Ordinanza — n. 12628/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25990/2019 R.G. proposto da: MANDORLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FIRENZE, N. 32, presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO , rappresentato e difeso dall'avvocato ANNAMARIA TROPIANO ; -ricorrente- contro CALCEMENTI JONICI S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , V.LE G. MAZZINI , n. 73, presso lo studio dell’avvocato SILVIO PRIMERANO, rappresentatae difesa dall'avvocato SALVATORE COSTANTINO BELVEDERE ; -controricorrente- avverso la SENTENZAdel TRIBUNALE di LOCRI n. 942/2019 , depositata i l 09/07/2019, R.G.N.3328/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 c.p; Ordinanza — n. 12628/2023 — snciv · Corte di Cassazione: il ricorso è , dunq ue, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare desumibile dalla rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente con atto sottoscritto anche dal suo difensore, con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 390 c.p.c. (notifica o comunicazione dell’atto di rinuncia), detta dichiarazione, pur non atta all'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma fino alla decisione della causa (cfr.
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25990/2019 R.G. proposto da: MANDORLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FIRENZE, N. 32, presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO , rappresentato e difeso dall'avvocato ANNAMARIA TROPIANO ; -ricorrente- contro CALCEMENTI JONICI S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , V.LE G. MAZZINI , n. 73, presso lo studio dell’avvocato SILVIO PRIMERANO, rappresentatae difesa dall'avvocato SALVATORE COSTANTINO BELVEDERE ; -controricorrente- avverso la SENTENZAdel TRIBUNALE di LOCRI n. 942/2019 , depositata i l 09/07/2019, R.G.N.3328/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. il Tribunale di Locri, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Antonio Mandorla nei confronti della Calcementi Jonici Spa con cui veniva chiesto di accertare che l’istante aveva diritto, in applicazione di un accordosindacale siglato l’11.11.2011 tra la società e le organizzazioni sindacali, “all’integrazione dell’incentivo all’esodo dal 1° dicembre 2015 al 1° dicembre 2016”, con richiesta di condanna al pagamento di somme conseguenziali;
2. il Tribunale, in sintesi , ha ritenuto che l’accordo “siglato tra il ricorrente e la società resistente”, con cui il Mandorla aveva “dichiarato di rinunciare in via sostanziale ad ogni azione, diritto o ragione comunque connessa al rapporto di lavoro”, era stato sottoscritto in sede sindacale protetta alla presenza dei conciliatori e non era stato impugnato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; 3.per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso “ai sensi dell’art. 420 bis, 3° comma, c.p.c.” il soccombente con un motivo; ha resistito con controricorso la società; CONSIDERATO CHE 1. risulta depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso sottoscritto, ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c., da Antonio Mandorla e dalla sua procuratrice, che, tuttavia, non risulta notificato o comunicato alla controparte;
2. il ricorso è , dunq ue, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare desumibile dalla rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente con atto sottoscritto anche dal suo difensore, con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 390 c.p.c. (notifica o comunicazione dell’atto di rinuncia), detta dichiarazione, pur non atta all'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma fino alla decisione della causa (cfr.
Cass. n. n. 34324 del 2021; Cass. n. 13658 del 2021; Cass. n. 25625 del 2020); 3.la soccombenza regola le spese, in mancanza di adesione alla rinuncia (cfr. Cass. SS.UU. n. 19514 del 2008), ma il Collegio, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente, ritiene sussistano le condizioni per compensarle nella misura della metà, liquidate come da dispositivo; trattandosi di pronuncia di inammissibilità "ordinaria", non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542 del 2017;
Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 34324 del 2021);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e condanna il ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite liquidate in euro 1000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, compensate le residue. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s