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Ordinanza — n. 11242/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for lost profits regarding a temporary public employment contract ending on the original term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11242/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Silvia Amato's appeal against the Province of Alessandria regarding a temporary public employment contract. While the lower court awarded damages for lost profits, the supreme court ruled the contract terminated on the original administrative term date due to structural budget deficits and the extraordinary nature of the President's interim functions. Consequently, no illegitimate withdrawal occurred, rendering the claim for compensation unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 110 comma 4 TUEL; Legge 56/2014: In cases of structural deficit and extraordinary interim functions, a temporary public employment contract terminates on the original administrative term date, precluding claims for lost profits absent specific renewal deliberations.

Parole chiave

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temporary public employment contract structural budget deficit interim administrative functions lost profits compensation termination date determination public administration liability lucro cessante claim proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 110 comma 4 TUEL
Una volta operato l’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 110 TUEL , assumono rilevanza ben due previsioni contenute nello stesso art.
Legge n. 56/2014
1, comma 82, Legge n. 56/2014.
art. 1 comma 82 Legge n. 56/2014
375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
art. 384 c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda formulata da SILVIA AMATO, risultando la domanda medesima infondata per le medesime ragioni sin qui ampiamente illustrate.
artt. 112 c.p
4, c.p.c., “error in procedendo per omessa dichiarazione di inammissibilità della domanda subordinata della resistente opposta, in violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 183, 5° comma c.p.c.
art. 645 c.p
in quanto applicabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento”.
art. 112 c.p
art. 384 c.p
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda formulata da SILVIA AMATO, risultando la domanda medesima infondata per le medesime ragioni sin qui ampiamente illustrate.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21770/2017R.G. proposto da: PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliat a in ROMA VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA TERRANOVA che la rappresenta e difende unitamente agli avvo cati ALBERTO VELLA, DESIREE FORTUNA, PAOLA TERZANO –ricorrente – contro SILVIA AMATO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato CRIPPA LUCA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SIMONELLI –controricorrente – Oggetto: Pubblico impiego -contratti a termine stipulati ex art. 110 TUEL R.G.N. 21770/2017 Ud. 06/04/2023CC R.G. 21770/2017 - Pagina nr. 2 di 10 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n. 610/2017 depositata il 17/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 luglio 2017 La Corte d'appello di Torino, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 165/2016 e in accoglimento della domanda subordinata formulata da SILVIA AMATO nel giudizio di primo grado, ha condannato la PROVINCIA DI ALESSANDRIA alla corresponsione in favore della medesima SILVIA AMATO dell'importo di euro 8.000, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante. SILVIA AMATO, infatti, aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per la medesima cifra, riferendo di aver ricevuto l'incarico di portavoce del Presidente della PROVINCIA DI ALESSANDRIA, incarico successivamente confermato, fissando quale termine di durata la scadenza del mandato amministrativo dello stesso Presidente della Provincia.

Nel ricorso per decreto ingiuntivo SILVIA AMATO aveva riferito che, sebbene, in virtù dell’art. 1, comma 82, Legge n. 56/2014, il mandato del Presidente della Provincia fosse stato oggetto di proroga a far tempo dal 24 giugno 2014 e sino alla data del 13 ottobre 2014, allorquando era stato proclamato il nuovo Presidente della Provincia, nel periodo in questione non le era stato più corrisposto il compenso per l'incarico di portavoce. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo da parte della PROVINCIA DI ALESSANDRIA - la quale aveva invocato le previsioni contenute nel disciplinare di incarico, deducendo quindi che R.G. 21770/2017 - Pagina nr. 3 di 10 quest'ultimo doveva ritenersi cessato alla originaria data di scadenza del mandato presidenziale - SILVIA AMATO aveva formulato ulteriore domanda di risarcimento del danno da lucro cessante.

Il Tribunale di Torino aveva accolto l'opposizione, ritenendo che l'incarico fosse venuto a cessare all'originaria data di scadenza del mandato amministrativo del presidente della Provincia, mentre aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da SILVIA AMATO in quanto domanda totalmente nuova.

2. All’esito del gravame di SILVIA AMATO, la Corte d'appello di Torino ha riformato la decisione impugnata affermando che, poiché il disciplinare dell'incarico di portavoce prevedeva quale durata dell'incarico medesimo quella del mandato amministrativo del Presidente della Provincia, e poiché tale ultimo mandato era stato oggetto di prorogatio, doveva ritenersi che è la scadenza contrattuale dell'incarico di portavoce dovesse collocarsi al momento dell'insediamento del nuovo Presidente della Provincia, e quindi alla data del 13 ottobre 2014.

La Corte territoriale, poi, ha escluso l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da SILVIA AMATO, ritenendo che tale domanda fosse fondata sui medesimi fatti costitutivi già dedotti con il ricorso per decreto ingiuntivo e sulle successive deduzioni dell’opponente PROVINCIA DI ALESSANDRIA, conseguentemente ritenendo fondata la pretesa di risarcimento dei danni per lucro cessante, essendo pacifico il fatto che SILVIA AMATO non aveva lavorato tutto nel periodo di prorogatiodel presidente della Provincia e non avendo quest’ultima esercitato la facoltà di recesso contrattualmente prevista.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre ora la PROVINCIA DI ALESSANDRIA. R.G. 21770/2017 - Pagina nr. 4 di 10 Resiste con controricorso SILVIA AMATO.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 82, Legge n. 56/2014. La ricorrente deduce una erronea interpretazione, da parte della Corte territoriale, del disposto di cui dell’art. 1, comma 82, Legge n. 56/2014, in quanto la Corte d'appello avrebbe ritenuto che la prorogatio prevista da tale ultima norma venisse a determinare un mero prolungamento del mandato del Presidente della Provincia. Deduce in senso contrario la ricorrente che la prorogatio in questione era venuta a modificare radicalmente i poteri dello stesso Presidente della Provincia, mutandolo sostanzialmente in un organo commissariale, determinando conseguentemente una cesura rispetto all'originario mandato elettivo e comportando, conseguentemente, la scadenza di ogni contratto la cui durata fosse collegata a quella del mandato amministrativo. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., “error in procedendo per omessa dichiarazione di inammissibilità della domanda subordinata della resistente opposta, in violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 183, 5° comma c.p.c. in quanto applicabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento”. R.G. 21770/2017 - Pagina nr. 5 di 10 La PROVINCIA DI ALESSANDRIA deduce che, erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale formulata da SILVIA AMATO in sede di giudizio di opposizione, in quanto tale domanda dovrebbe ritenersi del tutto diversa da quella originariamente azionata in sede monitoria sia per petitum che per causa petendi, né potrebbe ritenersi giustificata dalle difese della stessa ricorrente in sede di opposizione, essendo stato unicamente dedotto che il contratto tra le parti era scaduto e le prestazioni non erano state rese.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Si deve ritenere, infatti, che la Corte territoriale, nella propria decisione, abbia omesso di operare un corretto inquadramento della fattispeciesottoposta al suo giudizio. A tale corretto inquadramento deve, a questo punto, procedere questa Cortenell’esercizio del potere di qualificazione della fattispecie, esercizio che non comporta violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., purché la decisione, pur basandosi su argomentazioni diverse da quelle addotte dalle part i , si mantenga nell'ambi to della causa petendie del petitum originariamente dedotte ( Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 15231 del 29/10/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2146 del 31/01/2006). Operata questa premessa si deve rilevare che la Corte territoriale risultaaver indirettamente qualificato il contratto inter partes come un ordinario contratto di lavoro, omettendo radicalmente di considerare che, in virtù del coinvolgimento di un Ente locale come la PROVINCIA DI ALESSANDRIA, occorreva preliminarmente procedere a collocare la fattispecie nell’ambito del tessuto delle previsioni del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL), correttamente invocate, invece,dalla ricorrente.

R.G. 21770/2017 - Pagina nr. 6 di 10 Procedendo a questo inquadramento, infatti, si deve concludere che il rapporto tra le parti doveva, e deve, essere ricondotto nell’ambito della previsione di cui all’art. 110 TUEL, il quale prevede, appunto, la possibilità di procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante la conclusione di contrattia tempo determinato. Non diversamente, del resto, l’art. 90 TUEL prevede la possibilità di costituire uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Fattispecie, quest’ultima, in relazione alla quale questa Corte ha già in passato affermato l'ammissibilità del recesso datoriale ad nutum per il venir meno del rapporto fiduciario ove il contratto individuale dia rilievo all'intuitu personaenon solo nella fase genetica, ma anche in quella di risoluzione del rapporto di lavoro, quale previsione contrattuale coerente con la specialità dell'istituto che non trova esaustiva disciplina nel CCNL (Cass. Sez. L - Sentenza n. 3468 del 06/02/2019). Una volta operato l’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 110 TUEL , assumono rilevanza ben due previsioni contenute nello stesso art. 110 TUEL, e cioè:

a) il comma 3, a mente del quale “i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”;

b) il comma 4, che invece dispone che “il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie”. R.G. 21770/2017 - Pagina nr. 7 di 10 Si deve, invero, ritenere che entrambe le due ipotesi si siano venute ad integrare nel caso in esame, determinando conseguentemente la cessazione dell’incarico dell’odierna controricorrente alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia, e cioè al 24 giugno 2014. In primo luogo, infatti, si deve escludere che il meccanismo contemplato dall’art. 1, comma 82, della Legge n. 56/2014 abbia comportato una mera prorogatio della carica del Presidente della Provincia.

