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Ordinanza — n. 11949/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11949/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11949/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29062-2019 proposto da: DE MATTEIS PATRIZIA, DI PIERRO MARIA LUCIA, GENTILE MARCO MARIA, COLECCHIA LUISA, PERDONO' GIOVANNI, OGNISSANTI MATTEO, FARES PASQUALE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAURIZIO BUFALINI n.8, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DI PUMPO, rappresentati e difesi dall'avvocato BARTOLOMEO EMILIO BIUSO; - ricorrenti - contro Oggetto RICORSO CUMULATIVO INAMMISSIBILE R.G.N. 29062/2019 Cron. Rep. Ud. 26/01/2023 CC I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - -avverso la sentenza n. 1122/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 06/05/2019 R.G.N. 1497/2017; -avverso la sentenza n. 954/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/04/2019 R.G.N. 1700/2017; -avverso la sentenza n. 943/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 1500/2017; -avverso la sentenza n. 1069/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 195/2018; -avverso la sentenza n. 1121/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 06/05/2019 R.G.N. 1506/2017; -avverso la sentenza n. 898/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 1508/2017; -avverso la sentenza n. 891/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 1191/2017; -avverso la sentenza n. 854/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/05/2019 R.G.N. 1502/2017; -avverso la sentenza n. 922/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/04/2019 R.G.N. 1613/2017; -avverso la sentenza n. 941/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 1562/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 112 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 11949/2023 — snciv · Corte di Cassazione: VI, 15/09/2014, n. 19470; sez. II, 05/07/2013, n. 16861). Per il processo tributario, Cass. SU 16 febbraio 2009 n. 3692, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha ammesso la possibilità del ricorso cumulativo avverso sentenze emesse in procedimenti diversi, allorché essi non solo attengano al medesimo rapporto giuridico di imposta (pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte in quanto riferite a diverse annualità) ma dipendano, per intero, dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile di dare vita ad un giudicato,rilevabile d'ufficio, in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta (conf.

Parole chiave

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cumulo di prestazioni d'assicurazione concorso di prestazioni d'assicurazione mantenimento della previdenza contenzioso dell'assicurazione invalidità congiunzione dei procedimenti divisione della previdenza

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod.proc.civ
Con l'unico motivo del ricorso cumulativo si censurano le sentenze impugnate per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione (primo motivo) e, in via gradata, si svolgono ulteriori motivi per violazione di legge.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29062-2019 proposto da: DE MATTEIS PATRIZIA, DI PIERRO MARIA LUCIA, GENTILE MARCO MARIA, COLECCHIA LUISA, PERDONO' GIOVANNI, OGNISSANTI MATTEO, FARES PASQUALE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAURIZIO BUFALINI n.8, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DI PUMPO, rappresentati e difesi dall'avvocato BARTOLOMEO EMILIO BIUSO; - ricorrenti - contro Oggetto RICORSO CUMULATIVO INAMMISSIBILE R.G.N. 29062/2019 Cron. Rep. Ud. 26/01/2023 CC I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - -avverso la sentenza n. 1122/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 06/05/2019 R.G.N. 1497/2017; -avverso la sentenza n. 954/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/04/2019 R.G.N. 1700/2017; -avverso la sentenza n. 943/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 1500/2017; -avverso la sentenza n. 1069/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 195/2018; -avverso la sentenza n. 1121/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 06/05/2019 R.G.N. 1506/2017; -avverso la sentenza n. 898/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 1508/2017; -avverso la sentenza n. 891/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 1191/2017; -avverso la sentenza n. 854/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/05/2019 R.G.N. 1502/2017; -avverso la sentenza n. 922/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/04/2019 R.G.N. 1613/2017; -avverso la sentenza n. 941/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 1562/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Le parti ricorrenti, tutte in epigrafe indicate, hanno impugnato, con unico ricorso, le distinte sentenze della Corte d’appello di Bari, in epigrafe indicate. L’INPS ha resistito con controricorso. Con l'unico motivo del ricorso cumulativo si censurano le sentenze impugnate per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione (primo motivo) e, in via gradata, si svolgono ulteriori motivi per violazione di legge. In via pregiudiziale va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo sollevata dall’ INPS.

La possibilità di impugnare,con un unico atto, più sentenze diverse è stata riconosciuta,da questa Corte, nel caso in cui le sentenze o i provvedimenti impugnati siano pronunciati non solo tra le medesime parti ma anche nell'ambito del medesimo procedimento, ancorché in diversi gradi o fasi, come nel caso: di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva sentenza definitiva; di sentenza oggetto di revocazione e di sentenza conclusiva del giudizio di revocazione; di sentenza di rinvio e di sentenza di rigetto della istanza di revocazione allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale (Cass. 21783 del 2022 sez. trib., 19/12/2019, n. 33895; sez.

VI, 15/09/2014, n. 19470; sez. II, 05/07/2013, n. 16861). Per il processo tributario, Cass. SU 16 febbraio 2009 n. 3692, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha ammesso la possibilità del ricorso cumulativo avverso sentenze emesse in procedimenti diversi, allorché essi non solo attengano al medesimo rapporto giuridico di imposta (pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte in quanto riferite a diverse annualità) ma dipendano, per intero, dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile di dare vita ad un giudicato,rilevabile d'ufficio, in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta (conf.

Cass., sez. trib., 22/02/2017, n. 4595; 03/04/2013, n. 8075; 07/05/2010, n. 11186). Un isolato precedente ha ritenuto, più in generale, ammissibile l'impugnazione cumulativa proposta con unico atto avverso diverse sentenze allorché i relativi procedimenti, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte, dipendano per intero dalla soluzione tra le stesse parti di un'identica questione di diritto (Cass.n. 6063/2015). Fuori da queste ipotesi specifiche, la giurisprudenza è consolidata nell'escludere la possibilità, per le parti, di effettuare la scelta della trattazione congiunta di diverse cause davanti al giudice di legittimità.

Solo al momento dell'iniziale introduzione del giudizio, il nostro sistema consente, a più parti , di riunirsi per l'esercizio congiunto di azioni, collegate dalla connessione degli oggetti e dei titoli o dallacomunanza di questioni da risolvere, mentre, nel prosieguo della vertenza, la facoltà, o l'obbligo, di riunire i processi sono rimessi solo al giudice (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12562 del 15/12/1998; Cass., Sez. Un., n. 5 del 01/02/1999; Cass., Sez. L, n. 39 del 03/01/1986; Cass. Sez. L, n. 2741 del 06/03/1992; Cass., Sez. 1, n. 342 del 13/01/1993;

Cass. Sez. L, n. 9187 del 22/10/1996; Cass., Sez. 2, n. 69 del 04/01/2002; Cass., Sez. 6-L, n. 19470 del 15/09/2014). In particolare, le sopra ricordate aperture della giurisprudenza di legittimità, in ordine alla possibilità di impugnare,con unico atto, sentenze rese in procedimenti formalmente diversi, concernono ipotesi nelle quali vi sia identità di parti (oltre che di questioni trattate), mentre è stato costantemente ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti che concernano soggetti anch'essi parzialmente diversi (Cass. sez. trib., 19/12/2019, n. 33895; sez.

II, 06/08/2019, n. 21005; sez. VI, 15/09/2014, n. 19470). Per i motivi evidenziati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione, promosso collettivamente da parti soccombenti diverse in giudizi di appello distinti. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna leparti ricorrential pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo,