Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11730/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for failing to apply comprehensive clause interpretation of settlement agreement under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11730/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Bari Court of Appeal's decision regarding a dispute over a settlement agreement between Poste Italiane and an employee. The lower court incorrectly focused only on specific clauses while ignoring a subsequent clause that explicitly referenced and satisfied the earlier financial terms. The court ruled that the appeal judgment violated the statutory requirement for comprehensive clause interpretation under the Civil Code, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1362, 1363 c.c.: When interpreting a settlement agreement, the court must apply the principle of comprehensive clause interpretation, considering all clauses together rather than isolating specific provisions, to ensure a coherent and consistent reading of the entire text.

Parole chiave

Generato dall'IA
comprehensive clause interpretation settlement agreement Civil Code provisions contractual coherence interpretation error quashing appeal judgment transactio agreement adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo, la ricorrente denun cia: Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art.
Art. 2948 n. 4 c.c.
360 c.p.c., 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2948 n.
Art. 1363 c.c.
Secondo questa Corte, infatti, nell’interpretazione dei contratti, l’art. 1363 c.c.
Art. 1362 c.c.
art. 360 c.p
Con il primo motivo, la ricorrente denun cia: Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art.
art. 1363 c.c
Secondo questa Corte, infatti, nell’interpretazione dei contratti, l’art. 1363 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19118/14
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Europa, n. 190, presso l’Avv. Anna Maria Rosaria URSINO, rappresentata e difesa da quest’ultima unitamente all’Avv. Gaetano Stefano PESANTE; -ricorrente - contro SPADACCINO Ciro, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfredo Ciro MATARANTE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2541/2017 d ella Corte di appello di BARI , depositata il 27.12.2017, R.G. 480/2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15.2.2023dal Consigliere Dott.

Francesco Giuseppe L. CASO. FATTI DI CAUSA 1.Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, Poste Italiane s.p.a. aveva chiesto al Tribunale di Foggia di condannare il convenuto Spadaccino Ciro alla restituzione della somma di € 6.809,00, oltre accessori; somma che assumeva essere stata indebitamente percepita dal suddetto proprio dipendente. Nel relativo giudizio si costituiva lo Spadaccino, contestando l’avversa domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di Poste Italiane al pagamento, in proprio favore, della somma di € 1.170,05, oltre accessori.

2. Con sentenza n. 8677/2015, il Tribunale di Foggia condannava lo Spadaccino al pagamento, in favore di Poste Italiane, della somma di € 6.809,00, oltre accessori, compensando tra le parti le spese di causa.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello che lo Spadaccino aveva proposto contro la decisione di primo grado e, in riforma di quest’ultima, rigettava la domanda di Poste Italiane e condannava, invece, detta società al pagamento della somma di € 1.170,05, oltre accessori, in favore dell’appellante; condannava, inoltre, l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate e in distrazione.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, nel ritenere fondato il secondo motivo d’appello del lavoratore circa l’interpretazione del verbale di conciliazione del 24.10.2003, relativo ad una precedente controversia tra le medesime parti, riteneva che da detto verbale fossero sorte tre obbligazioni, due espresse nel punto C) e un’altra nel punto D) dello stesso verbale, sicché la somma di € 13.000,00 doveva configurarsi come una somma ulteriore rispetto a quella relativa al differenziale retributivo, con conseguente rigetto della domanda di restituzione avanzata da Poste Italiane nei confronti del dipendente.

4. Avverso tale sentenza la Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.

5. L’intimatoha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente denun cia: Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2948 n. 4 c.c. omessa motivazione , per avere la Corte territoriale confuso “la prescrizione quinquennale, propria dei pagamenti giustificati da retribuzioni, rispetto alla prescrizione decennale propria dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cc scaturito dall’erroneo doppio pagamento imputabile al medesimo titolo”. In sostanza, lamenta che “la Corte territoriale nell’accogliere l’appello proposto dal sig. Spadaccino ha omesso di esaminare il primo motivo di censura da questi proposto relativamente alla prescrizione del credito vantato da Poste, soffermandosi sul secondo riguardante l’interpretazione del verbale di conciliazione di cui innanzi si dirà”.

2. Con il secondo motivo, deduce Nullità della sentenza ex art.360 c.p.c., n. 3 e 5 con riferimento all’erronea interpretazione del verbale di conciliazione costituente fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti , per avere la Corte territoriale “reso illogica e contraddittoria interpretazione della conciliazione intervenuta tra le parti riguardante il punto decisivo della controversia discussa tra le parti laddove a definizione del contenzioso era stato pattuito il pagamento di € 13.000,00 lorde in un’unica somma e non per due volte tale ammontare”.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

4. E’ sufficiente con siderare che la Corte distrettuale, nella sua motivazione, ha sì dato conto del primo motivo dell’allora appellante Spadaccino, a mezzo del quale era stato in sintesi contestato che al credito azionato dalla controparte nei suoi confronti fosse applicabile il termine di prescrizione decennale, ritenendo il lavoratore applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.

4) c.c. (cfr. § 3 della sua sentenza). La stessa Corte, però, non si è espressa su tale motivo d’appello, in quanto assorbito dalla ritenut a fondat ezza del secondo motivo d’appello del lavoratore circa l’interpretazione data dal primo giudice al verbale di conciliazione inter partes in data 24.10.2003, e solo su queste differenti basi ha concluso che la domanda di restituzione avanzata da Poste Italiane fosse infondata (cfr. § 4 e § 5 della sentenza).

5. Inammissibilmente dunque la ricorrente deduce l'omessa pronuncia giacché, per un verso, la questione della prescrizione (quinquennale o decennale) è rimasta “assorbita” nel rigetto della domanda per l’insussistenza del diritto, per altro verso, non si apprezza l’interesse di Poste a dolersi di un’eventuale omessa pronuncia della Corte distrettuale su un motivo d’appello che era stato formulato dalla controparte. In ogni caso, il primo motivo è, per così dire, privo di oggetto, perché l’unica e chiara ratio decidendi della Corte territoriale si fonda sul dato dirimente che, secondo l’interpretazione del verbale di conciliazione data dalla stessa Corte, la datrice di lavoro non aveva titolo per chiedere alcunché in restituzione al suo dipendente, e ciò rendeva superfluo esprimersi sul punto di quale fosse il corretto regime di prescrizione di un diritto, secondo la Corte d’appello mai nato.

7. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso. 7.1. Secondo questa Corte, infatti, nell’interpretazione dei contratti, l’art. 1363 c.c. impone di procedere al coordinamento delle varie clausole e di interpretarle complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall’intero negozio; pertanto, la violazione del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali si configura anzitutto nell’ipotesi della loro omessa disamina (così Cass. civ., sez. I, 4.5.2021, n. 9755). E di recente è stato ribadito che, nell’interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell’integrale contesto negoziale (cfr.

Cass. civ., sez. lav., 14.9.2021, n. 24699). 7.2. Ebbene, la ricorrente deduce tra l’altro che “il percorso logico giuridico svolto dalla Corte di Appello di Bari, a giudizio di questa difesa risulta limitato esclusivamente all’analisi di alcune clausole contrattuali contemplate nei punti C) e D) come precedentemente argomentato, omettendo di assolvere al complessivo esame del contenuto dell’atto di transazione svolgendo, di fatto, un’analisi parziale e non adeguatamente motivata non esente da vizi di motivazione e in totale contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tale ambito (vds.

Cass. n- 19118/14)”. 7.3. Risulta, in effetti, violato dalla Corte distrettuale nell’interpretazione del testo della conciliazione il criterio dell’interpretazionecomplessiva delle clausole ex art. 1363 c.c. In particolare, la Corte d’appello si è soffermata essenzialmente sulle clausole C) e D) del verbale di conciliazione del 24.10.2003, trascurando del tutto di considerare la clausola sub E) dello stesso, come dedotto dalla ricorrente. In detta clausola, infatti, era specificato che lo Spadaccino: “accetta l’inquadramento di cui al punto C) (n.d.r.: vale a dire, “l’inquadramento in Area operativa dall’01.01.2001”) nonché la somma lorda di € 13.000,00 (tredicimila) di cui al precedente punto D (n.d.r.: cioè il punto nel quale veniva riconosciuta al lavoratore:

“a titolo meramente transattivo e senza riconoscimento delle pretese avverse, la somma lorda di € 13.000,00 …”), dichiarandosene soddisfatto e dichiarando, altresì, di non aver più nulla a pretendere da Poste Italiane S.p.A.”. 7.4. La Corte di merito, perciò, non poteva omettere di esaminare la riferita clausola E), che, del resto, fa esplicito riferimento a quelle C) e D) immediatamente precedenti, così imponendo il testo negoziale dal suo interno un’esegesi coordinata e complessiva di tutte le sue clausole. La stessa Corte ha evidenziato che al lavoratore veniva riconosciuto “l’inquadramento all’Area Operativa ad ogni effetto normativoed economico, a partire dal 01.01.2001” (come da clausola C) del verbale), ma che nella clausola seguente D) l’impegno di Poste Italiane a corrispondere l’ulteriore somma di € 13.000,00 era stato espresso con l’avverbio “inoltre”, che è stato letto come equivalente a “in aggiunta” o ad “anche”.

Tuttavia, questa notazione ermeneutica, alla luce della clausola E) sopra riferita, doveva confrontarsi con due rilievi: il primo, rappresentato dal dato che né nella clausola C), né in altra clausola gli effetti sul piano economico dell’inquadramento del dipendente nell’Area Operativa a far data dall’1.1.2001 venivano tradotti in una somma determinata, neppure per il periodo già maturato da detta data sino all’epoca della stipula del verbale conciliativo; il secondo , costituito appunto dal contenuto della clausola E) che sembrava annettere significato del tutto satisfattivo per il lavoratore e liberatorioper Poste Italiane alla corresponsione della somma lorda di € 13.000,00 al lavoratore”.

8. Pertanto, l’impugnata sentenza dev’essere cassata con rinvio alla Corte territoriale, la quale, in differente composizione, oltre a regolare le spese di questo giudizio di legittimità, dovrà procedere ad una nuova e completa interpretazione dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, segnatamente facendo applicazione dei canoni legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione a tutte le clausole del relativo verbaledi conciliazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provve