Court allows employer's appeal, ruling one-time payment must be proportional to actual service, not covering entire contract gap.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the employer's appeal against a lower court judgment that awarded a one-time payment for the entire contract gap period. The employer argued the payment should only cover the specific months the employee worked under their direct supervision, not the full 44-month vacancy including prior employers. The court agreed, establishing that such payments are strictly tied to actual labor performance and cannot be imposed on the current employer for periods of work performed under previous contractors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 d.lgs. 276/2003; The one-time payment for contract vacancy is strictly correlated to actual labor performance and must be proportional to service rendered, precluding the current employer from bearing the full cost of periods worked under previous contractors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21793-2019 proposto da: GIERRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRA INGANGI, CARLO DI BUONO; - ricorrente - contro LO PICCOLO ROBERTO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAROLINA MUSICO'; Oggetto R.G.N. 21793/2019 Cron. Rep. Ud. 14/02/2023 CC - controricorrente - nonchè contro TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VI ARCIONE N. 71, presso lo studio dell'Avvocato STEFANO D'ERCOLE che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 135/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/02/2019 R.G.N. 116/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Dott.
VALERIA PICCONE. RILEVATO che Con sentenza del 26 febbraio 2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto da Gierre S.r.l. avverso la sentenza di primo grado mediante la quale la società era stata condannata, in solido con Trenitalia S.p.A., al pagamento, quale committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, in favore di Roberto Lo Piccolo (suo dipendente dall’1 agosto 2011, per effetto di cessione del contratto di appalto avente ad oggetto la pulizia dei convogli ferroviari), della residua somma di € 836,64, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto a lui spettante, a titolo di importo una tantum a copertu ra della vacanza contrattuale di 44 mesi fra l’1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012: tale somma era stata solo parzialmente corrisposta dalla datrice, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall’1 settembre 2012, nonostante l’impegno assunto nel documento “verbale di accordo” del 29 gennaio 2014.
In via preliminare, la Corte ha ritenuto, non essendo stato contestato che il lavoratore prestasse la propria attività lavorativa presso la Platea Lavaggio di via Calamizzi, la competenza territoriale dell’adito Tribunale di tale città, contestata genericamente dalla datrice, in difetto di puntuale negazione della configurabilità di una struttura o di sua articolazione, per consistenza ovvero destinazione, in termini di “dipendenza”. Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto spettante al lavoratore l’importo una tantum rivendicato, da porsi interamente a carico di Gierre, in quanto da erogare con la retribuzione da parte del solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva, alla luce del proprio iter motivazionale, in considerazione del “verbale di accordo” di assunzione dell’impegno, avuto anche riguardo al tenore dell’art. 4 Agens-Ancp - in quanto non già innovativo, ma, piuttosto, attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012 - non contemplante alcuna espressione che esplicitasse la volontà delle parti di introdurre un accollo in capo al subentrante.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria Gierre S.r.l. Resiste, con controricorso, Roberto Piccolo. Trenitalia S.p.A. è rimasta intimata. CONSIDERATO che Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’allegato A CCNL Mobilità del 2012, dell’art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, spettante alla Corte di legittimità per equiparazione alla violazione di norme di diritto, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dall’1 agosto 2011 al 31 agosto 2012), l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall’1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di Trenitalia s.p.a., nonostante la chiara espressione letterale dell’allegato A di corresponsione, “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003”, dell’indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”, tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell’indennità una tantum , in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici.
Il motivo è da accogliere, poiché, su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l’indennità “una tantum” «ha (…) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva» (cfr., sul punto, Cass. 14/01/2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”».
Deve, quindi, ritenersi che l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, n. 2, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto della originaria domanda proposta dal lavoratore.
La assoluta novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo suggerisce di procedere all’integrale compensazione delle spese relative all’intero giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo n