Cassation court dismisses appeal against dismissal of public employee's role classification claim based on prior mobility procedures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Amelia Bici's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying her public role classification. Bici argued that the lower court incorrectly applied Article 1, paragraph 49 of Law 311/2004, claiming it should cover her case despite prior completed mobility procedures. The court ruled that the statute applies only to future mobility processes, not those already finalized before the law's enactment, thereby upholding the dismissal of her claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 49 della legge n. 311/2004; The provision does not apply to municipal secretaries transferred via completed mobility procedures prior to the law's entry into force, as it is intended solely for future mobility processes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 736-2017 proposto da: BICI AMELIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio dell'avvocato IOLANDA PICCININI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -controricorrente - Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.736/2017 Cron. Rep. Ud.06/04/2023 CC avverso la sentenza n. 1544/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2016 R.G.N. 7963/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO -che, con sentenza del 27 giugno 2016, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Viterbo e rigettava la domanda proposta da Amelia Bici nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle cui dipendenze la Bici, già segretario comunale capo, era transitata per mobilità volontaria ai sensi della l. n. 465/1997, conservando la IX qualifica funzionale in godimento, con decorrenza 26.10.1998, domanda avente ad oggetto il riconoscimento, quale segretario comunale con servizio effettivo di ruolo pari almeno a tre anni avvalsosi della facoltà di cui all’art. 18 l. n. 465/1997, del diritto contemplato dall’art. 1, comma 49, legge n. 311/2004, all’inquadramento nel ruolo unico dirigenziale del Ministero del Lavoro; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 784/2016, l’infondatezza della pretesa in quanto avanzata da dipendente proveniente dall’albo dei segretari comunali già immessa nel ruolo dell’amministrazione, per effetto di una procedura di mobilità già esaurit a alla data di entrata in vigore della citata legge n. 311/2004; -che per la cassazione di tale decisione ricorre la Bici, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero; -che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;
CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 49 della legge n. 311/2004, sostiene che la Corte territoriale si è conformata all’interpretazione fatta propria da questa Corte con la decisione resa a Sezioni Unite con la sentenza n. 784/2016 senza tener conto di nuove iniziative legislative tese a confermare il beneficio, del prudenziale differimento dell’esame della questione cui, successivamente alla richiamata pronunzia, si era determinata questa stessa Corte e, comunque, della rilevanza e non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionaleriguardante la suindicata disposizione; - che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte con le sentenze assunte a Sezioni Unite nn. 784, 785, 786/2016, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza di questa Corte (tra le tante:
Cass. n. 12033/2016; Cass. n. 16521/2016; Cass.n. 19281/2017; n. 29572/2017; Cass. n. 19516/2018; Cass. n. 20873/2018; Cass. n. 15374/2019; Cass. n. 20999/201; Cass. N. 5474/2021) per il qual e la legge n. 311/2004, art. 1,comma 49, non si applica ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della legge stessa, dovendosi interpretare la disposizione normativa come riferita ai soli processi di mobilità eventuali e futuri, risultando una diversa interpretazione lesiva del principio costituzionale dell’accesso alla P.A. per concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza ed altresì in contrasto con l’evoluzione normativa e contrattuale riscontrata in materia di mobilità dei segretari comunali e provinciali; - che quanto all’eccezione d’illegittimità costituzionale dellalegge n. 311 del 2004, art. 1, comma 49, con riferimento all’art. 3 Cost., ne deve essere rilevata la non rilevanza nel presente giudizio di cassazione, in considerazione del suo esito; -può, comunque, aggiungersi che l’ipotizzata questione di legittimità costituzionale è da ritenersi manifestamente infondata, oltre che per quanto già indicato dalle Sezioni unite (cfr. punti 60-64 sentenza n. 784, 59-62 sentenza n. 785, 60-64 sentenza n. 786), per il principio costantemente affermato dalla Corte costituzionale secondo cui “lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche” (cfr. fra le tanteCorte Cost. nn. 61/2010,170/2009, 94/2009, 341/2007) cui si è richiamata questa Corte (v.Cass. n. 27945/2017) nel sancire che non è ipotizzabile un’ingiustificata disparità di trattamento a fronte di una disciplina diversificata in capo alla stessa categoria di soggetti in momenti temporali diversi; -che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per