Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11354/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal dismissed due to procedural extinction via mutual withdrawal of suit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11354/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal procedure extinct following the plaintiff's withdrawal of the suit. Although the plaintiff initially filed four grounds of appeal against a labor dispute judgment, they subsequently submitted a formal withdrawal which was accepted by the defendants. The court ruled that because both parties had mutually agreed to the withdrawal, the proceedings were legally terminated without any further orders or cost allocations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal of suit is effective when ritually notified and accepted by the opposing party, resulting in the extinction of the proceedings without a ruling on costs if both parties agree.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of suit procedural extinction mutual agreement Corte di Cassazione labor dispute costs allocation ritual notification controversie di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 390 c.p
Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7896/2021 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO, n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; -ricorrente- contro CONTI LUCA, BASSANETTI MATTEO, FANTÒ DOMENICO, FERRARI DAVIDE, LA PORTA PASQUALE, MESSINA MASSIMO, PALUMBO IVAN, RUSSO GIUSEPPE, TRIOLO ROCCALDO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e d ifes i dall'avvocato LORENZO FRANCESCHINIS; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 547/2020, pubblicatail 29/09/2020 , R.G.N. 1289/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Rilevato che 1.la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale è stato accertato il diritto dei dipendenti di TRENORD in epig rafe all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con 4 motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la società ha depositato rinuncia agli atti del giudizio; ha allegatodichiarazione di accettazione della rinuncia ; ha dato atto che le parti hanno separatamente regolato le spese del presente giudizio; ha chiesto l’estinzione del pr esente procedimento a spese compensate;

Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto, con spese compensate; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Co