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Decreto — n. 12152/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12152/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12152/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eto nella causa vertente tra: TENUTA DI FRASSINETO SRL, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.ti Alessandro Marri e Carlo Salto, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Severini 54 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Contestabile; ricorrente contro INPS, rappresentato e difesodagli Avv. Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose , Giuseppe Matano, Ester Ada Vita Sciplino ed elett.te dom.to in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procurain atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 260 - 2018 della Corte di Appello d i Firenze pubblicata il giorno 1 5/03 /2018 , N.R.G. 279/2017;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 12152/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che,in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stre tta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Parole chiave

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rinuncia al reddito ripetibili dell'avvocato aspetti economici rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: TENUTA DI FRASSINETO SRL, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.ti Alessandro Marri e Carlo Salto, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Severini 54 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Contestabile; ricorrente contro INPS, rappresentato e difesodagli Avv. Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose , Giuseppe Matano, Ester Ada Vita Sciplino ed elett.te dom.to in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procurain atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 260 - 2018 della Corte di Appello d i Firenze pubblicata il giorno 1 5/03 /2018 , N.R.G. 279/2017;

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che,in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stre tta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Istituto controricorrente, spese liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4maggio 2023 Il Presidente Guido RAIMONDI