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Ordinanza — n. 11281/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11281/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11281/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36309/2019 R.G. proposto da : TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , L.G. FARAVELLI , n. 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA , che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro IANNONE MARCO ; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 691/2019,depositata il 29/05/2019 , R.G.N. 1133/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal ConsigliereDott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11281/2023 — snciv · Corte di Cassazione: MARGHERITA MARIA LEONE . FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n.691/2019 aveva rigettato l’appello proposto da Trenitalia spa nei confronti di Iannone Marco, avverso la decisione con cui il tribunaledi Paola aveva accolto la domanda da quest’ultimo proposta diretta al riconoscimento, ai fini dell’anzianità di servizio e degli scatti stipendiali, del periodo di apprendistato svolto presso la società. La corte territoriale aveva ritenuto perdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario.

Parole chiave

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contratto di tirocinio lavoratori anziani nuova formazione nella stessa professione sospensione del diritto all'indennità riconoscimento delle qualifiche professionali assegni di formazione
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36309/2019 R.G. proposto da : TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , L.G. FARAVELLI , n. 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA , che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro IANNONE MARCO ; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 691/2019,depositata il 29/05/2019 , R.G.N. 1133/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal ConsigliereDott.

MARGHERITA MARIA LEONE . FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n.691/2019 aveva rigettato l’appello proposto da Trenitalia spa nei confronti di Iannone Marco, avverso la decisione con cui il tribunaledi Paola aveva accolto la domanda da quest’ultimo proposta diretta al riconoscimento, ai fini dell’anzianità di servizio e degli scatti stipendiali, del periodo di apprendistato svolto presso la società. La corte territoriale aveva ritenuto perdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario.

Avverso detta decisione la società Trenitalia spa proponeva ricorso. Iannone Marco rimaneva intimato. Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio ( 13.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società Trenitalia spa comunicata in via telematica alla cancelleria di questa Corte in data 9.1.2023 congiuntamente alla notifica a Iannone Marco della stessa rinuncia. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte d