Cassation court allows employer appeal to reject worker's claim for full vacancy indemnity based on prior employment periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed Gierre S.R.L.'s appeal against a lower court ruling that held the company liable for a full vacancy indemnity covering a 44-month period. The court found that the collective agreement required proportional payment based on actual service rendered, not the entire vacancy duration. Consequently, the judgment was quashed and the worker's claim for the full amount was dismissed in the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1294, 1362, 1371 c.c.; The one-time vacancy indemnity is structurally linked to actual labor performance and must be paid proportionally to months worked, excluding periods of service under previous employers absent specific contractual provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28259/2019 R.G. proposto da : GIERRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dagli avvocati ALESSANDRA INGANGI, CARLO DI BUONO; -ricorrente- contro TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,e SCIGLIANO FRANCESCO; -intimati- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.304/2019, R.G.N. 966/2017, depositata i l 29/03/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 304/2019, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, limitatamente alla condanna (in solido con Trenitalia spa) della società Gierre srl, quale datrice di lavoro e ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 267/2003, in favore del lavoratore in epigrafe indicato, transitato alle dipendenze di detta società in data 1.8.2011 in forza di cessione di contratto di appalto con Trenitalia spa avente ad oggetto la pulizia di convogli ferroviari, al pagamento della differenza tra l’erogato e quanto asseritamente dovuto per l’impegno previsto dal CCNL di mobilità dell’1.9.2012 di corrispondere un importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi, dall’1.1.09 al 31.8.2012, nonostante l’impegno dichiarato in un documento definito “verbale di accordo” e risalente al 29.1.2014.
2. I giudici di seconde cure, in primo luogo, hanno ritenuto la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria perché il lavoratore aveva dedotto di prestare servizio presso il deposito locomotive di via Mercalli in Reggio Calabria in relazione al quale la Gierre non aveva negato l’esistenza di una struttura, anche minima, di beni destinati all’attività imprenditoriale; hanno, poi, rilevato che dalla interpretazione del CCNL mobilità del 2012 l’obbligazione a corrispondere l’emolumento per l’intero fosse in capo alla società titolare del rapporto al 20.7.2012 e che analoga conclusione andava desunta dal verbale di accordo sindacale dell’1.8.2013 e che Trenitalia spa, in ordine al riconosciuto vincolo di solidarietà ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003, non aveva interposto appello incidentale o autonomo sicché si era formato un giudicato interno.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Gierre srl affidato ad un motivo; Trenitalia spa e il lavoratore non hanno svolto attività difensiva.
4. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1294, 1362 e 1371 c.c., dell’allegato A CCNL Mobilità del 2012, dell’art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dall’1 agosto 2011 al 31 agosto 2012), l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall’1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di Trenitalia s.p.a., nonostante la chiara espressione letterale dell’allegato A di corresponsione, “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003”, dell’indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”, tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell’indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici.
2. Il motivo è da accogliere, poiché, su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l’indennità “una tantum” «ha (…) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva» (cfr., sul punto, Cass. 14/01/2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”».
3. Deve, quindi, ritenersi che l’indennità in oggetto, in qua nto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hocche ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo.
4. Alla luce delle su esposte argomentazioni, il ricorso va accolto.
5. La sentenza deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, n. 2, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto della domanda proposta dal lavoratore.6. La assoluta novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo suggerisce di procedere all’integrale compensazione delle spese relative all’intero giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta dal lavoratore. Compensa le spese