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Ordinanza — n. 11351/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal dismissed due to formal withdrawal of suit accepted by opposing party under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11351/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal procedure extinguished after the appellant formally withdrew the lawsuit, which was subsequently accepted by the respondent. The appellant had initially challenged a lower court ruling awarding salary increases based on seniority recognition to the employee. The court ruled that the withdrawal was valid and extinguished the proceedings because both parties had personally authorized the withdrawal, thereby waiving further litigation.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A formal withdrawal of suit formulated univocally and accepted by the opposing party produces an extinguishing effect, terminating the proceedings without a judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of suit extinguishment of proceedings civil procedure code accepted withdrawal compensated costs riduzione delle prestazioni adattamento delle retribuzioni riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 390 c.p
Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7541/2021 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO, n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; -ricorrente- contro LESTINI SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO, n. 107, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTOCARAPELLE; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 554/2020,pubblicata il 24/09/2020 , R.G.N. 114/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Rilevato che 1.la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale TRENORD è stata condannata al pagamento di somma al dipendente in epigrafe a seguito di a c certamento del diritto all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini del computo dei correlativi aumenti retributivi; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con 4 motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la società ha depositato rinuncia agli atti del giudizio; ha allegatodichiarazione di accettazione della rinuncia ; ha dato atto che le parti hanno separatamente regolato le spese del presente giudizio; ha chiesto l’estinzione del pr esente procedimento a spese compensate;

Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto, con spese compensate; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Così dec