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Ordinanza — n. 11685/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when parties settle via private agreement, ending the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11685/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal matter ceased due to a subsequent private settlement agreement between the parties. While the appellant argued for a cassation review of the lower court's decision on public employment benefits, the parties had already resolved the dispute and agreed to offset litigation costs. The court ruled that this settlement rendered the appealed judgment void and the case no longer required judicial decision, thus dismissing the appeal without a merits ruling.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When parties settle a dispute after filing a cassation appeal, the matter of contention ceases, and the appeal is declared without effect as the contested decision loses its binding force due to the new agreement.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo privato post-ricorso caducazione sentenza impugnata compensazione spese giudizio contributo unificato raddoppio arretrati di mantenimento titolo esecutivo per i crediti non contestati condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U - Sentenza n. 8980 del 11/04/2018
Cass. n. 24632 del 2019
8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); P.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3119/2017R.G. proposto da: ARSAC - GESTIONE STRALCIO ARSSA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato EUGENIO VITTORIO ROCCO CARNOVALE ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI' –ricorrente – contro FRANCESCO LONGO rappresentato e difeso dall'Avv. PEPPINO RUSSO ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA FALERIA 17, presso lo studio dell’avvocato MANFREDO PIAZZA Oggetto: Altre ipotesi di pubblico impiego R.G.N. 3119/2017 Ud. 05/04/2023CC R.G. 3119/2017- Pagina nr. 2 di 3 –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE APPELLO CATANZARO, n. 1234/2016, depositata in data 17 agosto 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1.Con ricorso affidato a sei motivi ARSAC - GESTIONE STRALCIO ARSSA ha proposto gravame avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaron. 1234/2016, depositata in data 17 agosto 2016, la quale aveva riconosciuto all’odierno controricorrente il diritto all’inserimento, nel computo dell’indennità di incentivo all’esodo, della tredicesima mensilità in godimento 2. Ha resistito con controricorso FRANCESCO LONGO.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

4. I n prossimità dell'adunanza è stata depositata memoria congiunta dei difensori delle parti, contenente richiesta di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese, in virtù dell’intervenuta sottoscrizione di una scritturaprivata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La definizione della controversia con la scrittura prodotta in giudizio ed intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere, secondo quanto chiarito da questa Corte (Cass. Sez. U - Sentenza n. 8980 d el R.G. 3119/2017- Pagina nr. 3 di 3 11/04/2018), non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 c.p.c.,e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

2. Nella scrittura prodotta in giudizio le parti hanno altresì regolato le spese di giudizio, convenendo sulla loro compensazione.

3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo, in quanto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); P. Q. M. Dichiara cessata la materia del contendere; spese com