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Ordinanza — n. 11948/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding retroactive C2 classification rights due to lack of immediate contractual effect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11948/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal against a labor court ruling that awarded Maria Anna Di Toro retroactive pay for a C2 classification. The Ministry argued that new collective agreement provisions should have immediate effect, but the court found they required further detailed regulations to define equivalent roles. Consequently, the court ruled that the new classification could not be applied retroactively to periods prior to the necessary administrative implementation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 7 C.C.N.L. Ministeri 16.5.2001: Collective agreement provisions establishing new professional profiles do not have immediate effect until detailed regulations define equivalent roles, precluding retroactive application of classification rights to periods before such implementation.

Parole chiave

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collective agreement retroactivity professional profile classification retroactive pay entitlement administrative implementation delay labor law interpretation risarcimento per errore giudiziario posizione dirigente in materia di doppia imposizione riconoscimento dei titoli professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
6.4.2001 … in relazione all’art. 360, n.
Art. 7 C.C.N.L. Ministeri 16.5.2001
« Sino all’applicazione dell’art. 7 (profili professionali), i dipendenti rimangono inquadrati nei profili professionali previsti dalla contrattazione integrativa ai sensi del C.C.N.L.
d.P.R. n. 1229 del 1959
81 e 97 Cost., del d.P.R. n. 1229 del 1959, artt.
d.P.R. n. 44 del 1990
47, 48, 59 e 147, del d.P.R. n. 44 del 1990, art.
d.lgs. n. 165 del 2001
5, d.lgs. n. 165 del 2001, art.
legge n. 421 del 1992
56, comma 6), della legge n. 421 del 1992, del d.P.C.M.
d.m. 6.4.2001
4.10.2000 e del d.m. 6.4.2001 … in relazione all’art.
d.P.C.M. 15.12.2008
6.4.2001 , del d.P.C.M. 15.12.2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21.2.2009, n.
art. 112 c.p
Anche il secondo motivo è infondato, perché non sussiste il vizio di omessa pronuncia, considerato che la violazione dell’art. 112 c.p.c.
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Ordinanza — n. 21343/2023 — snciv
Cassation court dismisses worker's appeal regarding salary classification, upholding appellate court's three-phase job assessment.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Ordinanza — n. 21562/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal for failure to prove 'Quadro' status and violation of evidence rules.
Ordinanza — n. 16069/2024 — snciv
Cassation court dismisses Telecom Italia's appeal on senior job qualification, upholding lower court's finding of superior duties.
Ordinanza — n. 8505/2026 — snciv
Cassation court dismisses public employee's pay claim for superior duties without collective agreement clause.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18522/2017 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in R oma , via dei P ortoghesi n . 12 , presso l’Avvocatura G enerale dello S tato, che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro Maria Anna DI TORO, -intimata - avverso la Sentenza della C orte d ’A ppello di Perugia n. 35/2017depositata il 17 / 2 /201 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/3/2023dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Maria Anna Di Toro, ufficiale giudiziario dirigente dell’U.N.E.P. della sezione distaccata di Gubbio del Tribunale di Perugia, si rivolse al tribunale di quest’ultima città, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto al trattamento retributivo previsto per la qualifica C 2 d i cui al C.C.N.L. integrativo del comparto ministeri 16.5.2001, anche con riferimento al periodo dal 17.11.2004 al 28.4.2009, dopo che in una precedente causa aveva svolto analoga domanda per il periodo dal 2001 al 2004.

Il Tribunale accolse la domanda della lavoratrice, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento di un importo pari alle differenze retributive dovute in conseguenza dell’accertamento deldiritto all’inquadramento superiore. Contro la sentenza di primo grado il Ministero propose appello, che venne respinto dalla Corte d’Appello di Perugia con la sentenza che qui viene impugnata con ricorso per cassazione a rticol ato in quattro motiv i . Maria Anna Di Toro è rimasta intimata. La causa è trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso , si denuncia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 e 97 Cost., del d.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 47, 48, 59 e 147, del d.P.R. n. 44 del 1990, art. 5, d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (d.lgs. n. 29 del 1993, ex art. 56, comma 6), della legge n. 421 del 1992, del d.P.C.M. 4.10.2000 e del d.m. 6.4.2001 … in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». 1.1. Il secondo motivo denuncia la violazione delle medesime norme di diritto elencate nella rubrica del primo motivo, cuiaggiunge l’art. 112 c.p.c., per contestare alla corte d’appello l’omesso esame della censura alla sentenza di primo grado basata sul rilievo che le mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice non erano mai cambiate ed erano esattamente inquadrabili nella qualifica C1 del contratto collettivo.

2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, non solo per la loro stretta connessione, ma anche perché corrispondono, seppure in ordine inverso, a quelli articolati nel ricorso per cassazione propos to contro la sentenza d’appello emessa nel precedente processo, avviato dall’attuale intimataper ottenere il pagamento del le differ enze retributive relative al periodo dal 2001 al 2004 (domanda accolta parzialmente in quel processo, limitatamente al periodo decorrente dal 15.8.2001, ovverosia da quando venne pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero il d.m. 6.4.2001, che inserì nella pianta organica dell’U.N.E.P. presso la sezione distaccata di Gubbio un posto di dirigente con qualifica C2).

Quel ricorso per cassazione de l Ministero venne respinto da questa Corte con l’ordinanzan. 9137/2018, alla cui più estesa motivazione è possibile qui fare rinvio ai sensi dell’art. 118, comma 1,disp. att. c.p.c. 2.1. In sintesi, il primo motivo è infondato perché si deve qui dare continuità al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’attribuzione di una nuova classificazione contrattuale corrispondente alla pregressa qualifica impiegatizia (nella specie, per il personale dirigente dell’ufficio NEP) presuppone che l’amministrazione abbiapreventivamente individuato – con atto di macroorganizzazione di portata generale – i relativi posti nella pianta organica, dovendosi escludere che, in mancanza, possa provvedervi, sulla base dei criteri identificatori contrattuali, il giudice, alla cui cognizione sono devoluti solo gli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro » (Cass. n n . 21280/2006; 27018/2008; 11358/2009; 3615/2012).

Alla luce di detto principio è stata ritenuta fondata la pretesa di undipendente di vedersi riconoscere il differenziale economico ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel caso in cui detto atto di macro organizzazione era stato adottato dal Ministero, che, previa v alutazione delle caratteristiche proprie dell’U.N.E.P., aveva ritenuto corrispondente alla professionalità del livello superiore le funzioni direttive dell’ufficio stesso (Cass. n. 3588/2012 che, in fattispecie analoga a quella qui oggetto di causa, ha anche ritenuto irrilevante la successiva adozione di altro decreto ministeriale di diverso contenuto).

Adetti principii di diritto si è attenuta la c orte territoriale che, appunto, ha valorizzato la classificazione contenuta nel decreto, attraverso il quale il Ministero aveva esercitato il potere di adattare alla propria organizzazione i profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva. 2.2. Anche il secondo motivo è infondato, perché non sussiste il vizio di omessa pronuncia, considerato che la violazione dell’art. 112 c.p.c. si configura solo allorquando manchi il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non già qualora, pur in assenza di una specifica argomentazione, la questione risulti assorbita, implicitamente o esplicitamente, in altre statuizioni della decisione (v.,fra le tante, Cass. n. 1360/2016).

La corte territoriale, dopo avere premesso che, quanto all’attività di direzione dell ’U. N . E . P . della s ezione distaccata di Gubbio ed ai compiti connessi con detta attività, non erano state contestate dal Ministero le circostanze di fatto allegate nell’atto introduttivo, ha attribuito rilievo determinante alla classificazione di detto ufficio effettuata dall ’ amministrazione con il d.m. 6.4.2001 ed ha rilevato che in tal modo lo stesso Ministero aveva ritenuto necessaria la professionalità propria di un dipendente giàinquadrato nell’ottava qualifica funzionale dell’ordinamento pubblicistico.

