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Ordinanza — n. 12410/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12410/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12410/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3125-2017 proposto da: ARSAC - GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI', rappresentata e difesa dall'avvocato EUGENIO CARNOVALE; -ricorrente - contro VIZZA SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FALERIA 17, presso lo studio dell'avvocato MANFREDO PIAZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato PEPPINO RUSSO; Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.3125/2017 Cron. Rep.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Ordinanza — n. 12410/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ud.05/04/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1206/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/08/2016 R.G.N. 862/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO -che, con sentenza del 17 agosto 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cosenza, diversamente dal primo giudice, accoglieva la domanda proposta da Sergio Vizza nei confronti dell’ARSAC – Gestione Stralcio dell’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Servizi in Agricoltura) volta ad ottenere l’inserimento nella base di computo dell’indennità supplementare di incentivazione all’esodo di cui all’art. 6, l.

Parole chiave

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indennità d'espatrio diritto all'indennità di disoccupazione compensazione della rendita d'invalidità calcolo dell'indennità d'uscita assegno per il periodo d'introduzione indennità di nuova sistemazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3125-2017 proposto da: ARSAC - GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI', rappresentata e difesa dall'avvocato EUGENIO CARNOVALE; -ricorrente - contro VIZZA SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FALERIA 17, presso lo studio dell'avvocato MANFREDO PIAZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato PEPPINO RUSSO; Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.3125/2017 Cron. Rep.

Ud.05/04/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1206/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/08/2016 R.G.N. 862/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO -che, con sentenza del 17 agosto 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cosenza, diversamente dal primo giudice, accoglieva la domanda proposta da Sergio Vizza nei confronti dell’ARSAC – Gestione Stralcio dell’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Servizi in Agricoltura) volta ad ottenere l’inserimento nella base di computo dell’indennità supplementare di incentivazione all’esodo di cui all’art. 6, l.

Regione Calabria n. 9/2007 della 13^ mensilità nonché di una percentuale del fondo di previdenza, limitatamente alla computabilità della mensilità aggiuntiva, riconoscendo il relativo importo oltre interessi; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in rito, di dover disattendere le eccezioni preliminari di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall’Agenzia per carenza di interesse ad agire e genericità del ricorso in appello e, nel merito, la fondatezza della pretesa, la sola riproposta in sede di appello, relativa alla computabilità nell’indennità supplementare di incentivazione all’esodo qui in questione di ogni compenso di carattere continuativo percepito durante il rapporto, tra cui la tredicesima mensilità, in considerazione della riconosciuta natura retributiva della predetta indennità desumibile dal suo essere commisurata al numero di anni mancanti per il raggiungimento dell’età pensionabile ; - che per la cassazio ne di tale decisione ricorre l’ARSAC Gestione Stralcio dell’A.R.S.S.A., affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, il Vizza; - che, nelle more, è sopravvenuta rinuncia al ricorso accettata da parte controricorrente, il che ex art. 391 c.p.c. esime questa S.C. dal pronunciare sulle spese;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.