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Ordinanza — n. 12150/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12150/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12150/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La definizione della controversia con la scrittura prodotta in giudizio ed intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere, secondo quanto R.G. 3120/2017- Pagina nr. 3 di 3 chiarito da questa Corte (Cass. Sez. U - Se ntenza n. 8980 del 11/04/2018), non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 c.p.c.,e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12150/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Parole chiave

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indennità d'espatrio sospensione del diritto all'indennità disoccupazione a lungo termine calcolo dell'indennità d'uscita restituzione delle indennità di disoccupazione estinzione della rendita d'invalidità
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3120/2017R.G. proposto da: ARSAC - GESTIONE STRALCIO ARSSA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato EUGENIO VITTORIO ROCCO CARNOVALE ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI' –ricorrente – contro STEFANO LONGO rappresentato e difeso dall'Avv. PEPPINO RUSSO ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA FALERIA 17, presso lo studio dell’avvocato MANFREDO PIAZZA Oggetto: Altre ipotesi di pubblico impiego R.G.N. 3120/2017 Ud. 05/04/2023CC R.G. 3120/2017- Pagina nr. 2 di 3 –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE APPELLO CATANZARO, n. 1206/2016, depositata in data 5 agosto 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ricorso affidato a sei motivi ARSAC - GESTIONE STRALCIO ARSSA ha proposto gravame avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaron. 1206/2016, depositata in data 5 agosto 2016, la quale aveva riconosciuto all’odierno controricorrente il diritto all’inserimento, nel computo dell’indennità di incentivo all’esodo, della tredicesima mensilità in godimento 2. Ha resistito con controricorso STEFANO LONGO.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

4. I n prossimità dell'adunanza è stata depositata memoria congiunta dei difensori delle parti, contenente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese, in virtù dell’intervenuta sottoscrizione di una scrittura privata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La definizione della controversia con la scrittura prodotta in giudizio ed intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere, secondo quanto R.G. 3120/2017- Pagina nr. 3 di 3 chiarito da questa Corte (Cass. Sez. U - Se ntenza n. 8980 del 11/04/2018), non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 c.p.c.,e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

2. Nella scrittura prodotta in giudizio le parti hanno altresì regolato le spese di giudizio, convenendo sulla loro compensazione.

3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo, in quanto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); P. Q. M. Dichiara cessata la materia del contendere; spese c