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Ordinanza — n. 12318/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to defendant's withdrawal, extinguishing proceedings without ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12318/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the defendant's timely withdrawal of the appeal. The appellant, Abbanoa S.p.A., had challenged a lower court ruling in favor of Vincenzo Carta regarding a debt claim, but the respondent withdrew the controricorso shortly before the decision. Consequently, the court ruled that the process ended without a formal judgment on the merits or the allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002: A withdrawal by the respondent extinguishes the proceedings without a judgment on the merits, thereby excluding the application of the mandatory cost contribution rule for the losing appellant.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cost contribution rule controricorso Corte di Cassazione civil procedure no judgment on merits rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
L'intervenuta rinuncia al ricorso, notificata al controricorrente comporta, ex art. 391 cod.proc.
Art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002
art. 391 cod.proc. civ
L'intervenuta rinuncia al ricorso, notificata al controricorrente comporta, ex art. 391 cod.proc. civ., l'estinzione del processo senza pronuncia sulle spese vista l'accettazione manifestata da parte controricorrente.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 settembre 2015, n. 19560
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21565/2019 R.G. proposto da: ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA , VIA PAOLA FALCONIERI n. 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI , rappresentat a e difes a dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA; -ricorrente- contro CARTA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA G. BAZZONI n. 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati GIOVANNI M.

LAURO, ANNA INGIANNIe CECILIA SAVONA ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI n. 55/2019 , depositata il21/02/2019, R.G.N. 250/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI. RITENUTO CHE Vincenzo Carta chiese ed ottenne dal Tribunale di Cagliari un decreto ingiuntivo per l'importo di € 10.092,99 a titolo di assegno personale non riassorbibile per il periodo dal gennaio 201 5 al maggio 201 6 pari alla differenza tra il trattamento maturato presso il datore di lavoro di provenienza, l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, e la retribuzione spettante alle dipendenze del nuovo gestore idrico Abbanoa s.p.a..

La società Abbanoa s.p.a. propose opposizione ed il Tribunale la rigettò. La Corte di appello di Cagliari, investita del gravame da parte della società soccombente, confermò la sentenza. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Abbanoa che ha articolato un unico motiv o e Vincenzo Carta ha resistito con controricorso tempestivamente notificato. In prossimità della decisione della causa il controricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso che gli era stato notificato dalla società Abbanoa s.p.a. ricorrente. CONSIDERATO CHE 1.

L'intervenuta rinuncia al ricorso, notificata al controricorrente comporta, ex art. 391 cod.proc. civ., l'estinzione del processo senza pronuncia sulle spese vista l'accettazione manifestata da parte controricorrente.

2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità dell'art.13, co. 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1,co. 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del proces