Ordinanza — n. 11292/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14864/2020 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , VIALE CARSO , n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE’ MORPURGO ; -ricorrente- contro BAIO SAMUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, N. 88, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA MEZZINA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE; -controricorrente- avverso la SEN TENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1815/2019,depositata i l 11/12/2019 , R.G.N. 1047/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11292/2023 — snciv · Corte di Cassazione: MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Milano con la sentenza n.1815/2019 aveva rigettato l’appello proposto da Trenord srl nei confronti di Samuele Baio, avverso la decisione con cui il tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità dell’art. 18.11 del Ccnl 16.4.2003 e art.7 dell’accordo 1.3.2006, nella parte in cui era escluso il computo del periodo di apprendistato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e degli incrementi retributivi ad essa collegati. La corte territoriale aveva ritenuto perdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario.
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14864/2020 R.G. proposto da : TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , VIALE CARSO , n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE’ MORPURGO ; -ricorrente- contro BAIO SAMUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, N. 88, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA MEZZINA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE; -controricorrente- avverso la SEN TENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1815/2019,depositata i l 11/12/2019 , R.G.N. 1047/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Milano con la sentenza n.1815/2019 aveva rigettato l’appello proposto da Trenord srl nei confronti di Samuele Baio, avverso la decisione con cui il tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità dell’art. 18.11 del Ccnl 16.4.2003 e art.7 dell’accordo 1.3.2006, nella parte in cui era escluso il computo del periodo di apprendistato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e degli incrementi retributivi ad essa collegati. La corte territoriale aveva ritenuto perdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario.
Avverso detta decisione la società Trenord srl proponeva ricorso cui resisteva il predetti lavoratori con controricorso. Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio (19.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società Trenord srl e contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale dei controricorrenti. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il proc