È un argomento assorbente rispetto a tutte le censure sviluppate nell’atto di gravame, sicché non è configurabile l’error in procedendodenunciato.

3. I l terz o motivo è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 e 97 Cost., del d.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 47, 48, 59 e 147, del d.P.R. n.44 del 1990, art. 5, d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (d.lgs. n. 29 del 1993, ex art. 56, comma 6), della legge n. 421 del 1992, degli artt. 13 e 16 del C.C.N.L. del 16.2.1999 e degli artt. 22 e 55 del C.C.N.L. 5.4.2000 comparto Ministeri, degli artt. 6, 7, 10, 17, 18, 38 dell’allegato A del C.C.N.L. DL 14.9.2007 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». 3.1. A prescindere dalla consueta sovrabbondanza di riferimenti normativi, questo motivo – come quello successivo –viene proposto in via subordinata, in quanto volto a ottenere l’individuazione di un anticipato termine finale dell’accertato diritto della lavoratrice alle differenze retributive. Il Ministero osserva che il nuovo C.C.N.L. stipulato dalle parti sociali il 14.9.2007 introd usse un nuovo sistema di classificazione del personale, in forza del quale (art.

6) tutte le posizioni C sono state incluse nella «Terza area» e , «ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area». Quindi, sostiene il ricorrente, a decorrere dal 14.9.2007 sarebbe venuto meno il presupposto giuridico del diritto della dirigente alle differenze retributive, ovverosia la distinzione tra posizione economica C1 (a lei attribuita) e posizione economica C2 (da lei rivendicata). 3.2. Il motivo è infondato,per l’assorbente motivo che – come correttamente rilevato dalla corte d’appello – al la nuova disposizione contrattuale non può essere attribuita efficacia immediata, in mancanza della disciplina di dettaglio necessaria per l’individuazione delle « mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area» (demandata alla contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione), come del resto esplicitato nelle « norme finali» contenute nell’allegato A a l C.C.N.L. :

« Sino all’applicazione dell’art. 7 (profili professionali), i dipendenti rimangono inquadrati nei profili professionali previsti dalla contrattazione integrativa ai sensi del C.C.N.L. del 16.2. 1999”. Deve pertanto escludersi che la data del 14.9.2007 possa essere individuata quale termine finale dell’accertato diritto dell’attuale intimata al pagamento delle differenze retributive.

4. Il quarto motivo censura la «Violazione e falsa applicazione del d.m. 6.4.2001 , del d.P.C.M. 15.12.2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21.2.2009, n. 43, e del d.m. 5.11.2009, del principio tempus regit actum , in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». 4.1. In via ulteriormente subordinata, il Ministero ricorrente indica a l 15.12.2008 la data finale alternativa del diritto dell’intimata al pagamento delle differenze retributive, per effetto del d.P.C.M. di pari data, con cui sarebbero stati «soppressi tutti i posti di ufficiale giudiziario C2 e C3 esistenti sul territorio nazionale». 4.2.

In disparte il rilievo che, ove fondato, il motivo permetterebbe di individuare il dies ad quem del diritto alle differenze retributive al 21.2.2009 (data di pubblicazione del d.P.C.M. in Gazzetta Ufficiale) e non al 15.12.2008, anche in questo caso risulta decisivo il carattere generale e meramente programmatico della disposizione invocata dal ricorrente, che si limitava a definire « le dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza, del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia», demandando al «Ministro della giustizia, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all’art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007» il compito di declinare, « nell’ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l’Amministrazione, i contingenti di personale delle aree, come sopra determinati, in profili professionali e fasce retributive».

Anche questo motivo è, pertanto, infondato.

5. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,perché la lavoratrice è rimasta intimata . 5.1. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 , perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità sogge