Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to procedural lapse and lack of legal basis for reinstatement claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the worker's claim for reinstatement was barred by the statutory limitation period. Although the worker argued the fixed-term contracts were void, the court found the right to challenge the contract terms had already expired before the new law took effect. Consequently, the court held that no legal grounds existed for granting reinstatement or back pay, leading to the dismissal of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 L. 183/2010; Art. 360 bis n. 1 c.p.c.: The right to challenge the validity of fixed-term contracts expires under the statutory limitation period; once expired, no further legal action for reinstatement or damages is possible.
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BALO Fabrizia, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Parioli, n. 74/C/4, presso lo stud io dell’Avv. Saverio MINNITI, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio TORCHIA; -ricorrente - contro la POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del suo procuratore speciale Pierangelo Scappini, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Mazzini, n. 134, presso lo studio del Prof. Avv. Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano GRANOZZI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1251 /2018 d ella Corte di appello di CATANZARO, depositata il 2.10.2018, R.G. 2001/2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15.2.2023dal Consigliere Dott.
Francesco Giuseppe L. CASO. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza del 17.5.2016, il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato l’inammissibilità per intervenuta decadenza del ricorso proposto da Cimbalo Fabrizia nei confronti di Poste Italiane s.p.a., ricorso volto a: sentir dichiarare la nul lità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati tra lei e la società convenuta in data 23.2.1998 e in data 2.8.1999; dichiarare, quindi, che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 1998, ordinandosi la reintegra della ricorrente nella sede e nelle mansioni originarie, e condannandosi la stessa società al pagamento degli stipendi non corrisposti, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale con accessori fino al soddisfo, ed alla corresponsione in suo favore di un’indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità o in quella ritenuta di giustizia dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Il Tribunale adito condannava l’attrice al pagamento delle spese di lite, come liquidate.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento del secondo motivo (relativo all’ammontare delle spese processuali) dell’appello proposto dalla Cimbalo contro la decisione di primo grado, ed in parziale riforma di quest’ultima, liquidava le spese del primo grado in € 2.000,00, oltre accessori di legge, ma per il resto confermava la sentenza impugnata, compensando tra le parti le spese del secondo grado.
3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere il primo e principale motivo d’appello della Cimbalo,a mezzo del quale si sosteneva che non poteva trovare applicazione la norma richiamata dal primo giudice perché il contratto era già concluso al momento della sua entrata in vigore, riteneva essere pacifica l’applicabilità del regime decadenziale di cui alla legge 183/2010 ai contratti a termine cessati prima della sua entrata in vigore.
4. Avverso tale sentenza Cimbalo Fabrizia proponeva ricor so per cassazione, affidato a due motivi.
5. L’intimataha resistito con controricorso. 6.Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Conil primo motivo, la ricorrente denun cia: “Violazione e falsa applicazione delle norme ex artt. 214 e segg. c.p.c.”; ma in realtà si duole del fatto che la sentenza della Corte territoriale abbia confermato la decorrenza del termine decadenziale ex art. 32 l. 183/2010, già statuito in primo grado. Secondo la ricorrente, infatti, tale norma non poteva trovare applicazione nella fattispecie de qua, atteso che la conclusione del rapporto di lavoro è intervenuta prima dell’entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro.
2. Con il secondo motivo, denuncia: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c. n. 5)”. Lamenta che il giudice di secondo grado abbia omesso l’esame del motivo principale di impugnazione della sentenza resa dal Giudice di prime cure, ovvero la rivendicazione, da parte sua, del proprio diritto alla reintegra nella sede e nelle mansioni lavorative originarie, nonché dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
4. In tal senso è sufficiente considerare che, ai sensi dell’art. 32, comma 4, L. n. 183/2010, “Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1” dello stesso articolo 32, “si applicano anche”, per quanto qui interessa,”b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, il nuovo regime decadenziale era certamente applicabile ai contratti a termine cui faceva riferimento la ricorrente che riguardavano i due distinti periodi 23.2.1998 /30.4.1998 e 2.8.1999/30.9.1999, anteriori quindi alla disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001.
5. Rispetto, poi, agli ulteriori rilievi svolti dalla ricorrente, anche sul piano di ipoteticheoffese a principi costituzionali di tale disciplina, si deve ricordare che, secondo questa Corte, l’art. 32, comma 1 bis, L. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd.
“collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla ratio legis di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione ex novodel suddetto e ristretto termine di decadenza (cosìgià Cass. civ., sez. un., 14.3.2016, n. 4913, già richiamata dalla Corte distrettuale; e successivamente in termini, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 6.5.2021, n. 12033; id., sez. lav., 27.7.2020, n.15978; id., sez. lav., 9.7.2020, n. 14632; id., sez. lav., 19.6.2020, n. 12029; id., sez. lav., 12.5.2020, n. 8972).
Inoltre, il Giudice delle leggi haritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 L. 4 novembre 2010, n. 183, nella parte in cui si applica, nel suo complesso, a tutti i contratti a termine, compresi quelli già scaduti alla data di entrata in vigore della legge, in riferimento all’art. 3 cost. (così Corte cost., 4.6.2014, n. 155). Pertanto, anche in virtù del suddetto differimento della nuova decadenza, detto assetto normativo sfugge a ri lievi d’incostituzionalità. La ricorrente, però, neppure deduce che, nonostante tale differimento, la sua impugnativa del secondo contratto a termine del 2.8.1999 (ex actis risulta che già l’appello della lavoratrice era circoscritto appunto a tale contratto) fosse stata tempestiva.
Come si è visto, la stessa piuttosto assume – erroneamente - soltanto che la disciplina della decadenza recata dall’art. 32 cit. non fosse applicabile alla fattispecie di cui è causa perché la conclusione del rapporto di lavoro era intervenuta prima dell’entrata in vigore della L. n. 183/2010.
6. Pertanto, il prim o motivo, che peraltro in rubrica denuncia la violazione di norme processuali (gli artt. 214 e segg. c.p.c.), che nulla hanno a che vedere con quanto dedotto dalla ricorrente, è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1), c.p.c., perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla su richiamata giurisprudenza di questa Corte e l’esame dello stesso non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa.
7. Inammissibile è anche il secondo motivo di gravame, pur inteso – secondo quanto si desume dalla sua esposizione – come volto in realtà a far valere un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. circa quello che, a detta della ricorrente, costituiva il motivo principale della sua impugnazione della sentenza di primo grado. Come emerge, infatti, dalla stessa sommaria esposizione dei fatti di causa fornita dalla ricorrente e dal testo della sentenza qui impugnata, il primo motivo del suo appello alla Corte distrettualenon riguardava le ulteriori richieste che ella aveva rivolto al Tribunale, conseguenti in ipotesi alla declaratoria d’illegittimità dei termini apposti ai due contratti a tempo determinato intercorsi con la convenuta, bensì la sua contestazione della sentenza di primo grado “nella parte in cui l’ha dichiarata decaduta dall’impugnativa del contratto a termine stipulato il 2.8.99 ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010”.
Del resto, è la stessa ricorrente a riconoscere che era l’applicazione, a suo dire erronea, dell’art. 32 L. 183/2010 ad aver “impedito al Giudice di secondo grado una corretta ricostruzione processuale della vicenda in punto di fatto e di diritto, che avrebbe portato all’accertamento dei diritti della ricorrente”. E, i n disparte queste considerazioni riguardanti la stessa formulazione del ricorso, è evidente che, a fronte della declaratoria di decadenza della lavoratrice dal diritto di impugnare il contratto, non può essere riconosciuta alla lavoratrice alcuna forma di tutela reintegratoria nelle precedenti mansioni, in quanto connessa alla domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto, nella specie preclusa dalla decadenza.
8. Ne consegue cheil ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
9. La ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, d ev’essere condannata al pa gamento, in favore del la controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile i l ricorso. Condanna la ricorren te al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del