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Ordinanza — n. 11180/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows teachers' claim against Ministry for abuse of fixed-term contracts exceeding three years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11180/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Catholic religion teachers against the Ministry of Education regarding repeated fixed-term contracts. The lower court had dismissed the claims based on the 30% quota rule, but the Supreme Court found this interpretation incorrect. The court ruled that continuous renewal of annual contracts without new competitive hiring constitutes an abuse of the framework agreement when it exceeds three years.

Regesto Legislator

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Legge n. 186 del 2003; Direttiva UE 70/1999: The repeated renewal of fixed-term contracts for non-permanent school teachers without new competitive hiring constitutes an abuse of the framework agreement when it exceeds three years, entitling them to damages.

Parole chiave

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abuse of fixed-term contracts Catholic religion teachers three-year limit competitive hiring requirement Ministry of Education liability amministrazione della giustizia rimborso dell'assicurazione invalidità restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Legge n. 186 del 2003
1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, della Direttiva del Consiglio UE n.
Direttiva del Consiglio UE n. 70 del 1999
186 del 2003, della Direttiva del Consiglio UE n. 70 del 1999, recepita dal d.lgs.
d.lgs. n. 368 del 2001
Art. 2697 cod. civ.
il secondo motivo, con il quale è dedotta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., è assorbito, ivi compresa la questione di costituzionalità in esso sollevata, non dovendo essere esaminato alla luce dell'accoglimento del primo;
art. 118 disp. att. c.p
art. 2697 cod. civ
il secondo motivo, con il quale è dedotta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., è assorbito, ivi compresa la questione di costituzionalità in esso sollevata, non dovendo essere esaminato alla luce dell'accoglimento del primo;

Giurisprudenza citata

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Corte di Giustizia UE, sentenza C-282/19 del 13 gennaio 2022
Cassazione, sentenza n. 187 del 2016
Cassazione, sentenze nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25217/2018proposto da: ALFONSO SARA, BADAGLIACCA ANNA MARIA, BRUNO GISELLA MARIA, BUSSA VINCENZO, CACCIATORE KATIA, CASELLA GIROLAMO, CHIELLO FRANCESCO, COGNATO PIETRO, CRIMAUDO SILVIA, CURRERI MARCELLA, D'ALESSANDRO IRENE, D'ALESSANDRO SANDRO, DI FIORE TULLIO, FICILI MARIA, KRAKOWSKI KRZYSZTOF, LA RUSSA ALESSANDRA, MANCUSO MARIA ANTONIETTA, MINNELLA ANNUNZIATA, MODICA STEFANIA, NORRITO ROLANDO, RAPISARDA GIUSEPPINA MARIA, SAVARINO GIOVANNA MARIA, TIRRITO ANTONINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentati e difesi dall'avvocato NASTASI GIUSEPPEe DE GRANDIS TOMMASO; -ricorrenti- contro Oggetto LAVORO PRECARIO SCUOLA R.G.N.25217/2018 Cron.

Rep. Ud.06/04/2023 - CC MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , DELL’ UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliatoope legis in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso la sentenza n. 411/2018della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, pubblicata il 29/05/2018R.G. n. 739/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 06/04/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto le domande di risarcimento del danno avanzate, nei confronti del MIUR, dai ricorrenti meglio indicati in epigrafe, tutti docenti di religione cattolica, in ragione della reiterazione, per oltre 36 mesi, di contratti a tempo determinato;

2. costoro hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi assistiti da memoria, mentre il Ministero dell’Istruzione si è difeso con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. con ilprimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, della Direttiva del Consiglio UE n. 70 del 1999, recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'obbligo di interpretazione adeguatrice della legge nazionale alla normativa comunitaria nel significato attribuitole dalla Corte di giustizia UE, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che la quota del 30% dei posti di IRC per i quali era consentita la stipulazione di contratti annuali coincideva con l'organico di fatto, senza considerare che, in realtà, i contratti relativi servivano a coprire posti stabilmente funzionanti, con la conseguenza che non vi erano ragioni valide a giustificare una reiterazione dei contratti a termine senza limiti di numero e di durata; i n particolare, non erano valide ragioni scriminanti la ritenuta, dalla Corte d'appello di Palermo, maggiore flessibilità dell'organico di IRC e la circostanza che per gli insegnanti di religione erano stati mantenuti gli scatti retributivi di anzianità;

2. il motivo è fondato; questa S.C., con plurime concordanti decisioni - rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 - da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; in tali decisioni, alle quali si fa riferimento - richiamandosi, in particolare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., Cass., n. 6565 del 2023, Cass., n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 - sono stati enunciati i principi di diritto di seguito trascritti: "nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che sidetermini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d.lgs. n. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"; "i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitoti per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude t contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso"; negli stessi termini dei principi sopra citati, possono menzionarsi anche Cass., nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022; pertanto, la Corte territoriale ha errato sia nell'affermare che la legge n. 186 del 2003 possa derogare alla disciplina ordinaria dei rapporti a termine e, in particolare, a quella dei supplenti scolastici, come interpretata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del 2016, sia nel sostenere che vi siano particolari ragioni di flessibilità che giustificherebbe siffatta eccezione sia nel ritenere che i ricorrenti dovessero dare prova che i loro incarichi fossero relativi alla percentuale del 70% dei posti dell'organico;

è pacifico, infatti, anche dalla consolidata giurisprudenza di questa S.C., che, dopo la legge n. 186 del 2003, è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che sono all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie, ed in ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o, comunque, senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore;

3. il secondo motivo, con il quale è dedotta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., è assorbito, ivi compresa la questione di costituzionalità in esso sollevata, non dovendo essere esaminato alla luce dell'accoglimento del primo;

4. il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, la qua