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Ordinanza — n. 12240/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows pension calculation continuity for public employees transferred between ministries and research councils.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12240/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court partially allowed Vincenzo Marsilio's appeal against a lower court ruling that denied him a full end-of-service benefit. Marsilio argued that his employment continuity between the Ministry of Agriculture and the Agricultural Research Council (CRA) required the pension calculation to include his prior service years. The court agreed, rejecting the lower court's decision to split the service periods and order a recalculation based on the unified tenure.

Regesto Legislator

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Art. 13 l. n. 70/1975; Art. 9 d.lgs. n. 454/1999: Where a public employee transfers between administrative bodies without interruption, the continuity of the employment relationship mandates that prior service years be recognized for the calculation of end-of-service benefits, preventing the fragmentation of the tenure period.

Parole chiave

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public employment continuity end of service benefit pension calculation rules administrative transfer service years recognition restituzione dei sussidi statali calcolo e tasso di rimborso rideterminazione degli alimenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 l. n. 70/1975
Art. 9 d.lgs. n. 454/1999
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.lgs.
Art. 6, comma 4, l. n. 554/1988
D.P.R. n. 104/1973
554/1988, 12, comma 1, 13, comma 1 e 16 del relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 104/1973 e 2012 c.c.
D.P.R. n. 1032/1973
art. 9 d.lgs. n. 454/1999
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26935/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10114-2017 proposto da: MARSILIO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio degli avvocati PAOLO STELLA RICHTER, ROSANNA SERAFINI, che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro C.R.E.A. - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA, già CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (C.R.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.10114/2017 Cron. Rep. Ud.05/04/2023 CC rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3367/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2016 R.G.N. 4520/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 27 ottobre 2016, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava l’opposizione proposta da Vincenzo Marsilio avverso l’ingiunzione fiscale con la quale il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA aveva intimato al Marsilio la restituzione delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento di fine servizio per aver erroneamente applicato, ai fini del computo dell’emolumento, i parametri previsti dall’art,. 13 l. n. 70/1975 per i rapporti di lavoro con le amministrazioni quali appunto il CRA comprese nel comparto Enti pubblici non economici, senza tener conto dell’essersi il rapporto di lavoro del Marsilio, antecedentemente al passaggio diretto al CRA disposto ex lege, svoltosi alle dipendenze del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, implicante il calcolo pro quota del trattamento di fine servizio in base ai parametri indicati dal D.P.R. n. 1032/1973 riferito alle amministrazioni del comparto Ministeri e la riliquidazione in misura ridotta del TFS; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto ragionevole, considerata la natura di retribuzione differita del TFS, frutto di accantonamenti annuali dell’amministrazione di appartenenza, la cui provvista, in caso di passaggio ad altra amministrazione, è trasferita da quella di provenienza a quella di destinazione, che, in difetto di norme di segno contrario, la liquidazione del TFS sia soggetta al regime giuridico proprio di ciascuna delle amministrazioni presso le quali, il dipendente ha, di volta in volta, prestato servizio; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Marsilio, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (già CRA); - che il ricorrente ha poi depositato memoria;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.lgs. n. 454/1999, in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’incongruità logica e giuridica della pronunzia della Corte territoriale, inficiata dalla mancata considerazione della previsione recata dall’invocata legge istitutiva del CRA della continuità del rapporto di lavoro del personale transitato al CRA proveniente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l. n. 70/1975 in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente ripropone con riguardo all’invocato diverso parametro normativo la medesima censura di cui al motivo che precede, per cui, stante la continuità del rapporto di lavoro, il computo del TFS, se la legge non dispone altrimenti, va effettuato sulla base del regime applicabile con riferimento al rapporto in essere alla data di cessazione del medesimo; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 4, l. n. 554/1988, 12, comma 1, 13, comma 1 e 16 del relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 104/1973 e 2012 c.c. nonché al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea applicazione dell’interpretazione analogica, avendo inversamente disatteso e assunto come rilevanti i parametri normativi qui invocati; - che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr.

Cass. n. 26935/2022), dal quale il Collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi, secondo cui, essendo la disciplina legislativa chiara nel configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio, la pretesa della amministrazione ricorrente di frazionare, ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI da quello successivo alle dipendenze del CRA (poi CREA)― liquidando per il primo l’indennità di buonuscita e per il secondo l’indennità di anzianità― è in contrasto tanto con l’unicità del rapporto di lavoro che con il riconoscimento presso l’ente di destinazione della pregressa anzianità maturata alle dipendenze del Ministero, riconoscimento che, in mancanza di qualunque diversa disposizione, non può che valere anche ai fini del calcolo della indennità di cui all’articolo 13 L. nr.70/1975. - che, pertanto, i primi due motivi di ricorso vanno accolti, con assorbimento del terzo e la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvi