termine “lungo” ad impugnare è sicuramente quello di cui alla legge n. 69 del 2009 la quale ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall’art. 327 cpc.

4. E’ pacifico, poi, che le controversie riguardanti crediti di lavoro sono escluse dall’applicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale (artt. 1 e 3 legge n. 742/1969).

5. Orbene, la odierna sentenza impugnata, avente ad oggetto la materia di lavoro, è stata pubblicata il 15.9.2021 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 16.3.2022, quando cioè il termine semestrale di impugnazione era già decorso.6. Sost iene la ricorrente che, non riportando la copia della sentenza comunicata dalla Cancelleria la stampigliatura della data del deposito (né in prima né in ultima pagina) ma solo quella della data di udienza (8.9.2021), la data di comunicazione ai procuratoricostituiti da parte della Cancelleria non poteva che coincidere con quella del deposito della sentenza: nel caso de quo il 16.9.2021.

7. L’assunto non è condivisibile.

8. Invero, il Collegio condivide il principio secondo cui "in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati" (cfr. Corte Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018).

9. Da ciò si ricava che ciò che rileva ai fini della decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all’art. 327 cpc è la trasmissione da parte dell’AG (e contestuale deposito telematico nel fascicolo informatico) seguita dalla attestazione del cancelliere relativa al deposito stesso, con l’attribuzione da parte del sistema del numero identificativo della sentenza e della data di pubblicazione: da quella data il provvedimento diventa immodificabile ed è possibile l’estrazione di copia da parte dei soggetti abilitati (Cass. n. 22871/2015; Cass. n. 31214/2019).

10. L’attivit à di comunicazione espletata dal cancelliere successivamente è, pertanto, estranea e non può assumere alcuna rilevanza né può fungere da data iniziale per il computo del termine di impugnazione.

11. Nella fattispecie, come si evince dalla copia ufficiale della sentenza della Corte di appello di Roma, consultabile facilmente da tutte le parti dal fascicolo telematico, la pronuncia n. 3040/2021 risulta pubblicata il 15.9.2021 (come da attestazione in alto a destra) per cui a quella data occorreva avere riguardo ai fini del calcolo del termine cd. “lungo” per proporre il ricorso per cassazione e non alla comunicazione da parte della Cancelleria.

12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.13. Alla declaratoria di inammissibilità seg ue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella