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Ordinanza — n. 11173/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the six-month statutory appeal period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11173/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cassation petition was filed late, exceeding the six-month deadline established by Article 327 of the Code of Civil Procedure. Although the first-instance judgment was published in late 2019, the procedural timeline for the appeal had already expired by September 2020. The court ruled that the statutory six-month period applied to the proceedings initiated in 2018, rendering the late submission untimely.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 46 l. 69/2009: The six-month appeal period established by the 2009 reform applies to proceedings instituted after July 4, 2009, regardless of when the subsequent appeal is filed, thereby rendering late submissions inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline tardiness Code of Civil Procedure procedural inadmissibility azione di mantenimento diritto alla riparazione dell'opera violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Occorre, allora, considerare che, secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dall’art.
Art. 46 l. 69/2009
327 c.p.c., come novellato dall’art. 46 della legge n.
Art. 58 l. 69/2009
Art. 83, comma 2 d.l. n. 18/2020
novellato, il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato il 18.9.2020, laddove detto termine andava a scadere il giorno 19.8.2020; ciò anche tenendo conto del periodo di sospensione del termine di cui all’art. 83, comma 2, d.l.
Art. 36, comma 1 d.l. n. 23/2020
27 del 2020, poi prorogato all’11 maggio 2020, giusta l’art. 36, comma 1, d.l.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte territoriale aveva, altresì, condannato la società appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, come liquidate, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
art. 327 c.p
Occorre, allora, considerare che, secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., sez. II, 4.5.2012, n. 6784
58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (così, ad es., già Cass. civ., sez. II, 4.5.2012, n. 6784).
Cass. civ., sez. II, 17.6.2021, n. 17380
La giurisprudenza in tema di questa Corte, più di recente, ha specificato che resta irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un ulteriore grado di giudizio (in tal senso Cass. civ., sez. II, 17.6.2021, n. 17380; id., sez.
Cass. civ., sez. V, 1.12.2021, n. 37750
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Testo completo

RIULI VENEZIA GIULIA STRADE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco QUAGLIARO; -ricorrente - contro GELASSI Fulvio, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Flaminia, n. 195, presso lo studio degli Avv.ti Sergio VACIRCA e Mara PARPAGLIONI, che lo rappresentano e difendono unitamente all’Avv. Giovanni VENTURA; -controricorrente - nonché contro GELASSI Vinicio, GELASSI Fabio, SOSSI Davide, MORATTO Alberto, HRIAZ Riccardo, DE MARCHI Edilio, BRESSA Alvise, FORTE Liliana, CASAGRANDE Mirko, SCRAZZOLO Ivan, BERTOIA Fulvio, FRACASSI Luca, GHIANI Simone, TURCO Davide, MORSUT Guglielmo, DEGANO Ivano e ROSSI Francesco; - intimati - avverso la sentenza n. 191/2019 d ella Corte di appello di TRIESTE, depositata il 16.12.2019, R.G. 94/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2.2.2023dal Consigliere Dott.

Francesco Giuseppe L. CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata , la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello che la Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. aveva proposto,nei confronti dei lavoratori pure sopra indicati, contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 251/2018 in data 10.12.2018, sentenza che aveva: dichiarato il diritto dei dipendenti, attori in giudizio, al risarcimento del danno per l’inadempimento della datrice di lavoro all’obbligo di manutenzione del dispositivo di protezione individuale per cui è causa (tuta ad alta visibilità) e condannato la società resistente a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, l’importo di un’ora di retribuzione per lavoro straordinario diurno per ogni settimana di lavoro effettivamente prestato in favore della resistente nei limiti del periodo dal 18.4.2008 al 6.4.2017 –quanto al solo ricorrente Francesco Rossi dal 12.7.2008 al 6.4.2017 –oltre accessori come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite.

La Corte territoriale aveva, altresì, condannato la società appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, come liquidate, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.2. Avverso tale sentenza la Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi.

3. Dei diciotto lavoratori intimati solo Gelassi Fulvio ha resistito con controricorso; gli altri sono rimasti tali non essendosi costituiti in questa sede.

4. Entrambe le particostituite hanno depositato memoria . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenza qui impugnata, come risulta dalla relativa copia in atti, è statapubblicata in data 16.12.2019, e non risulta notificata.

2. Occorre, allora, considerare che, secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dall’art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (così, ad es., già Cass. civ., sez. II, 4.5.2012, n. 6784). La giurisprudenza in tema di questa Corte, più di recente, ha specificato che resta irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un ulteriore grado di giudizio (in tal senso Cass. civ., sez. II, 17.6.2021, n. 17380; id., sez. V, 1.12.2021, n. 37750).

3. Ebbene, nel caso che ci occupa, il procedimento in questione era iniziato in prime cure parecchio dopo il 4.9.2009, e, precisamente, nell’anno 2018, giusta ricorso depositato il 28.6.2018 4. Per conseguenza, trovando senz’altro applicazione nella specie il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. novellato, il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato il 18.9.2020, laddove detto termine andava a scadere il giorno 19.8.2020; ciò anche tenendo conto del periodo di sospensione del termine di cui all’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. nella l. n. 27 del 2020, poi prorogato all’11 maggio 2020, giusta l’art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, conv. con mod. nella l. n. 40 del 2020; periodo di sospensione pari in complesso a 64 giorni.

5. Pertanto, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato inammissibile per tardività.

6. La ricorrente, di nuovo soccombente (in questa sede in rito), dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma