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Ordinanza — n. 11264/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11264/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11264/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20453/2020 R.G. proposto da : TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , L.G. FARAVELLI , n.22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro GRIMALDI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S.COSTANZA, N. 2, presso lo studio dell’avvocato ST EFANO RUGGIERO rappresentato e difeso dall'avvocato PIERPAOLO PETRUZZELLI; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di LECCE n. 1286/2020 , depositata il12/06/2020, R.G.N. 4053/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11264/2023 — snciv · Corte di Cassazione: MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Lecce con la sentenza n.1286/2020 aveva rigettato l’appello proposto da Trenitalia spa nei confronti di Grimaldi Domenico avverso la decisione con cui il tribunale di Lecce aveva dichiarato la nullità del punto 7 dell’accordo sindacale del 1.3.2006 per contrasto con l’art. 19 della legge n. 25/1955 attesa l’inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario. Avverso detta decisione la società Trenitalia spa proponeva ricorso cui resisteva il predetto lavoratore con controricorso.

Parole chiave

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diritti sindacali contratto di tirocinio perdita di lavoro nullità delle intese cessazione dell'attività lucrativa contratto di allenatore
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20453/2020 R.G. proposto da : TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , L.G. FARAVELLI , n.22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro GRIMALDI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S.COSTANZA, N. 2, presso lo studio dell’avvocato ST EFANO RUGGIERO rappresentato e difeso dall'avvocato PIERPAOLO PETRUZZELLI; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di LECCE n. 1286/2020 , depositata il12/06/2020, R.G.N. 4053/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Lecce con la sentenza n.1286/2020 aveva rigettato l’appello proposto da Trenitalia spa nei confronti di Grimaldi Domenico avverso la decisione con cui il tribunale di Lecce aveva dichiarato la nullità del punto 7 dell’accordo sindacale del 1.3.2006 per contrasto con l’art. 19 della legge n. 25/1955 attesa l’inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario. Avverso detta decisione la società Trenitalia spa proponeva ricorso cui resisteva il predetto lavoratore con controricorso.

Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio (13.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società Trenitalia spa e contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale del controricorrente, atteso il precedente accordo conciliativo intervenuto tra le parti in data 7.12.2022. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il pro