Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11364/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11364/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11364/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15526/2020 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIALE CARSO, n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE’ MORPURGO ; -ricorrente- contro VOTTA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, n.88, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA MEZZINA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARAPELLE ROBERTO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2045/2019,depositata i l 19/12/2019 , R.G.N. 179/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11364/2023 — snciv · Corte di Cassazione: MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Milano con la sentenza n.2045/2019 aveva rigettato l’appello proposto da Trenord srl nei confronti di Votta Giovanni avverso la decisione con cui il tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità dell’art. 18.11 del Ccnl 16.4.2003 e art.7 dell’accordo 1.3.2006, nella parte in cui era escluso il computo del periodo di apprendistato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e degli incrementi retributivi ad essa collegati. La corte territoriale aveva ritenuto perdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario.

Parole chiave

Generato dall'IA
protezione dalla disdetta rinuncia a pretese di salario cessazione dell'attività lucrativa indennità di disoccupazione dell'assicurato abbandono del posto di lavoro indennità per lavoro ridotto retroattiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15526/2020 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIALE CARSO, n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE’ MORPURGO ; -ricorrente- contro VOTTA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, n.88, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA MEZZINA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARAPELLE ROBERTO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2045/2019,depositata i l 19/12/2019 , R.G.N. 179/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Milano con la sentenza n.2045/2019 aveva rigettato l’appello proposto da Trenord srl nei confronti di Votta Giovanni avverso la decisione con cui il tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità dell’art. 18.11 del Ccnl 16.4.2003 e art.7 dell’accordo 1.3.2006, nella parte in cui era escluso il computo del periodo di apprendistato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e degli incrementi retributivi ad essa collegati. La corte territoriale aveva ritenuto perdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario.

Avverso detta decisione la società Trenord srl proponeva ricorso cui resisteva il predetto lavoratore con controricorso. Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio (19.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società Trenord srl e contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale del controricorrente. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto i