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Ordinanza — n. 11934/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for incorrect prescription start date due to unconsidered administrative extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11934/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Naples Court of Appeal's judgment declaring the INPS contribution claim prescribed for 2009. The lower court erroneously calculated the prescription period starting on June 16, 2010, failing to account for a specific administrative decree extending the deadline to July 6, 2010. Consequently, the Court of Cassation ordered the case remitted to the Court of Appeal for a new examination to verify if the INPS request was filed before the corrected deadline.

Regesto Legislator

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D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1; L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31: The court must independently determine the correct start date of the prescription period for social security contributions, disregarding erroneous lower court calculations that fail to incorporate statutory or administrative extensions of the payment deadline.

Parole chiave

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social security prescription administrative deadline extension INPS contribution claim dolus omissis concealment remittitur procedure contributi di previdenza impagati prestazioni assicurative correnti suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni nella L.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12
2, commi 26-31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni nella L.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1
111 del 2011, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ed al D.Lgs.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1
1 ed al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, per aver la Corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte dell'avvocato che, iscritto d'ufficio alla gestione separata, omette di compilare il cosiddetto quadro RR.
art. 2935 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 2935 c.c.
art. 2941 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, Sentenza n. 28565 del 03/10/2022
Cass. Sez. L, Sentenza n. 32685 del 2022
Cass. Sez. L, Sentenza n. 29832 del 2022
Cass. Sez. L, 4 febbraio 2016, n. 2217
Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273
Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467
Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123
32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1372-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro Oggetto PROFESSIONISTI GESTIONE SEPARATA INPS R.G.N. 1372/2020 Cron. Rep. Ud. 26/01/2023 CC MANDETTA CLOTILDE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MESSINA 30, presso lo studio dell'avvocato DOMENICA MARIA MANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELINA DI SPIRITO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3601/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2019 R.G.N. 1575/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello in epigrafe indicata ha dichiarato prescritto il credito contributivo dovuto alla Gestione separata in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2009 dall’attuale parte intimata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ed al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, per aver la Corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte dell'avvocato che, iscritto d'ufficio alla gestione separata, omette di compilare il cosiddetto quadro RR.

Occorre premettere che, sebbene il ricorso dell'I.N.P.S. attenga unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio, pronunciando nell'ambito del motivo (che peraltro solleva comunque questione relativa alla prescrizione), occorre approfondire d'ufficio (non essendosi formato alcun giudicato al riguardo) la questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi. Nel caso, ove viene in rilievo l'applicazione del D.P.C.M. di proroga del termine di versamento dei contributi, la pronuncia sulla prescrizione è inidonea a costituire cosa giudicata (benché non impugnata), attenendo a questione di diritto inerente solo parte della fattispecie estintiva del diritto creditorio dell'INPS.

Invero, questa Corte ha già ritenuto (Cass. Sez. L, Sez. L -, Sentenza n. 28565 del 03/10/2022 (Rv. 665765 -01, sentenze n. 32685 del 2022, n. 29832 del 2022 ed altre conformi) che, mentre il giudicato può formarsi sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione (considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo che non può essere disarticolato negli elementi che intervengono a definirlo), non assurge, per contro, alla stabilità del giudicato l'affermazione sui singoli e irrelati segmenti della fattispecie, che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante e, solo nel loro interagire, assumono significato nel mondo del diritto; correlativamente, l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo dei detti elementi della fattispecie riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass., Sez.

L, 4 febbraio 2016, n. 2217). Ciò posto, in un contesto in cui è escluso il giudicato interno ed impugnata la sentenza comunque quanto alla affermata prescrizione, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass.

Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123). In relazione a quanto sopra, si osserva che con riferimento all'anno per il quale si discute nella presente controversia (2009) erroneamente la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010, senza tener conto del differimento al 6 luglio 2010, sancito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1.

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata; occorrendo verificare se la richiesta dell'INPS sia intervenuta prima della maturazione del termine come dianzi precisato, la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di le