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Ordinanza — n. 12560/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and orders settlement due to conciliation agreement reached between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12560/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had reached a conciliation agreement in the labor tribunal. Although the lower court had awarded damages to the employee for demotion and unpaid notice, the parties voluntarily settled the dispute on November 21, 2022. Consequently, the Court ordered the cessation of the litigation and the mutual compensation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 170 c.p.c.: Upon a valid conciliation agreement reached during proceedings, the Court must declare the cessation of the matter and order the compensation of litigation expenses.

Parole chiave

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labor conciliation cessation of litigation compensation of costs dismissal of appeal voluntary settlement indennità di buonuscita indennità compensativa restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 170 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
non sussiste il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542
228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542);
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Testo completo

23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.383/2022 R.G. proposto da : APS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA ANTONIO BERTOLONI , N. 31, presso lo studio degli avvocati FABIO PULSONI e GIANLUCA GEMMA, che l a rappresenta no e difend ono ; -ricorrente- contro COLACICCHI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI,N.4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AMODEO che lo rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3605/2021,depositata i l 20/10/2021 , R.G.N. 1185/2018 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. PREMESSO CHE 1. con sentenza 20 ottobre 2021, la Corte d'appello di Roma ha condannato APS s.p.a. al risarcimento del danno, in favore di Sandro Colacicchi, a titolo di demansionamento subito per il periodo dall’1 settembre 2015 al 27 gennaio 2016, liquidato in misura del 20% della retribuzione percepita, oltre accessori di legge; accertato la sussistenza della giusta causa delle sue dimissioni e condannato la società al pagamento, in suo favore, dell’indennità di preavviso pari a € 9.000,96 e alla restituzione della medesima indennità trattenuta oltre interessi e al pagamento al predetto della differenza tra quanto corrispostogli a titolo di diaria e quella regolata dall’art. 167 CCNL Commercio, in relazione al periodo dal 14 maggio 2012 al 4 febbraio 2015: in accoglimento dell’appello del lavoratore e rigetto dell’incidentale della società datrice avverso la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande del primo;

2. con atto notificato il 20 dicembre 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso;

3. nelle more del giudizio le parti hanno conciliato la controversia in sede sindacale con verbale in data 21 novembre 2022 e instato congiuntamente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite. CONSIDERATO CHE 1. sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

2. non sussiste il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese del gi