Ordinanza — n. 12293/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16656/2019 R.G. proposto da: ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA , VIA PAOLA FALCONIERI n. 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI , rappresentat a e difes a dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA; -ricorrente- contro COTTU MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI n. 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI M.LAURO, ANNA INGIANNI, CECILIA SAVONA; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI n. 370/2018 , depositata il14/01/2019, R.G.N. 331/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Ordinanza — n. 12293/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Abbanoa che ha articolato due motivie Michele Cottu ha resistito con controricorso tempestivamente notificato. In prossimità della decisione della causa il controricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso che gli era stato notificato dalla società Abbanoa s.p.a. ricorrente. CONSIDERATO CHE 1. L'intervenuta rinuncia al ricorso, notificata al controricorrente comporta, ex art. 391 cod.proc. civ., l'estinzione del processo senza pronuncia sulle spese vista l'accettazione manifestata da parte controricorrente.
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16656/2019 R.G. proposto da: ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA , VIA PAOLA FALCONIERI n. 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI , rappresentat a e difes a dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA; -ricorrente- contro COTTU MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI n. 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI M.LAURO, ANNA INGIANNI, CECILIA SAVONA; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI n. 370/2018 , depositata il14/01/2019, R.G.N. 331/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. RITENUTO CHE Michele Cottuchiese ed ottenne dal Tribunale di Cagliari un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 12.217,60 a titolo di assegno personale non riassorbibile per il periodo dall’ottobre 2013 al maggio 2015 pari alla differenza tra il trattamento maturato presso il datore di lavoro di provenienza, l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, e la retribuzione spettante alle dipendenze del nuovo gestore idrico Abbanoa s.p.a.. La società Abbanoa s.p.a. propose opposizione ed il Tribunale la rigettò. La Corte di appello di Cagliari, investita del gravameda parte della società soccombente, confermòla sentenza.
Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Abbanoa che ha articolato due motivie Michele Cottu ha resistito con controricorso tempestivamente notificato. In prossimità della decisione della causa il controricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso che gli era stato notificato dalla società Abbanoa s.p.a. ricorrente. CONSIDERATO CHE 1. L'intervenuta rinuncia al ricorso, notificata al controricorrente comporta, ex art. 391 cod.proc. civ., l'estinzione del processo senza pronuncia sulle spese vista l'accettazione manifestata da parte controricorrente.
2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto odi inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità dell'art.13, co. 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1,co. 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzio