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Ordinanza — n. 12281/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12281/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12281/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4398/2021 R.G. proposto da: COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già Alitalia- Compagnia Aerea Italiana S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE n. 161, presso lo studio degli avvocatiDARIO CLEMENTI, GIAMMARCO NAVARRA, FILIPPO DI PEIO , che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente all’avv. prof.MARCO MARAZZA; -ricorrente- contro TIBURZI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G UIDO D'AREZZOn. 32, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MUNGARI che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 2910/2020 , depositata il14/12/2020, R.G.N. 3477/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal ConsigliereDott.

Regesto Legislator

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art. 390 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 12281/2023 — snciv · Corte di Cassazione: pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Parole chiave

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licenziamento collettivo protezione dalla disdetta licenziamento per motivi economici ricorso del personale licenziamento del pubblico dipendente associazione internazionale dei trasporti aerei

Disposizioni normative citate

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art. 390 cod. proc. civ
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4398/2021 R.G. proposto da: COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già Alitalia- Compagnia Aerea Italiana S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE n. 161, presso lo studio degli avvocatiDARIO CLEMENTI, GIAMMARCO NAVARRA, FILIPPO DI PEIO , che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente all’avv. prof.MARCO MARAZZA; -ricorrente- contro TIBURZI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G UIDO D'AREZZOn. 32, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MUNGARI che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 2910/2020 , depositata il14/12/2020, R.G.N. 3477/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal ConsigliereDott.

CARLA PONTERIO .Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma ha respinto il reclamo della Compagnia Aerea Italiana spa, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Mauro Tiburzi il 30.10.2014, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991, e condannato la società a reintegrare il predetto nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, oltre accessori di legge;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Compagnia Aerea Italiana spa affidato a tre motivi. Mauro Tiburzi ha resistito con controricorso. Considerato che:

3. preliminarmente deve darsi atto che la Compagnia Aerea Italiana spa ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente;

4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché siadichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;

5. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassaz