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Ordinanza — n. 12089/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding pension claim after employer's employment relationship was restored by prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12089/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Lorenzo Amore's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision denying his pension claim. Amore argued that a prior judgment invalidating Telecom Italia's transfer of business meant his employment relationship with them persisted, yet the lower court found his 2011 pension application constituted a voluntary resolution of that relationship. The court upheld the lower court's reasoning, ruling that the employee's act of seeking early retirement legally terminated the employment tie, overriding the theoretical persistence of the relationship established by the prior invalidity judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: The authority of res judicata does not preclude the modification of legal status based on subsequent facts, such as an employee's voluntary manifestation of will to terminate the employment relationship through a pension application, even if a prior judgment declared the employer's transfer of business ineffective.

Parole chiave

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res judicata modification employment relationship termination pension application effect transfer of business invalidity voluntary resolution of contract calcolo della pensione di invalidità indennità per perdita guadagno rendita per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
civ., violazione dell’art. 2909 c.c. in ordine alla persistenza dell’obbligo giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro del sig.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art.
Cass. 10420/2002
Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535
La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r.
art. 2909 c.c
civ., violazione dell’art. 2909 c.c.
art. 118 disp. att. c.p
1855 del 2022), che si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e che hanno ad oggetto fattispecie in tutto sovrapponibili a quella in esame.9.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17381/2014
Cass. 10420/2002
Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535
La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8100/2022 R.G. proposto da: AMORE LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CRESCENZIO n. 38, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro TELECOM ITALIA S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI n . 22, presso lo studio degli avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA , ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO , ARTURO MARESCA che l a rappresenta no e difendonounitamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n. 697/2021 , depositata il15/09/2021, R.G.N. 736/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello di Telecom Italia spa e l’appello di Lorenzo Amore, confermando la sentenza di primo grado che, sul presupposto della invalidità della cessione di ramo d’azienda da Telecom a Hewlett Packard CDS (definitivamente accertata con sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 757/2016), aveva condannato Telecom a corrispondere le retribuzioni dovute per il periodo aprile 2009 – luglio 2011 ed aveva respinto le ulteriori domande del lavoratore; in particolare, la domanda di risarcimento del danno pensionistico per essere stato il predetto collocato in pensione, su sua domanda, nel luglio 2011, anticipatamente rispetto all’età di conseguimento della massima anzianità contributiva, cioè dicembre 2013.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, premesso che per poter accedere al trattamento pensionistico occorre che il rapporto di lavoro, anzi ogni rapporto di lavoro, non sia più in essere e cioè sia cessato, ha osservato come il pensionamento del lavoratore medio tempore intervenuto (2011) fosse idoneo ad impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro con Telecom e ciò sebbene la ricostituzione del rapporto di lavoro del medesimo con la cedente (disposta con sentenza della Corte d’appello n. 75/2016) dovesse retroagire a far data dall’invalida cessione di ramo d'azienda (2003).

3. Avverso la sentenza Lorenzo Amore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Telecom Italia spa ha resistito con controricorso. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 c.c. in ordine alla persistenza dell’obbligo giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro del sig. Amore in capo a Telecom.

5. Parte ricorrente osserva che il giudicato, formatosi a seguito della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 757/2016 (emessa su rinvio dalla Corte di Cassazione n. 17381/2014), ha statuito l'inefficacia della cessione di ramo d'azienda nei confronti del sig. Amore e la condanna di Telecom a ripristinare ex tunc il rapporto di lavoro illegittimamente ceduto; che la circostanza per cui il lavoratore abbia cessato il rapporto di lavoro di fatto con la cessionaria e successivamente, nel luglio 2011, abbia conseguito il trattamento pensionistico non poteva essere opposta per la prima volta nel presente giudizio (atteso che la società cedente non l'aveva dedotta nel giudizio in cui era controversa la validità della cessione di ramo d'azienda e la persistenza dell'interesse del lavoratore ad agire); che l'errore in iure imputabile alla sentenza impugnata è quello di aver ritenuto che col collocamento in quiescenza potesse cessare, pur non essendo mai stato effettivamente ripristinato da Telecom, anche il rapporto di lavoro giuridicamente ripristinato ex tunc dalla declaratoria di inefficacia della cessione.

6. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 1 lett.

c) della legge 153/1969, dell’art. 10, comma 6, d.lgs. 503/1992.

7. Si afferma che il collocamento in pensione del sig. Amore è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio poiché la scelta del lavoratore illegittimamente ceduto di andare in pensione anticipata, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria, non costituisce espressione della volontà di rinunciare al ripristino del rapporto di lavoro con chi lo aveva illegittimamente estromesso, e alle azioni conseguenti, ivi compresa quella risarcitoria, bensì una scelta del tutto dipendente dalle condizioniconcrete esistenti in quel momento nell'ambito del solo rapporto di lavoro proseguito in via di mero fatto; che il decreto legge n. 112/2008, all'art. 19, prevede esplicitamente la cumulabilità tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro e che nellostesso senso è l'orientamento della Corte di Cassazione; che se anche si volesse riconoscere la scelta del pensionamento come manifestazione irreversibile della volontà di non assumere altri impieghi, tale vincolatività potrebbe conseguire solo ad un atto effettivamente dettato dalla libera volontà di chi compie la scelta mentre la decisione del lavoratore, nel caso di specie, era dettata dal comportamento illegittimo di Telecom, di rifiuto delle prestazioni lavorative.

8. I motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati per le ragioni già espresse nei precedenti di questa Corte (ordinanze n. 41013 del 2021 e n. 1855 del 2022), che si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e che hanno ad oggetto fattispecie in tutto sovrapponibili a quella in esame.9. La Corte d’appello (v. sentenza pag.

6) ha statuito che “pur retroagendo alla data dell’invalida cessione di ramo d’azienda la ricostituzione del rapporto di lavoro con la cedente, questa non spiega effetti sulla serie causale autonoma costituita dalla domanda di pensionamento proposta medio tempore da Lorenzo Amore, valida ed efficace ed impediente la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro con Telecom”. Come già osservato nei precedenti di legittimità sopra citati, la sentenza impugnata ha attribuito alla condotta del lavoratore, nel formulare domanda di pensione di anzianità, il significato negoziale di volontà risolutiva del rapporto di lavoro con Telecom, rapporto giuridicamente ripristinato dalla sentenza n. 757/2016 che aveva accertato la inefficacia della cessione da parte di Telecom del ramo di azienda al quale era addetto l'odierno ricorrente.

Tale statuizione non si pone in contrasto con il giudicato sulla persistenza del rapporto con Telecom quale effetto della inefficacia della cessione del ramo di azienda che, anzi, ne costituisce la premessa logica. Occorre considerare che, in relazione ai rapporti di durata, l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, per cui la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (Cass. 10420/2002), come, nel caso di specie, la manifestazione di volontà risolutiva ricostruita dai giudici di merito, dovendo ulteriormente rilevarsi che il riferimento alla data di pubblicazione della decisione dalla Corte di cassazione n. 17381/2014 e della sentenza della Corte d’appello n. 757/2016, pronunciata in sede di rinvio, non è di per sé indicativo della deducibilità in quei giudizi da parte di Telecom del fatto rappresentato dal pensionamento.

10. Le ulteriori censure mosse con il secondo motivo di ricorso, sebbene veicolate sub specie di violazione di norme di diritto, investono anch’esse, nella sostanza, la valutazione operata dai giudici di appello sulla manifestazione di volontà risolutiva anche del rapporto di lavoro con Telecom e, comunque, neppure si confrontano con la ratio decidendi della sentenza d’appello. La Corte di merito, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha rilevato che la domanda di pensionamento “quale serie causale autonoma” impediva di riconnettere le ragioni risarcitorie avanzate dal lavoratore alla condotta inadempiente di Telecom ed ha escluso la configurabilità nella decisione di pensionamento di uno “stato di necessità”, indotto dalla mancata esecuzione del giudicato da parte della società cedente, anziché di una libera scelta dell’interessato, restando in tale contesto irrilevanti gli argomenti spesi nel ricorso sulla cumulabilità tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro.

11. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.

12. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato