Ordinanza — n. 11596/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27832/2020 R.G. proposto da: CALISTI ANNA, CALISTI ANGELO, COLLESI MARCELLA, CALZECCHI ALBERTO, CECCHETTI VIGNOLINI ITALIA, CHIURAZZI BRUNO, CIANCHI PAOLO, PIPPOLETTI ERMETE, ROMITI ANGELO, SABATINI GIUSEPPE, TRIPPANERA ROBERTO, elettivamente domiciliatiin ROMA, VIA VELLETRI 50, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRINI che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA PO 25 / B, presso lo studio de gli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA e IOLANDA GENTILE che la rappresentanoe difendono -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 550/2020 pubblicatail 26/02/2020 , R.G. n. 2300/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 11596/2023 — snciv · Corte di Cassazione: non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27832/2020 R.G. proposto da: CALISTI ANNA, CALISTI ANGELO, COLLESI MARCELLA, CALZECCHI ALBERTO, CECCHETTI VIGNOLINI ITALIA, CHIURAZZI BRUNO, CIANCHI PAOLO, PIPPOLETTI ERMETE, ROMITI ANGELO, SABATINI GIUSEPPE, TRIPPANERA ROBERTO, elettivamente domiciliatiin ROMA, VIA VELLETRI 50, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRINI che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA PO 25 / B, presso lo studio de gli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA e IOLANDA GENTILE che la rappresentanoe difendono -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 550/2020 pubblicatail 26/02/2020 , R.G. n. 2300/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati indicati in epigrafe (o dai loro superstiti), già dipendenti del Gruppo ENEL, volto ad ottenere nei confronti di ENEL Spa l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro.
2. La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che la disdetta ENEL del 12 ottobre 2015 ed il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015, risultavano legittimi, posto che nulla osta all’eliminazione di benefici previsti da contratti/accordi collettivi anche per i pensionati, in presenza di originari obblighi assunti a tempo indeterminato.
3. Per la cassazione di talesentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con due motivi; ha resistito con controricorso la società intimata, che ha altresì depositato memoria.
4. Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti (sottoscritta dal procuratore speciale), notificato a controparte. CONSIDERATO CHE 1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, cod. proc. civ., dal difensore munito di mandato speciale ed è stata notificata ai difensori dell’Enel;
2. nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
3. l’accettazione rileva solo, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, che nella specie, devono essere poste a carico dei ricorrenti come da dispositivo;
4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15