Cassation court dismisses INPS appeal on procedural grounds, allowing worker's claim for unemployment guarantee fund access.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a lower court ruling that granted Luigi Aruta access to the unemployment guarantee fund. The court held that the INPS, having lost the first instance, was not required to file an incidental appeal to reassert a prescription defense previously declared inadmissible. Consequently, the INPS's procedural objection was rejected, and the lower court's decision was quashed and remanded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 346 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: The victorious party in the first instance is not obliged to file an incidental appeal to reassert exceptions declared inadmissible or not examined, but must expressly repropose them to avoid a presumption of waiver.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32449/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO eTRIOLO VINCENZO -ricorrente e controricorrente incidentale - contro ARUTA LUIGI, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la cancelleriadella Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARA RAFFAELE -ricorrente incidentale- avverso sentenza d ella Corte d ' A ppello di Napoli n. 2511/2018 depositata il09/05/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE. RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Napoli, riformando integralmente la pronuncia del Tribunale di Nola, ha accolto il ricorso proposto da Luigi Aruta, diretto ad ottenere il riconoscimento del suo diritto ad accedere al Fondo di Garanzia per la corresponsione delle ultime tre mensilità di retribuzione relative al rapporto intercorso dal 28.06.1995 all’11.01.2008 alle dipendenze dell’azienda Calzaturificio Campanile s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Nola con sentenza dell’ 1.07.2009, e, dichiarando pregiudizialmente inammissibile l’eccezione di prescrizione dell’INPS perché oggetto di mera difesa (art. 346 cod. proc. civ.) e non di appello incidentale (art. 342 cod. proc. civ..), ha comunque valutato la tempestività della domandadel lavoratore; la Corte territoriale ha accertato che la domanda di pagamento della prestazione (così come il reclamo al Comitato provinciale promosso il 20.07.2010), erano intervenuti entro l’anno dalla dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo, disposta l’11.12.2009, la quale costituisce il presupposto per ritenere esigibile il credito nei confronti del Fondo di Garanzia; ha inoltre accertato che Luigi Aruta il 16 aprile 2008 aveva attivato il tentativo obbligatorio di conciliazione, di tal che, sussisteva il presupposto di procedibilità della domanda giudiziaria, vista l’idoneità di tale atto stragiudiziale a dimostrare l’insolvenza del datore di lavoro sostanziata nella sentenza dichiarativa di fallimento dell’1.07.2009; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di due motivi;
Luigi Aruta ha depositato controricorso, nonché ricorso incidentale con un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con tempestivo controricorso incidentale. CONSIDERATO CHE: il ricorrente principale, col primo motivo, contesta la “Violazione dell’art. 346 c.p.c.”; si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione annuale del credito fatta valere in entrambi i gradi del merito, riproposta quale mera difesa della parte vittoriosa in primo grado e non mediante ricorso incidentale; sostiene che in assenza di una pronuncia sull’eccezione di prescrizione proposta dall’INPS da parte del primo giudice, l’istituto era abilitato a riproporre la stessa eccezione (di prescrizione) in appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., atteso che, come sostiene la giurisprudenza di legittimità, la mancanza di una contrapposizione con la sentenza di primo grado (l’INPS infatti in quella sede era risultato vittorioso), giustifica i meno gravosi oneri di mera riproposizione delle eccezioni non accolte posti a carico dell’appellato dall’art. 346 cod. proc. civ., rispetto ai più gravosi oneri di specificità posti a carico dell’appellante (art. 342 e 434 cod. proc. civ.); col secondo motivo contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, quinto comma, del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, in relazione all’art.2943 c.c.”; l’Istituto sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel disattendere l’eccezione di prescrizione annuale del credito relativo alle ultime tre mensilità della retribuzione fatta valere dall’Istituto in entrambi i gradi di giudizio; l’errore deriverebbe dall’errata considerazione dei dati fattuali che scandiscono prima il procedimento amministrativo e poi quello giudiziario; tra l’ultimo atto interruttivo della prescrizione (ricorso amministrativo del 20 luglio 2010) e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (24 gennaio 2012) il termine annuale di cui all’art. 2, co.5 era ormai maturato; anche a voler calcolare la sospensione della prescrizione durante il procedimento amministrativo (1 febbraio 2010), aggiungendo 300 giorni (durata massima del procedimento amministrativo) si andrebbe al 28 novembre 2010, con la conseguenza che alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (24 gennaio 2012) il termine annuale sarebbe comunque già inutilmente decorso con l’effetto della prescrizione del credito; il primo motivo del ricorso principale va accolto; l’orientamento consolidato di questa Corte è nel senso di ritenere che la parte vittoriosa in primo grado nel merito, non è tenuta a proporre ricorso incidentale qualora voglia riproporre eccezioni dichiarate inammissibili o non valutate, ma, al fine di evitare la presunzione di rinuncia riguardo alle stesse, deve riproporre espressamente dette eccezionimanifestando la volontà di chiederne il riesame (cfr. , da ultimo Cass. n. 25840 del 2021); il secondo motivo è assorbito in virtù dell’accoglimento del primo; con il ricorso incidentaleLuigi Aruta si duole che la Corte territoriale, nonostante abbia dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione, ne abbia comunque valutato l’infondatezza; il ricorso incidentale va considerato assorbito, per carenza di interesse da parte del proponente, risultato in appello, comunque, vittorioso sul punto; in definitiva, accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo, ed assorbito altresì il ricorso incidentale, il ricorso principale va a ccolto , la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche in merito alle spese del giudiziodi legittimità; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale. Assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche