Cassation appeal dismissed as moot due to post-filing private settlement ending the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal moot because the parties signed a private agreement after filing the appeal, resolving the dispute. The appellant, ARSAC, had challenged a lower court ruling granting public employment benefits to Scarfone and Mastrioanni. The Court ruled that this new agreement replaced the legal framework of the appealed judgment, rendering the appeal unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: A cassation appeal becomes moot if a subsequent private agreement between the parties resolves the dispute, as the appealed judgment is thereby rendered obsolete and the subject matter of the dispute ceases to exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3121/2017R.G. proposto da: ARSAC - GESTIONE STRALCIO ARSSA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato EUGENIO VITTORIO ROCCO CARNOVALE ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI' –ricorrente – contro SERGIO SCARFONE, RITA MASTROIANNIrappresentati e difes i dall'Avv. PEPPINO RUSSO ed elettivamente domiciliati in ROMA VIA FALERIA 17, presso lo studio dell’avvocato MANFREDO PIAZZA Oggetto: Altre ipotesi di pubblico impiego R.G.N. 3121/2017 Ud. 05/04/2023CC R.G. 3121/2017- Pagina nr. 2 di 4 –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE APPELLO CATANZARO, n.1229/2016, depositata in data 17 agosto 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ricorso affidato a sei motivi ARSAC - GESTIONE STRALCIO ARSSA ha proposto gravame avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaron. 1229/2016, depositata in data 17 agosto 2016, la quale aveva riconosciuto agli odiernicontroricorrenti il diritto all’inserimento , nel computo dell’indennità di incentivo all’esodo, della tredicesima mensilità in godimento 2. Hanno resistito con controricorso SERGIO SCARFONE e RITA MASTROIANNI.
3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
4. I n prossimità dell'adunanza è stata depositata memoria congiunta dei difensori delle parti, contenente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese, in virtù dell’intervenuta sottoscrizione di una scrittura privata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La definizione della controversia con la scrittura prodotta in giudizio ed intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, R.G. 3121/2017- Pagina nr. 3 di 4 determina la cessazione della materia del contendere, secondo quanto chiarito da questa Corte (Cass. Sez. U - Sentenza n. 8980 del 11/04/2018), non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 c.p.c.,e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.
2. Nella scrittura prodotta in giudizio le parti hanno altresì regolato le spese di giudizio, convenendo sulla loro compensazione.
3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo, in quanto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); P. Q. M. Dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Così deciso in Roma,n