Cassation court declares labor dispute case extinguished due to plaintiff's withdrawal and acceptance of dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the labor dispute extinguished following the plaintiff's withdrawal and the defendants' acceptance. The case involved a challenge to a lower court ruling that excluded apprenticeship periods from seniority calculations under specific collective agreements. The court ruled that the procedural outcome was finalized by the parties' mutual agreement to terminate the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When a party withdraws from proceedings and the opposing party accepts, the case is extinguished with compensation of costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14699/2020 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE CARSO 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE’ MORPURGO; -ricorrente- contro POTITO POPOLO MAURO, MANGANO ANNA, DOGOUA NICOLE, DE NINNO PIERPAOLO, DASSISTI MARCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO ALDO CARLO FRANCESCHINIS, LORENZO FRANCESCHINIS LORENZO ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1866/2019,depositata i l 10/12/2019 , R.G.N. 576/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Milano con la sentenza n.1866/2019 aveva rigettato l’appello proposto da Trenord srl nei confronti di Nicole Dogoua , Marco Dassisti, Anna Mangano, MauroPotito Popolo , Pier Paolo De Ninno avverso la decisione con cui il tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità dell’art. 18.11 del Ccnl 16.4.2003 e art.7 dell’accordo 1.3.2006, nella parte in cui era escluso il computo del periodo di apprendistato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e degli incrementi retributivi ad essa collegati.
La corte territoriale aveva ritenuto perdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario. Avverso detta decisione la società Trenord srl proponeva ricorso cui resistevano i predetti lavoratori con controricorso. Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio (20.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società Trenord srl e contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale dei controricorrenti.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il p