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Ordinanza — n. 11731/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling annual prescription applies to pre-1993 transport contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11731/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court decision that revoked an enforceable title. The lower court found a continuous transport contract dating back to 1991, which should be governed by the annual prescription period under Article 2951 of the Civil Code rather than the five-year period. The court upheld this ruling, emphasizing that the special five-year prescription rule introduced by Legislative Decree 82/1993 applies only to contracts executed after its entry into force, not to pre-existing relationships.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.l. n. 82/1993; Art. 2951 c.c.: The special five-year prescription period for transport contracts applies exclusively to agreements concluded after the decree's enactment, leaving earlier contracts subject to the standard annual prescription.

Parole chiave

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prescription period transport contracts legislative decree 82 civil code article 2951 enforceable title revocation continuous contract cassation appeal credito a lungo termine

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.l. n. 82/1993
Con unico motivo, la ricorrente denun cia: Violazione ed omessa e falsa applicazione dell’art. 2 d.l. n. 82/1993 convertito in L.
Art. 2951 c.c.
298/1974 e dell’art. 2951 c.c. (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 365/1995) –Violazione falsa applicazione dell’art.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
art. 2951 c.c
298/1974 e dell’art. 2951 c.c.
art. 115 c.p
Per l’impugnante, ancora, vi era una palese violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., sez. III, 30.11.2010, n. 24265
Cass. civ., sez. I, 18.12.2015, n. 25517
Cass. civ., sez. III, 3.7.2014, n. 15231
Cass. civ., sez. lav., 21.8.2018, n. 20878
Nell’ambito di tale indirizzo, Cass. civ., sez. lav., 21.8.2018, n. 20878, aveva precisato che, in materia di contratti di autotrasporto di cose per conto terzi, soggetti al sistema tariffario c.d.
Cass. civ., sez. lav., 3.10.2018, n. 24106
Cass. civ., 14.2.2017, n. 3587
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Testo completo

SETTA Liliana, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Casilina, n. 1746/c, presso lo studio dell’Avv. Andrea QUINTIGLIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Francesco PAPA; -ricorrente - contro il FALLIMENTO PALI ITALIA s.p.a., in persona del suo curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Guido D’Arezzo, n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Italico PERLINI e Luisa CELANI, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 843/2018 d ella Corte di appello di ROMA , depositata il 19.4.2018, R.G. 449/2014;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15.2.2023dal Consigliere Dott.

Francesco Giuseppe L. CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 970/2013, il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l’opposizione che la Siderpali s.p.a. (poi divenuta Pali Italia s.p.a.) aveva proposto avverso un decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del medesimo Tribunale, ed ottenuto da Bassetta Liliana, quale titolare di un’impresa individuale di autotrasporti, ed aveva condannato la società opponente al pagamento, in favore della Bassetta, della somma di € 76.820,27, oltre interessi legali sino al saldo, nonché a rifonderle le spese di lite e quelle di C.T.U.

2. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che dalla documentazione depositata non vi fosse ragione di dubitare che tra le parti fosse intercorso un contratto di autotrasporto, sottoposto al sistema delle tariffe c.d. “a forcella”, ma che il rapporto contrattuale, oggetto del decreto ingiuntivo, riguardava il periodo 28.7.1993- 31.5.1998, iniziato successivamente al 29.3.1993, data di entrata in vigore del d.l. n. 82/1993, sicché trovava applicazione il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2 di tale d.l. quanto al credito vantato dalla Bassetta, pertanto non estinto per prescrizione.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento dell’appello proposto dalla Pali Italia s.p.a. (cui era subentrato in corso di causa il fallimento di tale società, a seguito di riassunzione) contro la decisione di primo grado e in riforma di quest’ultima, accoglieva l’opposizione a suo tempo proposta dalla Pali Italia al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone e, per l’effetto, revocava tale decreto; compensava le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico della Bassetta le spese di C.T.U. come già liquidate.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel giudicare fondato il primo motivo d’appello della società, richiamava l’orientamento delineato da Cass. n. 14670/2015 e giungeva alla conclusione che, in considerazione della sussistenza di un unico rapporto intervenuto tra le parti perlomeno a partire dal 31.1.1991, doveva trovare applicazione il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2951, comma primo, c.c., non operando il più lungo termine quinquennale di prescrizione, che si applicava soltanto ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto- legge n. 82/1993, convertito in L. n. 162/1993; riteneva, infatti, che non poteva condurre ad una diversa conclusione la circostanza che i crediti azionati in sede monitoria dalla Bassetta riguardavano il limitato periodo 28.7.1993-31.5.1998, atteso che gli stessi facevano riferimento non a singoli ed autonomi contratti succedutisi nel tempo, ma ad un unico rapporto preesistente almeno dal 1991.

