Italian Court dismisses appeal for lack of interest due to new indefinite contract offer from employer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claimant received a new offer for an indefinite-term contract, creating a lack of interest in the original claims. The appellant argued for dismissal of the case based on this new development, while the Ministry of Education resisted the motion. The court ruled that the procedural conditions for declaring the appeal inadmissible due to this specific circumstance were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; The court may declare an appeal inadmissible for lack of interest only when the claimant's position is definitively resolved or the subject matter ceases to exist, excluding mere procedural delays or new offers that do not extinguish the original dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27860/2018R.G. proposto da -ricorrente - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è ope legisdomiciliato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 172/2018della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 20 marzo 2018, N.R.G. 736/2017. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere Dario Cavallari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 172/2018, la Corte d’appello di Palermo ha accolto sia l’appello principale del MIUR sia quello incidentale di Francesco Cataldo (non rilevando, nella presente sede, la posizione degli altri lavoratori che hanno preso parte, nei gradi di merito,a questo contenzioso), il quale aveva esposto di avere stipulato con la P.A. molti contratti a termine quale assistente tecnico- amministrativo. In particolare, ha condannato la P.A. a risarcire i danni patiti dal dipendent e nella misura di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, con rigetto, però, della suadomanda di stabilizzazione.
Francesco Cataldo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il MIUR ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Francesco Cataldo ha chiesto, con istanza datata 28 febbraio 2023, che sia dichiarata la cessazione della materia o la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle domande da lui azionate nei giudizi di merito, avendo ricevuto una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato da parte del Ministero dell’Istruzione. Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate, attesa la ragione della decisione. Non sussistono nei confronti del ricorrente le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 perché la misura, che si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e, pertanto, non può essere applicata estensivamente o analogicamente (Cass., n. 19071/2018; Cass. , n. 31732/2018).
P.Q.M.
La Corte,ritenuti non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, c.p.c., -dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; -compensa le spese. Così deciso in Roma, ne