A conclusioni ben diverse, infatti, conduce lasemplice lettura della stessa previsione, la quale disponeva che, nell’ipotesi di ridefinizione della data di elezione del Presidente della provincia prevista dal comma 79, lettere a) e b), il Presidente della provincia in carica veniva ad assumere “anche le funzioni del consiglio provinciale”, restando in carica “ a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78”.

Appare evidente, quindi, che nel periodo in questione si è assistito ad una vera e propria metamorfosi della presidenza della provincia, metamorfosi finalizzata ad assicurare –anche per esigenze di risparmio di spesa – un passaggio più semplificato verso il nuovo ordinamento, al punto che l’organo, pur mantenendo formalmente l’originaria denominazione, veniva a cumulare su di sé anche le funzioni del consiglio provinciale ma, di riflesso, veniva a svolgere l’incarico a titolo gratuito e vedeva drasticamente limitati i propri poteri, al punto che ben si può affermare che quella delineata dalla previsione era una ipotesi di trasformazione della presidenza della provincia in organo straordinario ex lege.

R.G. 21770/2017 - Pagina nr. 8 di 10 Deve quindi ritenersi che, nel periodo dal 24 giugno al 12 ottobre 2014,l’Amministrazione provinciale nel suo complesso, e la Presidenza della Provincia nello specifico, abbiano subito, per effetto della previsione normativa, una radicale trasformazione, mutando lapropria fisionomia in un modo tale da precludere qualsiasi ricostruzione del fenomeno in termini disemplice prorogatio , in quanto quest’ultima , per essere configurabile, avrebbe presupposto la permanenza in carica dell’organo nelsuo assetto originario .

In secondo luogo, risulta evidente che nella fase di transizione contemplata nel suo complesso dalla Legge 56/2014, la Provincia veniva a trovarsi in una situazione che può ritenersi “strutturalmente deficitaria”, e come tale risultava astretta entro rigorose esigenze di risparmio di spesa che peraltro traspaiono in modo evidente dall’intero tessuto della stessa Legge n. 56/2014 e trovavano una diretta ed eloquente affermazione nella già richiamata gratuità dell’incarico che venivaad essere svolto dal Presidente della provincia nelle sue nuove, straordinarie e temporanee funzioni.

Dalle premesse sinora sintetizzate- di cui la Corte territoriale non risulta aver tenuto assolutamente conto, omettendo di applicare il corretto dato normativo - discende la conclusione per cui l’incarico dell’odierna controricorrente doveva, e deve, ritenersi cessato alla data del 24 giugno 2014, e cioè alla data di naturale scadenza del mandato amministrativo elettorale del Presidente della provincia, e questo per una duplice –ma convergente – ragione :

1) la persona del Presidente della provincia, pur mantenendo nominalmente la carica, aveva assunto funzioni radicalmente diverse, tali da farlo classificare come organo straordinario e da escludere in radice che fosse configurabile un mero fenomeno di prorogatio;

2) veniva in ogni caso ad operare la previsione di cui all’art. 110, comma 4, TUEL, correlandosi il R.G. 21770/2017 - Pagina nr. 9 di 10 meccanismo di cui alla Legge n. 56/2014 ad una situazione strutturalmente deficitaria dell’Ente provinciale nonché ad una generale esigenza di radicale risparmio di spesa. È quindi evidente che per l’eventuale prosecuzione dell’incarico a favore dell’odierna controricorrente – e per il conseguente accoglimento delle sue pretese -sarebbe stata necessaria una delibera specifica, peraltro nei limiti in cui la stessa risultasse compatibile con i limitati poteri attribuibili all’organo incaricato della gestione interinale della provincia.

3. Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento del secondo. Al di là di qualunque questione sulla novità o meno delladomanda oggetto dell’accoglimento da parte della Corte territoriale, infatti, risulta dirimente il fatto che, una volta cessato il rapporto di lavoro alla data di scadenza del mandato elettorale del Presidente della provincia, non appare configurabile a favore della controricorrente alcun diritto risarcitorioriferibile al periodo successivo alla cessazione del rapporto, non essendo ravvisabile alcun illegittimo recesso, come pure invece erroneamente opinato dalla Corte territoriale.

4. Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda formulata da SILVIA AMATO, risultando la domanda medesima infondata per le medesime ragioni sin qui ampiamente illustrate.

5. L’assenza di precedenti specifici in materia e gli esiti contrastanti dei due gradi di merito del giudizio valgono pienamente fondare l’integrale compensazione delle spese di lite sia dei due precedenti gradi di merito sia del presente grado di legittimità. R.G. 21770/2017- Pagina nr. 10 di 10 P. Q. M. La Corte accoglie il