Cassation court declares case extinct due to plaintiff's withdrawal, dismissing all claims regarding apprenticeship period calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinct following the plaintiff's withdrawal of the appeal. The original dispute concerned whether apprenticeship periods should be counted for seniority and salary increments under specific collective agreements. Since the plaintiff voluntarily abandoned the litigation, the court terminated the case without addressing the substantive legal arguments regarding labor law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18.11 Ccnl 16.4.2003; Art. 7 Agreement 1.3.2006: When a party withdraws the appeal during pending proceedings, the case is declared extinct and costs are compensated.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14698/2020 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIALE CARSO , n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE’ MORPURGO ; -ricorrente- contro ACQUAVIVA CORRADO, CATTANEO STEFANO, CERUTI CAROLINA, FOGAZZI LAURA, IARIA GIOVANNA VALENTINA, SIANI VITTORIA, TARLETTI ELENA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZOFRANCESCHINIS; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2008/2019,depositata i l 10/12/2019 , R.G.N. 1223/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere DOTT.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Milano con la sentenza n.2008/2019 aveva rigettato l’appello proposto da Trenord srl nei confronti di Acquaviva Corrado, Cattaneo Stefano, Ceruti Carolina, Fogazzi Laura, Iaria Giovanna Valentina, Siani Vittoria e Tarletti Elena, avverso la decisione con cui il tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità dell’art. 18.11 del Ccnl 16.4.2003 e art.7 dell’accordo 1.3.2006, nella parte in cui era escluso il computo del periodo di apprendistato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e degli incrementi retributivi ad essa collegati.
La corte territoriale aveva ritenutoperdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario. Avverso detta decisione la società Trenord srl proponeva ricorso cui resistevano i predetti lavoratori con controricorso. Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio (20.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società Trenord srl e contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale dei controricorrenti Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto