Italian court dismisses appeal as opposition to tax notices is inadmissible without prior execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sica Nevio inadmissible against a lower court ruling that dismissed his opposition to tax notices and a mortgage inscription. The appellant argued for a violation of procedural articles regarding notification and prescription of contributory credits, while the opposing parties contended that objections must be raised against the execution acts themselves. The court rejected the appeal because the opposition to the role extracts was procedurally inadmissible in the absence of executable acts, and prescription issues must be raised via timely objection to the tax notices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100, 112, 615, 617 cod. proc. civ.; Opposition to tax notices is inadmissible in the absence of executable acts, and prescription defenses must be raised via timely objection to the execution acts rather than through opposition to role extracts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5208/2021 R.G. proposto da: SICA NEVIO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA LIVIA DRUSILLA 59, presso lo studio dell’avvocato CARLA D'AGOSTINO,rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SARNICOLA; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -resistentecon procura- nonché contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -resistentecon procura- nonché contro S.C.C.I.
S.P.A.; -intimata- avverso la sentenza n. 679/2020 d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOdepositata il31/12/2020 R.G.N. 531/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che, in contraddittorio con INPS e ADER, aveva deciso sull’opposizione svolta dall’attuale ricorrente avverso gli estratti di ruolo notificati a mani dal concessionario e le prodromiche trentadue cartelle di pagamento, asseritamente mai notificate, nonché avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario su beni immobili di cui aveva appreso in occasione della stipula di un mutuo ipotecario;
2. il primo giudice accoglieva l'opposizione e dichiarava la nullità del provvedimento d’iscrizione ipotecaria per mancanza della preventiva comunicazione e riteneva assorbiti tutti gli altri motivi proposti(tra cui la prescrizione dei crediti richiesti con le cartelle);
3. la Corte di merito riteneva preclusi e inammissibili i motivi di doglianza avverso il procedimento notificatorio delle cartelle e, quanto alla dedotta eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle dopo la notifica delle stesse, veicolata con l’opposizione ad estratto di ruolo, riteneva, in difetto di atti esecutivi, l’opposizione ad estratto di ruolo inammissibile e la prescrizione del credito verificatasi anteriormente alla notifica della cartella da far valere mediante tempestiva impugnazione della stessa;
4. avverso tale sentenza Sica Nevio ha proposto ricorso affidato a due motivi, avverso il quale l’INPS ha depositato delega in calce alla copia notificata del ricorso e ADER ha chiesto di partecipare alla discussione orale; CONSIDERATO CHE 5. con il ricorso si deduce violazione degli art. 100,112,615, 617 cod.proc.civ. e si censura la ritenuta carenza dell'interesse ad agire per accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti contributivi descritti negli estratti di ruolo (primo motivo) e violazione delle disposizioni relativa alla notifica di alcune delle plurime cartelle in caso di irreperibilità relativa, in fattispecie anteriore a Corte cost. n.258 del 2012(secondo motivo);
6. il ricorso è inammissibile;
7. invero il primo motivo di doglianza non incrina la ratio decidendi che ha ritenuto preclusi e inammissibili i motivi di doglianza avverso il procedimento notificatorio delle cartelle e, quanto alla dedotta eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle dopo la notifica delle stesse, veicolata con l’opposizione ad estratto di ruolo, ha correttamente ritenuto, in difetto di atti esecutivi, l’opposizione ad estratto di ruolo inammissibile (v. Cass.,Sez.Un., n. 26283/2022) e la prescrizione del credito verificatasi anteriormente alla notifica della cartella da far valere mediante tempestiva impugnazione della stessa;
8. del pari inammissibile è il secondo motivo , incentrato su questione - vizi della notificazione delle cartelle - che la parte ricorrente avrebbe dovuto svolgere, tempestivamente, con opposizione agli atti esecutivi;
9. le spese vengono regolate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento; ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se