Italian Supreme Court dismisses appeal against labor court ruling on Sunday work pay and expert report validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected a cassation appeal challenging a lower court's judgment awarding unpaid Sunday wages to a doorman. The appellants argued for procedural nullities regarding the court's reasoning and the admissibility of an official expert report, while the respondents maintained the evidence was sufficient. The court held that the lower court's motivation met constitutional standards, correctly assigned the burden of proof for holiday work, and properly utilized the expert report as an investigative tool rather than a definitive proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; The Supreme Court establishes that a judgment is not null for lack of motivation if the reasons are clearly exposed and coherent, and that an official expert report remains a discretionary investigative measure subject to the appellate court's prudent evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6829/2022 R.G. proposto da: RUOTOLO CLAUDIO; RUOTOLO ALESSIA ; CUOMO MARIA ROSARIA ; BATTILORO GENNARO; LABORANO NICOLA ; SISCO CARMEN ELSIE ; VENTRESCA COLOMBA; CARNALE CIRO ; COLANTUONO VINCENZA ; BORRELLI VINCENZO; CASTALDO ELENA ; MARRAZZO VINCENZO domiciliatiin ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato ANTONIO RENZULLO; -ricorrenti- contro IZZO ROSA;ESPOSITO MARIA ROSARIA; IZZO STEFANIA ; IZZO ANGELA ; in qualità di eredi del di IZZO FRANCESCO, domiciliat i in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall’avvocato NICOLA PASTORE CARBONE ; -controricorrenti- nonchécontro CONDOMINIO SOR. BRAC. VIA ABRUZZO NN. 11 - 13 IN TORRE DEL GRECO;-intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 1932/2021 , depositata il06/09/2021, R.G.N. 477/2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal ConsigliereDott. CARLA PONTERIO . Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Napoli ha accolto in parte l’appello proposto da Francesco Izzo e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il Condominio SOR BRAC. Via Abruzzo nn. 11-13 in Torre del Greco, in persona del legale rappresentante, al pagamento della complessiva somma di euro 55.986,16 a titolo di differenze retributive e di TFR, oltre rivalutazione e interessi.
2. La Corte territoriale ha premesso che era pacifico lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato del sig. Izzo alle dipendenze del Condominio con le mansioni di portiere; ha ritenuto provato, in base alle buste paga prodotte, il lavoro domenicale svolto dal gennaio 1971 al gennaio 1973, dando atto della contraddittorietà delle prove testimoniali sul punto; ha accertato che il rapporto era disciplinato dal contratto collettivo indicato nelle buste paga; ha giudicato corretti i conteggi risultanti dalla c.t.u. contabile disposta nel giudizio di appello.
3. Avverso la sentenza i ricorrenti indicati in epigrafi, proprietari di alcune unità abitative del Condominio SOR BRAC. Via Abruzzo nn. 11-13 in Torre del Greco, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Maria Rosaria Esposito, Rosa, Angela e Stefania Izzo, eredi di Francesco Izzo, hanno resistito con controricorso. Il Condominio non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che:
4. Preliminarmente, si dà atto che le controricorrenti, eredi di Francesco Izzo, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dei singoli condomini, attuali ricorrenti in cassazione, nonché l’acquiescenza e la rinuncia al ricorso in cassazione da parte del Condominio per intervenuta transazione.
5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 429 c.p.c. Si critica la decisione d’appello per motivazione apparente, perché caratterizzata da affermazioni contrastanti e inconciliabili, inoltre basata su un'analisi incompleta, sommaria e generica delle prove.
6. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 116 e 202 c.p.c., per avere la sentenza d'appello, contrariamente a quella di primo grado fondata su una corretta valutazione delle prove, attribuito rilievo alla prova testimoniale e poi negato valore alla stessa in tal modo contraddicendosi; inoltre, per non aver valutato tutte le prove fornite dal Condominio e per aver attribuito efficacia dirimente agli elementi di prova provenienti dal lavoratore e non anche a quelli acquisiti su iniziativa del Condominio.
7. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 191 e ss.c.p.c., dell’art. 46, comma 4, legge 69/2009; degli artt. 201, 424 c.p.c., degli artt. 145 e 146 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito disposto una nuova c.t.u. immotivatamente, senza indicare i vizi della perizia svolta in primo grado e senza spiegare le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni di quest'ultima.
8. I motivi di ricorso non possono trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte, e ciò esime, secondo il principio della ragione più liquida e della ragionevole durata del processo, dall’esame della questione pregiudiziale sollevata nel controricorso, (v. Cass. n. 10839 del 2019; Cass.n. 30100 del 2018; Cass. n. 11287 del 2018; Cass. S.U. n. 6826 del 2010).
9. Il primo motivo di ricorso è infondato poiché non sussiste il denunciato difetto di motivazione. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 8053, 8054 del 2014) hanno precisato che, a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè, dell'art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", secondo quello che è stato definito il "minimo costituzionale" della motivazione; nel caso di specie non si è in presenza di un vizio così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, dal momento che la motivazione non solo è formalmente esistente come parte del documento, ma le argomentazioni sono svolte in modo assolutamente coerente, sì da consentire di individuare con chiarezza la «giustificazione del decisum».
10. Parimenti infondato è il secondo motivo non rinvenendosi nella sentenza una inversione della regola di distribuzione dell’onere probatorio. La Corte d’appello ha correttamente addossato al lavoratore l’onere di dimostrare lo svolgimento del lavoro festivo ed ha ritenuto tale onere assolto, ciò sulla base di una valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto, congruamente motivata attraverso la ritenuta idoneità dei dati risultanti dagli statini paga a superare le incertezze e contraddizioni emerse dalle prove testimoniali. Tale valutazione del compendio probatorio non è censurabile in sede di legittimità.
11. Neppure il terzo motivo può trovare accoglimento. Occorre, infatti, considerare che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito (v. Cass. 15219 del 2007, n. 9461 del 2010; n. 326 del 2020), risultando pertanto inammissibile la censura rivolta alla decisione dei giudici di appello di rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio; si deve peraltro rilevare che la Corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo dimostrato il lavoro festivo, con conseguente necessità di ricalcolare le differenze retributive.
12. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere respinto.
13. La regolazione delle spese nei confronti degli eredi di Francesco Izzo segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). Non si provvede sulle spese nei confronti del Condominio che è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della parte controricorrente che liquida in € 200,00 per esborsi e € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d