Ordinanza — n. 11341/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16837/2021 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE CARSO , n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; -ricorrente- contro DAVINI MATTEO, GELMINI WALTER, MONTANARI ANGELO, domiciliatiin ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati ALBA CIVITELLI, VALENTINA CIVITELLI e FRANCESCA QUADRIO; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1052/2020,pubblicata i l 22/12/2020 , R.G.N. 331/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 11341/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE CARSO , n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; -ricorrente- contro DAVINI MATTEO, GELMINI WALTER, MONTANARI ANGELO, domiciliatiin ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati ALBA CIVITELLI, VALENTINA CIVITELLI e FRANCESCA QUADRIO; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1052/2020,pubblicata i l 22/12/2020 , R.G.N. 331/2020.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16837/2021 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE CARSO , n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; -ricorrente- contro DAVINI MATTEO, GELMINI WALTER, MONTANARI ANGELO, domiciliatiin ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati ALBA CIVITELLI, VALENTINA CIVITELLI e FRANCESCA QUADRIO; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1052/2020,pubblicata i l 22/12/2020 , R.G.N. 331/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Rilevato che 1.la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale TRENORD è stata condannata al pagamento di somme a i dipendenti in epigrafe a seguito di accertamento del diritto all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini del computo dei correlativi aumenti retributivi; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con 4 motivi; controparte ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; 3.successivamente la società ha depositato rinuncia agli atti del giudizio; ha allegatodichiarazione di accettazio ne della rinuncia ; ha dato atto che le parti hanno separatamente regolato le spese del presente giudizio; ha chiesto l’estinzione del pr esente procedimento a spese compensate;
Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto, con spese compensate; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Così