Per la Corte di merito, quindi, il credito azionato era integralmente prescritto, anche avuto riguardo all’ultimo atto interruttivo del corso della prescrizione.

5. Avverso tale sentenza Liliana Bassetta proponeva ricor so per cassazione, affidato ad unico motivo.

6. L’intimatoha resistito con controricorso.

7. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo, la ricorrente denun cia: Violazione ed omessa e falsa applicazione dell’art. 2 d.l. n. 82/1993 convertito in L. 162/1993, della L. 298/1974 e dell’art. 2951 c.c. (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 365/1995) –Violazione falsa applicazione dell’art. 115 cpc”. Secondo la ricorrente, era erroneo il convincimento della Corte territoriale, raggiunto prendendo a fondamento esclusivo Cass. n. 14670/2015, perché non vi era stato un unico contratto di appalto di servizi di trasporto tra Siderpali e Bassetta, ma nel tempo vi erano stati una pluralità di rapporti contrattuali di trasporto in senso stretto aventi le caratteristiche di quelli disciplinati normativamente dalle tariffe a forcella.

Sottolinea, inoltre, che ilrapporto in esame intercorso tra le due parti riguardava il periodo 28.7.1993 - 31.5.1998, periodo successivo alla data di entrata in vigore, il 29.3.1993, dell’art. 2 d.l. n. 82/1993. Per l’impugnante, ancora, vi era una palese violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in merito alla “Disponibilità delle prove”, laddove il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

2. Tali censure sono prive di fondamento.

3. Il ricorso presenta anzitutto profili d’inammissibilità perché, in chiave di violazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente in realtà critica l’apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte distrettuale, e ad essa riservato, sostenendo che da tutta la documentazione prodot ta non si ravvisava alcun elemento che inducesse a ritenere l’avvenuta stipula di un unico contratto di trasporto, per giunta prima del 29.3.1993.

4. Nella parte in cui, poi, l’unico motivo di ricorso pare porre in discussione l’indirizzo seguito dalla Corte di merito circa il termine di prescrizione applicabile, le considerazioni svolte dall’impugnante devono essere disattese.

5. Secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la norma di cui all’art. 2 d.l. 29 marzo 1993 n. 82 (recante “Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi”, conv., con modificazioni, in l. 27 maggio 1993 n. 162), la quale ha elevato a cinque anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto terzi soggetti alle tariffe a forcella di cui alla L. 6 giugno 1975 n. 298, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, costituendo un’eccezione al principio generale per cui il contratto di trasporto, autonomo o parasubordinato che sia, è soggetto alla disciplina del lavoro autonomo e non a quella del lavoro subordinato, va interpretato restrittivamente ed è quindi applicabile nei solicasi in cui è stata espressamente prevista, restando quindi escluso che essa trovi applicazione ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore ai quali continua ad applicarsi invece la norma dell’art. 2951 c.c. (così già Cass. civ., sez.

III, 30.11.2010, n. 24265, la quale aveva specificato che il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall’art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione; e in termini id., sez.

I, 18.12.2015, n. 25517; id., sez. III, 3.7.2014, n. 15231). Nell’ambito di tale indirizzo, Cass. civ., sez. lav., 21.8.2018, n. 20878, aveva precisato che, in materia di contratti di autotrasporto di cose per conto terzi, soggetti al sistema tariffario c.d. a forcella, anche la sospensione della prescrizione di cui all’art. 2, comma 2, d.l. n. 82 del 1993, conv. con modif. in l. n. 162 del 1993, si applica ai soli contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Infine, è stata sottolineata l’espressa prescrizione normativa di cui al d.l. n. 82 del 1993, convertito nella legge n. 162 del 1993, che ha limitato l’operatività della norma ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, facendo riferimento non all’esecuzione della singola prestazione di trasporto ma al diverso momento del perfezionamento dell’accordo contrattuale (così Cass. civ., sez. lav. 3.10.2018, n. 24106, che richiama nel medesimo senso Cass. 14.2.2017, n. 3587).

6. Pertanto, avendo la Corte territoriale incensurabilmente accertato in punto di fatto l’esistenza tra le parti di un unico rapporto iniziatosi quantomeno dal 31.1.1991, la sua decisione appare conforme a tutti i su richiamati principi di diritto in relazione alla fattispecie concreta.

7. Ne consegue cheil ricorso dev’essere respinto .

8. La ricorrente, pertanto, in quanto s occombente, d ev’essere condannataal pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corterigetta i l ricorso. Condanna la ricorren te al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, del